Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1944 c.c. Obbligazione del fideiussore
In vigore
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1943 - Articolo 1943 Codice Civile: Obbligazione di prestare fideiussion…→Cod. civ. art. 1945 - Articolo 1945 Codice Civile: Eccezioni opponibili dal fideiussore→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1942 Codice Civile: Estensione della fideiussione→Articolo 1946 Codice Civile: Fideiussione prestata da più persone→Articolo 1941 Codice Civile: Limiti della fideiussione→Articolo 1947 Codice Civile: Beneficio della divisione→Articolo 1940 Codice Civile: Fideiussore del fideiussore→Art. 1948 c.c.: Obbligazione del fideiussore del fideiussore→Articolo 1939 Codice Civile: Validità della fideiussione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1944 del codice civile definisce la struttura dell'obbligazione del fideiussore, cioè di colui che, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui, si obbliga personalmente verso il creditore. La norma fissa la regola generale della solidarietà tra fideiussore e debitore principale e disciplina la possibilità di derogarvi attraverso il beneficio della preventiva escussione. È una disposizione centrale nell'economia della fideiussione, perché determina in concreto come e quando il creditore può rivolgersi al garante.
La regola generale: l'obbligazione solidale
Il primo comma stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. La solidarietà comporta una conseguenza pratica di grande rilievo: il creditore può chiedere l'intero adempimento indifferentemente al debitore principale o al fideiussore, a sua scelta, senza dover prima escutere il debitore. Il garante, dunque, non è collocato in una posizione sussidiaria automatica, ma risponde sullo stesso piano del debitore, salvo diversa pattuizione. È questa la caratteristica che rende la fideiussione una garanzia particolarmente efficace per il creditore.
La natura accessoria della fideiussione
La solidarietà non cancella però la natura accessoria della fideiussione, principio sancito in via generale dall'art. 1939 del codice civile. La fideiussione presuppone l'esistenza e la validità dell'obbligazione principale: il fideiussore garantisce un debito altrui, e la sua obbligazione segue le sorti di quella garantita. La solidarietà dell'art. 1944 attiene alle modalità di escussione, non alla relazione strutturale tra le due obbligazioni: il garante resta tale, e la sua responsabilità è funzionale ad assicurare l'adempimento del debito principale.
Il beneficio della preventiva escussione
Il secondo comma consente alle parti di derogare alla solidarietà convenendo che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. È il cosiddetto beneficium excussionis, che restituisce alla garanzia il carattere sussidiario: in presenza di tale patto, il creditore deve prima rivolgersi al debitore e aggredirne il patrimonio, potendo agire contro il fideiussore solo per la parte rimasta insoddisfatta. Il beneficio non opera automaticamente: deve essere espressamente convenuto, in deroga alla regola generale della solidarietà.
L'onere di indicare i beni del debitore
La norma precisa che il fideiussore convenuto dal creditore, se intende valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione. Si tratta di un onere a carico del garante: non basta invocare il beneficio, occorre indicare beni concretamente aggredibili. La ratio è evidente: il beneficio non deve tradursi in un mero strumento dilatorio, ma deve consentire al creditore di soddisfarsi effettivamente sul patrimonio del debitore. Se il garante non indica beni utilmente escutibili, il beneficio non può operare a suo favore.
L'anticipazione delle spese
Il terzo comma dispone che, salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie all'escussione del debitore principale. La previsione completa la disciplina del beneficio: poiché è il garante a invocare l'escussione preventiva, è coerente che ne sopporti i costi, anticipando le spese necessarie per procedere contro il debitore. La regola è derogabile, ma in mancanza di diverso accordo grava sul fideiussore, evitando che l'esercizio del beneficio si traduca in un aggravio per il creditore.
Il regresso del fideiussore
L'art. 1944 va letto insieme alle norme sui rapporti interni. Il fideiussore che ha pagato il creditore ha diritto di regresso verso il debitore principale e si surroga nei diritti del creditore, secondo gli articoli successivi del codice. La solidarietà verso il creditore, quindi, non significa che il peso definitivo del debito gravi sul garante: questi, una volta adempiuto, può rivalersi integralmente sul debitore, in coerenza con la funzione di garanzia e non di accollo definitivo del debito altrui.
Profili pratici e redazionali
Nella prassi, la scelta tra solidarietà piena e beneficio di escussione è un punto cruciale della contrattazione delle garanzie. Il creditore ha interesse a mantenere la solidarietà, che gli consente di rivolgersi direttamente al garante; il fideiussore può invece negoziare il beneficio per assumere una posizione sussidiaria. La redazione del contratto deve quindi essere chiara: in assenza di patto, vale la regola della solidarietà dell'art. 1944, con tutte le conseguenze in termini di immediata escutibilità del garante.
La pluralità di fideiussori e la confideiussione
Quando più soggetti garantiscono lo stesso debito, si pone il tema dei rapporti tra confideiussori. La disciplina codicistica regola la ripartizione interna del peso della garanzia tra i coobbligati e i rapporti di regresso reciproci, distinti dall'obbligazione verso il creditore. L'art. 1944, fissando la solidarietà del singolo fideiussore con il debitore principale, va quindi coordinato con le norme che governano la posizione dei più garanti tra loro, così da ricostruire correttamente sia la responsabilità verso il creditore sia la distribuzione finale dell'onere tra chi ha prestato garanzia.
Estensione dell'obbligazione e limiti
L'obbligazione del fideiussore, oltre alla sorte capitale, può estendersi agli accessori del debito, come interessi e spese, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto. La determinazione dell'esatta estensione della garanzia è essenziale per definire l'ammontare che il creditore può pretendere dal garante. Il principio di accessorietà comporta inoltre che il fideiussore possa opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo quelle strettamente personali, a conferma del legame funzionale tra l'obbligazione di garanzia e quella garantita.
Domande frequenti
Il fideiussore è obbligato in via solidale o sussidiaria?
In via solidale, salvo patto contrario: il creditore può chiedere l'intero adempimento al debitore principale o al fideiussore a sua scelta, senza dover prima escutere il debitore.
Cos'è il beneficio della preventiva escussione?
È il patto con cui si conviene che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale, conferendo alla garanzia carattere sussidiario; deve essere espressamente pattuito.
Cosa deve fare il fideiussore per valersi del beneficio di escussione?
Indicare i beni del debitore principale da sottoporre a esecuzione; non basta invocare il beneficio, occorre indicare beni concretamente aggredibili, altrimenti il beneficio non opera.
Chi anticipa le spese dell'escussione del debitore?
Salvo patto contrario, il fideiussore che invoca il beneficio è tenuto ad anticipare le spese necessarie all'escussione del debitore principale.
Il fideiussore che paga può rivalersi sul debitore?
Sì. Il fideiussore che ha pagato ha diritto di regresso verso il debitore principale e si surroga nei diritti del creditore, secondo le norme successive del codice civile.