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Art. 1944 c.c. Obbligazione del fideiussore
In vigore
Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Obbligazione solidale come regola generale
L'art. 1944 c.c. stabilisce la regola fondamentale sui rapporti tra fideiussore e creditore: il garante è obbligato in solido con il debitore principale. Questo significa che il creditore può liberamente scegliere a chi rivolgersi per ottenere il pagamento, al debitore, al fideiussore o a entrambi simultaneamente, senza dover seguire un ordine predeterminato. La solidarietà rende la fideiussione uno strumento di garanzia immediato ed efficace.
Il beneficio di escussione: deroga convenzionale
Le parti possono tuttavia derogare alla solidarietà pattuendo il beneficio di escussione (beneficium excussionis): in tal caso il fideiussore non è tenuto a pagare prima che il creditore abbia inutilmente escusso il debitore principale, ossia abbia tentato di recuperare il credito attraverso l'esecuzione forzata. Il beneficio deve essere convenzionalmente pattuito e non opera di diritto.
Modalità di esercizio del beneficio
Il fideiussore che voglia avvalersi del beneficio deve attivarsi concretamente: quando è convenuto dal creditore, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Non è sufficiente una generica eccezione; occorre una designazione specifica dei beni aggredibili, pena la perdita del beneficio. Deve inoltre anticipare le spese necessarie per l'esecuzione, salvo diverso accordo.
Rilevanza nelle fideiussioni bancarie
Nelle fideiussioni bancarie il beneficio di escussione è quasi sempre escluso contrattualmente, rendendo il fideiussore solidale puro. La Cass. SS.UU. n. 41994/2021 ha confermato che la rinuncia al beneficio di escussione negli schemi ABI non rientra tra le clausole anticoncorrenziali nulle, trattandosi di una deroga convenzionale prevista dall'art. 1944 stesso. Il coordinamento con l'art. 117 TUB impone comunque la forma scritta per la rinuncia al beneficio.
Domande frequenti
Il creditore può agire direttamente contro il fideiussore senza prima escutere il debitore?
Sì, come regola generale. Il fideiussore è obbligato in solido (art. 1944 c.c.) e il creditore può agire contro di lui senza dover prima tentare il recupero dal debitore principale.
Cos'è il beneficio di escussione e come si ottiene?
È la facoltà del fideiussore di non pagare finché il creditore non ha infruttuosamente escusso il debitore. Deve essere espressamente pattuito nel contratto di fideiussione; non opera automaticamente.
Come deve esercitare il beneficio di escussione il fideiussore convenuto in giudizio?
Deve indicare in modo specifico i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione forzata e, salvo patto contrario, anticipare le spese necessarie. Un'eccezione generica non è sufficiente.
La rinuncia al beneficio di escussione nelle fideiussioni bancarie è valida?
Sì. La Cass. SS.UU. n. 41994/2021 ha chiarito che la clausola di rinuncia al beneficio di escussione negli schemi ABI non è anticoncorrenziale. Rimane valida, purché risulti per iscritto ai sensi dell'art. 117 TUB.
Chi anticipa le spese di esecuzione quando opera il beneficio di escussione?
Salvo patto contrario, il fideiussore deve anticipare le spese necessarie per l'esecuzione forzata sui beni indicati. Le parti possono accordarsi diversamente nel contratto di garanzia.