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Art. 1889 c.c. Polizze all’ordine e al portatore
In vigore
Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione. Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato. In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le polizze all'ordine e al portatore come strumenti circolatori
L'art. 1889 c.c. attribuisce alle polizze all'ordine e al portatore una funzione circolatoria analoga a quella dei titoli di credito, pur non conferendo loro la piena natura cambiaria. La polizza all'ordine si trasferisce mediante girata; quella al portatore mediante semplice consegna. In entrambi i casi, il trasferimento del documento importa il trasferimento del credito verso l'assicuratore con gli effetti della cessione del credito di cui agli artt. 1260 ss. c.c.
Effetti della cessione e opponibilita' delle eccezioni
Il richiamo agli 'effetti della cessione' significa che l'assicuratore puo' opporre al giratario o al portatore tutte le eccezioni opponibili al cedente originario (cedente = assicurato-contraente), comprese quelle derivanti dal contratto di assicurazione: ad es., il mancato pagamento del premio, la reticenza in sede di dichiarazione del rischio, l'esclusione contrattuale. Questo e' un elemento che distingue le polizze dai titoli di credito in senso stretto (come la cambiale), per i quali vale invece il principio di inaccessibilita' delle eccezioni personali.
La liberazione dell'assicuratore in buona fede
Il co. 2 introduce una regola di tutela della buona fede nella circolazione: l'assicuratore che adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza e' liberato, anche se questi non e' il vero assicurato, purche' abbia agito senza dolo o colpa grave. La norma e' analoga a quella prevista per i titoli di credito (art. 1992 c.c.) e risponde all'esigenza di tutelare la sicurezza dei traffici giuridici. Esempio: Tizio assicura il proprio magazzino e gira la polizza al portatore a Caio come garanzia di un finanziamento. Se l'assicuratore, al verificarsi del sinistro, paga Caio in buona fede senza sapere che Tizio ha nel frattempo revocato la girata, e' liberato dalla propria obbligazione.
Lo smarrimento, il furto o la distruzione della polizza all'ordine
Per la polizza all'ordine smarrita, rubata o distrutta, l'art. 1889, co. 3, c.c. rimanda alla disciplina dell'ammortamento dei titoli all'ordine (artt. 89-96 c.c.). L'ammortamento e' un procedimento giudiziario che consente al titolare legittimato di ottenere un decreto che privi il titolo della sua efficacia circolatoria e autorizzi il richiedente a esercitare i diritti incorporati nel titolo stesso. Per la polizza al portatore, invece, la norma non prevede espressamente il rimando all'ammortamento, poiche' la possessio del documento costituisce elemento essenziale dell'esercizio del diritto; in tal caso il titolare originario dovra' rivolgersi al giudice in via ordinaria.
Applicazioni pratiche
Le polizze all'ordine e al portatore trovano impiego soprattutto nelle assicurazioni trasporto merci (cargo), dove la merce cambia piu' volte di mano durante il viaggio e il diritto all'indennita' deve seguire la proprieta' della merce. In tale contesto, la polizza viene spesso allegata alla lettera di credito documentaria e girata insieme ai documenti di carico.
Domande frequenti
Come si trasferisce una polizza all'ordine?
Mediante girata (endosso) apposta sul documento; il trasferimento produce gli effetti della cessione del credito verso l'assicuratore.
L'assicuratore puo' opporre al nuovo portatore le eccezioni derivanti dal contratto originario?
Si'. A differenza dei titoli di credito in senso stretto, le eccezioni contrattuali (es. mancato pagamento del premio, reticenza nella dichiarazione del rischio) sono opponibili anche al giratario o al portatore.
Cosa accade se l'assicuratore paga per errore chi non e' il vero assicurato?
L'assicuratore e' liberato se ha pagato al giratario o portatore senza dolo o colpa grave. Se invece era in malafede o gravemente negligente, resta obbligato verso il vero assicurato.
Come si recupera il diritto su una polizza all'ordine smarrita?
Si ricorre alla procedura di ammortamento dei titoli all'ordine (artt. 89-96 c.c.): il giudice emette un decreto che priva il titolo smarrito di efficacia e autorizza il titolare a esercitare i diritti.
Le polizze al portatore sono soggette alla stessa procedura di ammortamento?
No. Per le polizze al portatore l'art. 1889 c.c. non richiama la procedura di ammortamento; il titolare che le abbia perse dovra' agire in via ordinaria davanti al giudice.