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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1872 c.c. Modi di costituzione

In vigore

La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o immobile, o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti.

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In sintesi

  • Costituzione a titolo oneroso: la rendita vitalizia puo' nascere dall'alienazione di un bene mobile o immobile oppure dalla cessione di un capitale.
  • Costituzione a titolo gratuito: e' possibile costituire la rendita anche per donazione o per testamento, rispettando le forme di legge previste per tali atti.
  • Duplice natura del contratto: l'articolo distingue nettamente il vitalizio oneroso (sinallagmatico) da quello liberale (soggetto a norme specifiche).
  • Oggetto del corrispettivo: nel vitalizio oneroso il promittente riceve in cambio un bene o un capitale, obbligandosi a pagare la rendita periodica.
  • Rinvio alle norme sulla donazione/testamento: per il vitalizio liberale si applicano requisiti formali piu' stringenti (atto pubblico, testimoni, ecc.).

Inquadramento sistematico

L'articolo 1872 c.c. apre il Capo XXIII del Titolo III del Libro IV del Codice Civile, dedicato alla rendita vitalizia. La norma individua i possibili titoli costitutivi del rapporto: da un lato il contratto a titolo oneroso, dall'altro gli atti di liberalita' (donazione e testamento).

La rendita vitalizia a titolo oneroso

Nel vitalizio oneroso il creditore (il beneficiario della rendita) trasferisce al debitore (il promittente) un bene mobile, un bene immobile oppure un capitale in denaro. In cambio, il promittente si obbliga a corrispondere periodicamente una somma di denaro o altre prestazioni fungibili per tutta la durata della vita indicata nel contratto.

Si pensi al caso di Tizio, proprietario di un appartamento, che aliena l'immobile a Caio in cambio dell'impegno di quest'ultimo a versargli mille euro al mese per tutta la vita di Tizio. Il contratto e' aleatorio perche' nessuna delle parti sa in anticipo quante rate saranno effettivamente corrisposte: dipende dalla longevita' di Tizio.

L'alea e' elemento essenziale: se mancasse — ad esempio perche' il vitalizio copre un periodo certo e determinato — il contratto potrebbe essere riqualificato come vendita a rate o mutuo. La giurisprudenza ha piu' volte ribadito che l'elemento aleatorio deve essere reale e non meramente formale (Cass. civ., sez. II, sent. n. 5763/2019).

Oggetti del corrispettivo

La norma menziona tre possibili oggetti del corrispettivo versato al promittente:

  • Bene mobile (es. titoli, opere d'arte, autovetture);
  • Bene immobile (es. appartamento, terreno agricolo);
  • Capitale (es. somma di denaro, credito ceduto).

L'elenco non e' tassativo: la prassi conosce ipotesi in cui il corrispettivo consiste in un portafoglio di strumenti finanziari o in diritti reali minori (usufrutto, superficie). Cio' che conta e' che la prestazione del creditore sia valutabile economicamente e trasferita definitivamente al promittente.

Rendita costituita per donazione o testamento

Quando la rendita vitalizia e' costituita a titolo gratuito, il codice rinvia alle «norme stabilite dalla legge per tali atti». Cio' significa:

  • Per la donazione: atto pubblico ricevuto da notaio con la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.), a pena di nullita'.
  • Per il testamento: rispetto delle forme testamentarie (testamento olografo, pubblico o segreto), con le relative regole sulla capacita' del testatore e sull'interpretazione delle disposizioni.

Si noti che l'art. 1875 c.c. prevede un'eccezione: la rendita vitalizia costituita a favore di un terzo, pur importando una liberalita', non richiede le forme della donazione. La disposizione dell'art. 1872 si applica quindi alla costituzione diretta della rendita come atto di liberalita' tra costituente e beneficiario.

Forma del contratto oneroso

Il vitalizio oneroso avente ad oggetto un immobile deve essere stipulato per atto scritto (art. 1350 c.c.) e trascritto ai sensi dell'art. 2643 c.c. per renderlo opponibile ai terzi. In assenza di trascrizione, l'acquirente successivo in buona fede potrebbe prevalere sul creditore di rendita.

Differenza con la rendita perpetua

La rendita perpetua (artt. 1861-1871 c.c.) e' redimibile e non si estingue con la vita di una persona; quella vitalizia si esaurisce necessariamente alla morte del soggetto la cui vita e' posta a misura. Questa differenza strutturale giustifica la collocazione in capi distinti e la diversa disciplina della riscossione e dell'estinzione.

Domande frequenti

Quali beni si possono cedere per costituire una rendita vitalizia onerosa?

Si possono cedere beni mobili (es. titoli, opere d'arte), beni immobili (es. appartamenti, terreni) oppure capitali in denaro o crediti. L'importante e' che la prestazione sia definitivamente trasferita al promittente in cambio della rendita periodica.

E' obbligatorio l'atto notarile per la rendita vitalizia?

Se oggetto del corrispettivo e' un immobile, e' necessaria la forma scritta e la trascrizione nei registri immobiliari. Per i beni mobili non vige obbligo di forma ad substantiam, ma la prova documentale e' sempre consigliabile. Nel caso di rendita per donazione e' invece richiesto l'atto pubblico notarile.

Cosa succede se il vitalizio non ha carattere aleatorio?

Se il contratto manca di vera alea — ad esempio perche' la rendita e' corrisposta per un periodo predeterminato — puo' essere riqualificato dai giudici come vendita a rate, mutuo o altra figura contrattuale, con conseguenze diverse in termini di disciplina e tutele.

La rendita vitalizia per donazione deve rispettare le stesse forme della donazione?

Si'. La seconda parte dell'art. 1872 c.c. rinvia espressamente alle norme sugli atti a titolo gratuito: per la donazione e' richiesto l'atto pubblico notarile con due testimoni; per il testamento valgono le regole proprie di ciascuna forma testamentaria.

Qual e' la differenza tra rendita perpetua e rendita vitalizia?

La rendita perpetua (artt. 1861-1871 c.c.) dura in linea di principio senza limite di tempo ed e' redimibile; quella vitalizia si estingue alla morte del soggetto la cui vita e' posta a misura, rendendo il contratto intrinsecamente aleatorio.

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Redazione Legge in Chiaro
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