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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1692 c.c. Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

In vigore

mittente Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario.

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In sintesi

  • Obbligo di riscossione: il vettore deve riscuotere i propri crediti e gli assegni gravanti sulla merce (rimborsi, contrassegni) prima di riconsegnarla al destinatario.
  • Responsabilita' per omessa riscossione: se riconsegna senza riscuotere, il vettore risponde verso il mittente dell'importo degli assegni non incassati.
  • Perdita del diritto di regresso: il vettore che ha omesso la riscossione non puo' rivolgersi al mittente per ottenere il pagamento dei propri crediti di trasporto.
  • Azione verso il destinatario: resta salva l'azione del vettore nei confronti del destinatario che ha ricevuto la merce senza pagare.

Funzione della norma

L'articolo 1692 del Codice Civile disciplina una delle piu' delicate responsabilita' del vettore nel trasporto di cose: l'obbligo di riscuotere i crediti e gli assegni gravanti sulla merce prima di procedere alla riconsegna al destinatario. La norma tutela il mittente — che spesso ha spedito la merce a credito o ha affidato al vettore l'incarico di incassare il prezzo della vendita al momento della consegna — da comportamenti negligenti o omissivi del vettore stesso.

Gli assegni gravanti sulla merce

Nel linguaggio del diritto dei trasporti, gli assegni indicano le somme che il mittente ha disposto debbano essere riscosse dal vettore al momento della riconsegna al destinatario, a titolo di corrispettivo per la vendita delle merci o per altri titoli. E' la classica operazione di contrassegno: Tizio spedisce merci a Caio incaricando il vettore di consegnarle solo previo pagamento di una determinata somma, che il vettore deve poi riversare al mittente. Analogamente, il vettore deve riscuotere i propri crediti di nolo prima di liberare la merce.

Le conseguenze dell'omessa riscossione

Se il vettore consegna la merce al destinatario senza rispettare queste condizioni, si producono due conseguenze fondamentali:

La prima e' la responsabilita' verso il mittente per l'importo degli assegni non riscossi. Il vettore deve quindi risarcire Tizio della somma che avrebbe dovuto incassare da Caio, indipendentemente dalla possibilita' di recupero successivo nei confronti del destinatario. Si tratta di una responsabilita' di natura contrattuale, che prescinde dal dolo o dalla colpa grave: e' sufficiente l'omissione della riscossione.

La seconda conseguenza e' la perdita del diritto di regresso verso il mittente per i propri crediti di trasporto. Il vettore che ha violato l'obbligo di riscossione non puo' poi pretendere dal mittente il pagamento del nolo o delle spese di trasporto. Questa sanzione ha una precisa logica: il vettore ha dato alla controparte (il destinatario) un vantaggio — la consegna senza pagamento — che spettava al mittente, e non puo' pertanto rivalersi su quest'ultimo per i propri crediti.

La salvezza dell'azione verso il destinatario

La norma precisa che resta salva l'azione del vettore verso il destinatario. Cio' significa che il vettore, pur avendo perso il diritto di rivolgersi al mittente per i propri crediti, conserva la possibilita' di agire contro Caio — il destinatario che ha ricevuto la merce senza pagare — per recuperare il nolo e gli altri crediti. Tuttavia, nella pratica, questa azione puo' rivelarsi inefficace se il destinatario e' insolvente, ed e' proprio questo rischio che la norma scarica interamente sul vettore inadempiente.

Profili pratici e contrattuali

Per le imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o all'ingrosso con pagamento alla consegna, questa norma e' di grande rilevanza operativa. Il vettore che gestisce spedizioni in contrassegno deve essere molto attento a verificare le istruzioni contenute nella lettera di vettura e a non procedere alla consegna senza l'integrale riscossione delle somme dovute. In caso di contestazione sul quantum da riscuotere, la norma prevede che il vettore esiga il deposito della somma controversa, cosi' da tutelare gli interessi del mittente senza bloccare indefinitamente la consegna. Il professionista che assiste mittenti o spedizionieri dovra' verificare che i contratti di trasporto disciplinino chiaramente le modalita' di riscossione e le conseguenze dell'inadempimento.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'assegni' gravanti sulla merce nel trasporto?

Sono le somme che il mittente incarica il vettore di riscuotere dal destinatario al momento della riconsegna, tipicamente il prezzo della merce venduta con pagamento alla consegna (contrassegno). Il vettore agisce come mandatario per l'incasso e deve riversare la somma al mittente.

Il vettore risponde anche se ha consegnato per errore senza riscuotere?

Si': la responsabilita' prevista dall'art. 1692 c.c. e' oggettiva rispetto all'omissione della riscossione. Non rileva se il vettore ha agito per errore o per negligenza: e' sufficiente che la riconsegna sia avvenuta senza il previo incasso degli assegni o dei propri crediti.

Il vettore puo' comunque chiedere il pagamento del nolo al mittente dopo aver consegnato senza riscuotere?

No: l'art. 1692 c.c. stabilisce espressamente che il vettore 'non puo' rivolgersi al mittente per il pagamento dei propri crediti'. Conserva pero' l'azione verso il destinatario, che rimane obbligato per il nolo e le spese di trasporto.

Cosa deve fare il vettore se c'e' una contestazione sull'importo da riscuotere?

Deve esigere il deposito della somma controversa prima di procedere alla riconsegna. In questo modo tutela il mittente senza bloccare indefinitamente la consegna: la somma depositata sara' poi attribuita a chi ne ha diritto una volta risolta la controversia.

Questa norma si applica anche al trasporto internazionale?

Per il trasporto internazionale su strada si applicano le norme della Convenzione CMR (Ginevra 1956), che contiene disposizioni analoghe sulla riscossione in contrassegno. L'art. 1692 c.c. e' quindi applicabile principalmente ai trasporti nazionali, fatte salve le norme speciali di settore.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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