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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 114.8 T.U.B. Principi generali.

In vigore dal 14/08/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

“1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:

a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza;

b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;

c) garantiscono la riservatezza dei dati personali;

d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.”

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Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Art. 114.8 TUB stabilisce i principi generali di condotta che acquirenti e gestori NPL devono rispettare nei rapporti con i debitori.
  • Correttezza, diligenza e trasparenza sono i criteri cardine di comportamento imposti dalla norma.
  • Obbligo di fornire informazioni corrette, chiare e non ingannevoli al debitore in ogni fase del rapporto.
  • Garanzia di riservatezza dei dati personali in conformità con la normativa GDPR e le disposizioni bancarie applicabili.
  • Divieto assoluto di molestie, coercizione o indebito condizionamento nelle comunicazioni con i debitori.

Art. 114.8 TUB — Principi generali di condotta nel mercato NPL

L'articolo 114.8 del Testo Unico Bancario, introdotto dal D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 in recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167, codifica i principi generali di condotta che devono governare i rapporti tra, da un lato, acquirenti e gestori di crediti in sofferenza e, dall'altro, i debitori ceduti. La disposizione, pur nella sua sinteticità, ha un valore sistematico rilevante: introduce nell'ordinamento bancario uno statuto minimo di protezione del debitore NPL che integra le tutele già previste dal Codice del Consumo e dalla disciplina generale dei servizi bancari.

Il contesto normativo: perché tutelare il debitore NPL

Il mercato dei crediti deteriorati vede spesso il debitore in una posizione di significativa debolezza contrattuale: ha già dimostrato difficoltà nel rimborso del debito originario, si trova a interagire con soggetti nuovi rispetto alla banca cedente e non sempre conosce i propri diritti nel contesto della cessione. La Direttiva 2021/2167 ha riconosciuto questa asimmetria e ha imposto agli Stati membri di garantire che i comportamenti scorretti nel recupero dei crediti siano esplicitamente vietati. L'art. 114.8 TUB traduce questo mandato in un elenco di obblighi di condotta che vincolano sia gli acquirenti (quando agiscono direttamente) sia i gestori (nella loro attività di recupero).

Correttezza, diligenza e trasparenza

La lettera a) impone che acquirenti e gestori si comportino secondo correttezza, diligenza e trasparenza. Questi tre parametri, già noti nel diritto bancario grazie agli artt. 1175 e 1375 c.c. e all'art. 127 TUB in materia di trasparenza bancaria, assumono nel contesto NPL una valenza specifica. La correttezza richiede che il gestore non sfrutti la situazione di difficoltà del debitore per ottenere condizioni inique. La diligenza implica che le comunicazioni siano accurate, tempestive e basate su dati verificati. La trasparenza impone che il debitore conosca in ogni momento lo stato del proprio debito, l'identità del creditore e le modalità di contatto.

Informazioni corrette, chiare e non ingannevoli

La lettera b) specifica l'obbligo informativo: le informazioni fornite ai debitori devono essere corrette (veritiere e aggiornate), chiare (comprensibili per un debitore medio, senza tecnicismi eccessivi) e non ingannevoli (non devono creare false aspettative o rappresentazioni distorte della situazione debitoria). Questo obbligo ha particolare rilevanza nelle comunicazioni di sollecito, nelle proposte di saldo e stralcio e nelle informazioni sulle conseguenze del mancato pagamento. Una comunicazione che sovrastimi l'importo del debito, che ometta di indicare la cessione del credito o che lasci intendere conseguenze non previste dalla legge viola questo principio.

Riservatezza dei dati personali

La lettera c) richiama l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati personali del debitore. Il richiamo, pur breve, è pregnante: i gestori NPL trattano dati personali particolarmente sensibili (situazione patrimoniale, storia creditizia, eventi di default) e devono farlo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trattamento dei dati nei servizi bancari. Le comunicazioni con il debitore non possono coinvolgere terzi non autorizzati, e i dati non possono essere utilizzati per finalità diverse dalla gestione del credito.

Divieto di molestia, coercizione e indebito condizionamento

La lettera d) introduce il divieto più direttamente connesso alla tutela della dignità del debitore: nelle comunicazioni, acquirenti e gestori devono agire senza molestia, coercizione o indebito condizionamento. Sono vietate pratiche quali il contatto reiterato e insistente, le telefonate in orari inappropriati, le minacce di conseguenze sproporzionate rispetto a quelle previste dalla legge, le pressioni psicologiche volte a ottenere pagamenti immediati anche in assenza di liquidità del debitore. Queste pratiche, già sanzionabili in base al Codice del Consumo per i consumatori, vengono ora vietate esplicitamente anche nei confronti di debitori professionali nel contesto NPL.

Efficacia e sanzioni

La violazione dei principi di cui all'art. 114.8 TUB può rilevare sia sul piano amministrativo (sanzioni della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB) sia sul piano civilistico (responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti del debitore). Il Capo V-bis del TUB prevede inoltre la possibilità di revoca dell'autorizzazione per gestori che ripetutamente violino i principi di condotta, rendendo i precetti dell'art. 114.8 non meramente programmatici ma dotati di effettivo presidio sanzionatorio.

Raccordo con la Direttiva NPL

L'art. 114.8 TUB recepisce l'art. 18 della Direttiva (UE) 2021/2167, che impone agli Stati membri di garantire l'applicazione di principi di condotta equa e trasparente da parte dei creditors e dei servicers. Il D.Lgs. 116/2024 ha optato per un recepimento minimalista ma efficace, lasciando alla Banca d'Italia il compito di dettagliare le condotte vietate attraverso disposizioni di vigilanza, in linea con il modello di regolazione per principi tipico del diritto bancario italiano.
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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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