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Art. 1689 c.c. Diritti del destinatario
In vigore
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La posizione giuridica del destinatario
Il destinatario nel contratto di trasporto e' un soggetto peculiare: e' terzo rispetto al contratto concluso tra mittente e vettore, eppure la legge gli attribuisce diritti propri verso il vettore. L'art. 1689 c.c. risolve la questione del momento di acquisto di questi diritti e delle condizioni per il loro esercizio.
Il momento di acquisto dei diritti
I diritti nascenti dal contratto di trasporto spettano al destinatario a partire da un momento preciso: quando, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine previsto, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Prima di questo momento, i diritti appartengono al mittente, che puo' esercitare il contrordine ex art. 1685 c.c. La norma crea quindi una sequenza temporale: mittente titolare dei diritti durante il trasporto, destinatario titolare dal momento della richiesta di riconsegna.
Rilevante e' anche l'ipotesi di scadenza del termine: se la merce non e' arrivata ma il termine e' scaduto, il destinatario puo' attivarsi chiedendone la riconsegna e assumendo cosi' la titolarita' dei diritti. Cio' e' importante per le azioni di risarcimento per ritardo.
La condizione di pagamento
Il destinatario non puo' esercitare i propri diritti senza adempiere preventivamente agli obblighi economici connessi al trasporto: deve pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto (nolo, soprattasse, rimborso spese) e gli assegni (somme che il mittente ha disposto che siano incassate alla consegna, come il contrassegno). Si tratta di un'eccezione di inadempimento rafforzata: il vettore ha un diritto di ritenzione sulle merci fino al pagamento.
Esempio pratico: Tizio, Caio e Sempronia
Tizio spedisce a Sempronia un carico di vini pregiati con il vettore Caio. Il contratto prevede una spedizione in contrassegno di 3.000 euro. Sempronia, arrivata la merce, chiede la riconsegna: da quel momento acquista i diritti verso Caio (ad esempio il diritto al risarcimento se la merce e' danneggiata). Ma non puo' ritirare la merce senza prima pagare i 3.000 euro di contrassegno e le spese di trasporto. Se Sempronia contesta 500 euro di soprattassa, deve depositare i 500 euro in banca e procedere al ritiro, salva la sua contestazione.
Le somme controverse e il deposito bancario
Il terzo comma dell'art. 1689 c.c. disciplina un meccanismo di sospensione della controversia: se l'ammontare delle somme dovute e' contestato, il destinatario non puo' bloccare la riconsegna rifiutando il pagamento, ma deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito. Cosi' il vettore ottiene la garanzia delle somme che ritiene dovute, il destinatario ritira la merce e la controversia si risolve successivamente. E' un meccanismo di bilanciamento degli interessi analogo al sequestro conservativo in sede cautelare.
Rapporto con il contrordine del mittente
L'art. 1689 c.c. si coordina strettamente con l'art. 1685 c.c.: il diritto di contrordine del mittente cessa esattamente quando il destinatario acquisisce i propri diritti, cioe' nel momento in cui chiede la riconsegna. Il legislatore ha costruito un sistema coerente in cui mittente e destinatario non possono essere contemporaneamente titolari degli stessi diritti: la legittimazione passa dall'uno all'altro in un preciso momento, evitando conflitti di pretese sul medesimo carico.
Domande frequenti
Da quando il destinatario acquista i diritti verso il vettore?
Dal momento in cui, arrivata la merce o scaduto il termine, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Prima di questo momento i diritti spettano al mittente.
Il destinatario deve pagare prima di ritirare la merce?
Si'. Non puo' esercitare i propri diritti senza pagare al vettore i crediti per il trasporto e gli assegni (contrassegno) gravanti sulla merce.
Cosa succede se il destinatario contesta le somme richieste dal vettore?
Deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito, ritirare la merce e poi risolvere la controversia separatamente. Non puo' bloccare la consegna contestando il corrispettivo.
Puo' il destinatario esercitare i diritti prima che la merce arrivi?
Si', ma solo se e' scaduto il termine previsto per la consegna. In tal caso puo' richiedere la riconsegna e cosi' acquisire la titolarita' dei diritti, incluso il diritto al risarcimento per ritardo.
Cosa sono gli assegni gravanti sulla merce trasportata?
Sono somme che il mittente ha disposto vengano incassate dal vettore alla consegna, tipicamente il 'contrassegno' (cash on delivery): il destinatario ritira la merce solo dopo averle pagate.