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Art. 1687 c.c. Riconsegna delle merci
In vigore
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi. Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate. Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'obbligazione di riconsegna
L'art. 1687 c.c. disciplina la fase finale del contratto di trasporto: la riconsegna delle merci al destinatario. E' il momento in cui il vettore adempie la propria obbligazione principale e si libera dalla responsabilita' per la custodia del carico. La norma individua i parametri della riconsegna: luogo, termine e modalita', attingendo in primo luogo all'accordo contrattuale e, in via suppletiva, agli usi.
Luogo e modalita' di riconsegna
Il luogo di riconsegna e' di norma quello indicato nel contratto: puo' essere il domicilio del destinatario, un deposito, un porto, uno scalo merci. Le modalita' comprendono l'orario di consegna, le procedure di scarico, la documentazione da esibire. In assenza di indicazioni contrattuali, si applicano gli usi del luogo o del settore merceologico: ad esempio, nel commercio all'ingrosso di determinati prodotti, la riconsegna avviene tradizionalmente in franchigia di pedaggio o con scarico a carico del vettore.
L'avviso di arrivo
Quando la riconsegna non deve eseguirsi direttamente presso il destinatario (ad esempio, le merci arrivano a un deposito o a uno scalo), il vettore ha l'obbligo di avvisare prontamente il destinatario. L'avviso ha rilevanza pratica significativa: dal suo ricevimento decorrono i termini entro cui il destinatario deve attivarsi per il ritiro, con conseguenze in caso di ritardo o rifiuto (art. 1690 c.c.). La forma dell'avviso non e' specificata dalla norma: in pratica avviene tramite telefono, e-mail, messaggio o, nei trasporti internazionali, con la notice of arrival.
Esempio pratico: Tizio e Caio
Tizio, importatore di elettronica, ha ricevuto una spedizione dalla Germania affidata al vettore Caio. Il contratto prevede la consegna al magazzino doganale di Verona. Caio non deve recarsi al domicilio di Tizio, ma e' obbligato a dargli prontamente avviso dell'arrivo della merce al magazzino, indicando i termini per il ritiro. Solo dopo che Tizio ha ritirato la merce e firmato il documento di ricevuta, Caio si libera dalla responsabilita' per il carico.
Esibizione della lettera di vettura
Se dal mittente e' stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore ha l'obbligo di esibirla al destinatario al momento della riconsegna. Questa prescrizione ha una duplice funzione: consente al destinatario di verificare le condizioni concordate per il trasporto e di rilevare eventuali discrepanze tra quanto indicato nel documento e la merce effettivamente consegnata. E' la base per le eventuali riserve che il destinatario deve formulare in sede di riconsegna per non decadere dalle azioni di responsabilita' verso il vettore.
Momento del trasferimento del rischio
La riconsegna segna anche il momento in cui il rischio per la merce passa dal vettore al destinatario. Fino alla riconsegna, il vettore risponde per perdita, avaria e ritardo (artt. 1693-1696 c.c.). Dopo la riconsegna, il destinatario che ha accettato la merce senza riserve e' tendenzialmente decaduto dalle azioni per danni non apparenti, salvo che li denunci entro otto giorni dall'accettazione.
Domande frequenti
Dove deve avvenire la riconsegna delle merci?
Nel luogo indicato dal contratto o, in mancanza, dagli usi del settore o del luogo di destinazione. Puo' essere il domicilio del destinatario, un deposito, uno scalo merci.
Il vettore deve avvisare il destinatario dell'arrivo della merce?
Si', quando la riconsegna non avviene direttamente presso il destinatario. L'avviso deve essere tempestivo e consente al destinatario di organizzarsi per il ritiro.
Cosa succede se il destinatario non si presenta al ritiro?
Si applica l'art. 1690 c.c.: il vettore chiede istruzioni al mittente e, se necessario, puo' depositare o vendere le merci deperibili, informando il mittente.
Il vettore deve esibire la lettera di vettura al destinatario?
Si', se e' stata rilasciata dal mittente. Serve al destinatario per verificare le condizioni del trasporto e rilevare eventuali discrepanze con la merce consegnata.
Da quando il destinatario risponde per la merce?
Dal momento della riconsegna. Prima di quel momento il rischio e' del vettore. Dopo l'accettazione senza riserve, il destinatario e' tendenzialmente decaduto dalle azioni per danni non apparenti.