Gli interessi legali sono calcolati automaticamente, anno per anno, con i tassi ufficiali di ciascun anno attraversato (1,6% nel 2026).
| Sanzione base | 25% dell'omesso versamento; 12,5% se versato entro 90 giorni; 0,83% per giorno entro i primi 15 giorni. |
|---|---|
| Entro 30 giorni | Riduzione a 1/10 (es. 1,25% se base 12,5%). |
| Entro 90 giorni | Riduzione a 1/9. |
| Entro la dichiarazione | Riduzione a 1/8 della sanzione del 25%. |
| Oltre la dichiarazione | Riduzione a 1/7 della sanzione del 25%, senza limite di tempo: il D.Lgs. 87/2024 ha abrogato la riduzione a 1/6, che oggi si applica solo dopo la comunicazione di uno schema di atto. |
| Violazioni fino al 31/8/2024 | Valgono le vecchie regole (applicate in automatico dal calcolatore): base 30%, 15% entro 90 giorni, 1% al giorno nei primi 15; riduzioni fino a 1/6 oltre i 2 anni. |
| Interessi | Tasso legale di ciascun anno attraversato (es. 2,5% nel 2024, 2% nel 2025, 1,6% nel 2026), giorni effettivi / 365. |
Stima orientativa per omessi/tardivi versamenti di imposte. Oltre i 90 giorni la frazione esatta dipende dai termini di presentazione della dichiarazione, qui approssimati in base ai giorni. Non gestisce tributi locali con regole proprie, cumulo giuridico, ravvedimento su dichiarazione infedele, né le riduzioni dopo i controlli (1/6, 1/5, 1/4 dopo schema di atto o PVC). Verifica i codici tributo F24.
Il ravvedimento operoso permette di sanare spontaneamente un versamento non effettuato o tardivo pagando l'imposta, una sanzione ridotta e gli interessi legali. Dopo la riforma del D.Lgs. 87/2024, per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione base dell'omesso versamento è il 25% (prima 30%), che scende al 12,5% se si paga entro 90 giorni e allo 0,83% per giorno nei primi 15 giorni.
Su questa base si applica la riduzione del ravvedimento, tanto più vantaggiosa quanto prima si regolarizza: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro il termine della dichiarazione, 1/7 oltre, senza più limiti di tempo: il D.Lgs. 87/2024 ha abrogato la riduzione a 1/6, che oggi riguarda solo chi si ravvede dopo la comunicazione di uno schema di atto. Gli interessi legali si calcolano giorno per giorno sull'imposta, col tasso legale di ciascun anno attraversato (2,5% nel 2024, 2% nel 2025, 1,6% nel 2026).
Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare spontaneamente un omesso o tardivo versamento di imposte pagando una sanzione ridotta, tanto più bassa quanto prima si rimedia, oltre agli interessi legali. Inserisci imposta, giorni di ritardo, sanzione base e tasso legale.
La sanzione base sull’omesso versamento è del 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (riforma D.Lgs. 87/2024) e del 30% per quelle precedenti. Agli importi si aggiungono gli interessi al tasso legale, fissato ogni anno con decreto del MEF, calcolati per i giorni di ritardo. Nei primi 14 giorni opera anche la riduzione giornaliera (ravvedimento «sprint»).
🔗 Vedi la serie storica completa del saggio di interesse legale dal 1942 al 2026 (tutti i decreti MEF), usata per il calcolo degli interessi.