Il saggio di interesse legale è pari al 1,60% annuo dal 1º gennaio 2026 (D.M. 10 dicembre 2025). Lo fissa ogni anno il Ministero dell’Economia con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre. Nel 2025 era il 2,00%.
Il tasso (o saggio) di interesse legale è il tasso applicato agli interessi dovuti per legge quando le parti non ne hanno pattuito uno diverso (art. 1284 del Codice civile). Serve a calcolare, tra l’altro, gli interessi moratori sui debiti, gli interessi nel ravvedimento operoso fiscale, i coefficienti per usufrutto e rendite, gli interessi su somme dovute dalla Pubblica Amministrazione.
Il valore non è fisso: viene aggiornato annualmente dal MEF in base al rendimento medio dei titoli di Stato e al tasso di inflazione. Dal 1942 al 1990 è rimasto al 5%; dal 1997 l’adeguamento è annuale. Di seguito la serie storica completa, con il provvedimento che ha disposto ogni variazione.
Tabella del saggio di interesse legale dal 1942 al 2026
Fonte: decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale; art. 1284 c.c. Tabella aggiornata al D.M. 10 dicembre 2025 (in vigore dal 1º gennaio 2026).
Come si calcolano gli interessi legali
Gli interessi legali si calcolano con la formula: capitale × tasso × giorni / 36500. Se il periodo di calcolo attraversa più anni con tassi diversi, gli interessi vanno calcolati pro rata, applicando a ciascun intervallo il tasso allora vigente (criterio confermato dalla giurisprudenza per i conteggi a cavallo d’anno).
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Domande frequenti
Qual è il tasso di interesse legale 2026?
È l’1,60% annuo, in vigore dal 1º gennaio 2026 (D.M. 10 dicembre 2025).
Chi stabilisce il saggio di interesse legale?
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente.
Cosa succede se il MEF non emana il decreto?
L’art. 1284 c.c. prevede che, in assenza di nuovo decreto, il saggio resti invariato rispetto all’anno precedente.
Che differenza c’è tra interessi legali e interessi di mora?
Gli interessi legali ex art. 1284 c.c. sono il tasso “di default”; gli interessi di mora nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) seguono un tasso diverso, agganciato al tasso BCE maggiorato.