| Rata massima | Un quinto (20%) dello stipendio o della pensione netti mensili. |
|---|---|
| Doppio quinto | Cessione + delegazione di pagamento: trattenuta totale fino a due quinti (40%) del netto. |
| Durata massima | 120 rate mensili (10 anni). |
| Pensione | Dopo la trattenuta la pensione residua non può scendere sotto il trattamento minimo INPS. |
| Importo finanziabile | Valore attuale della rata sulla durata, al TAEG indicato. È una stima: l'erogato reale dipende da spese e assicurazioni obbligatorie. |
Stima orientativa e non vincolante. L'importo effettivamente erogabile dipende da TAEG, spese istruttoria, assicurazioni obbligatorie (rischio vita e impiego), età, anzianità di servizio e politiche dell'istituto. La cessione del quinto è regolata dal D.P.R. 180/1950 e dalla normativa di settore. Questo strumento non costituisce offerta di credito né consulenza finanziaria.
La cessione del quinto è un prestito personale rimborsato tramite una trattenuta diretta in busta paga o sul cedolino della pensione. Il nome deriva dal limite di legge: la rata non può superare un quinto (il 20%) dello stipendio o della pensione netti mensili. È regolata dal D.P.R. 180/1950 ed è riservata a lavoratori dipendenti e pensionati con reddito fisso e continuativo.
L'importo che si può ottenere dipende da tre fattori: la rata massima (un quinto del netto), la durata del piano (fino a 120 mesi) e il TAEG applicato dalla banca o finanziaria, che incorpora interessi, spese e le assicurazioni obbligatorie rischio vita e impiego. Sommando una delegazione di pagamento (il cosiddetto «doppio quinto») la trattenuta complessiva può arrivare a due quinti, cioè il 40% del netto.