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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1428 c.c. Rilevanza dell’errore

In vigore

L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente.

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In sintesi

  • L'errore è causa di annullamento solo se è essenziale (art. 1429 c.c.) ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1431 c.c.).
  • Il doppio requisito bilancia la tutela di chi ha errato con la sicurezza dei traffici giuridici.
  • Se l'errore è riconoscibile ma non essenziale, o essenziale ma non riconoscibile, il contratto non è annullabile.
  • L'errore riconoscibile è quello che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevare nelle circostanze concrete.
  • La rettifica del contratto (art. 1432 c.c.) consente all'altro contraente di evitare l'annullamento offrendo l'esecuzione conforme alla volontà dell'errante.

Il doppio requisito dell'art. 1428 c.c.

L'art. 1428 c.c. stabilisce che l'errore è causa di annullamento del contratto soltanto quando ricorrono cumulativamente due condizioni: l'essenzialità e la riconoscibilità. Si tratta di un compromesso tra due esigenze contrapposte: la tutela della libertà contrattuale di chi ha errato e la protezione dell'affidamento dell'altro contraente.

L'essenzialità dell'errore

L'essenzialità è definita dall'art. 1429 c.c., che elenca quattro categorie: errore sulla natura del contratto, sull'oggetto della prestazione o su una sua qualità determinante, sull'identità o qualità dell'altro contraente (se determinanti), ed errore di diritto come ragione unica o principale. L'elenco è tassativo: un errore che non rientra in queste categorie non è essenziale, anche se soggettivamente rilevante per la parte.

La riconoscibilità dell'errore

La riconoscibilità è definita dall'art. 1431 c.c.: l'errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto del contratto, alle circostanze di esso ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. Non occorre che l'altro contraente abbia effettivamente conosciuto l'errore: è sufficiente che avrebbe potuto rilevarlo con l'ordinaria attenzione. Questo tutela anche chi ha contrattato in buona fede ma con superficialità.

La rettifica ex art. 1432 c.c.

L'annullamento può essere evitato se l'altro contraente, prima che l'errante subisca un pregiudizio, offre di eseguire il contratto in conformità alla volontà reale dell'errante. Questa facoltà di rettifica tutela ulteriormente la stabilità del contratto e limita i casi di annullamento alle sole ipotesi in cui la parte avvantaggiata non intende adeguarsi alla realtà voluta dall'errante.

Domande frequenti

È sufficiente che l'errore sia grave per ottenere l'annullamento?

No. L'errore deve essere sia essenziale (rientrare nelle categorie dell'art. 1429 c.c.) sia riconoscibile dall'altro contraente (art. 1431 c.c.). La sola gravità soggettiva non basta.

Cosa significa che l'errore è «riconoscibile»?

Significa che una persona di normale diligenza, nelle circostanze concrete, avrebbe potuto accorgersi dell'errore altrui. Non è necessario che l'altro contraente lo abbia effettivamente rilevato (art. 1431 c.c.).

Cosa succede se l'errore è essenziale ma non riconoscibile?

Il contratto non è annullabile. Il requisito della riconoscibilità tutela la buona fede dell'altro contraente: se non poteva sapere dell'errore, non può essere pregiudicato dall'annullamento.

Cos'è la rettifica del contratto e come funziona?

L'art. 1432 c.c. consente all'altro contraente di evitare l'annullamento offrendo di eseguire il contratto secondo la volontà reale dell'errante, prima che costui ne subisca un pregiudizio.

L'errore sul valore della cosa è essenziale?

Di regola no, perché non rientra nelle categorie tassative dell'art. 1429 c.c. Potrebbe rilevare solo se integra un errore su una qualità determinante dell'oggetto, il che va valutato caso per caso.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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