Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1417 c.c. – Prova della simulazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1416 - Articolo 1416 Codice Civile: Rapporti con i creditori→Cod. civ. art. 1418 - Articolo 1418 Codice Civile: Cause di nullità del contratto→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1415 c.c.: Effetti della simulazione rispetto ai terzi→Articolo 1419 Codice Civile: Nullità parziale→Articolo 1414 Codice Civile: Effetti della simulazione tra le parti→Articolo 1420 Codice Civile: Nullità nel contratto plurilaterale→Art. 1413 c.c.: Eccezioni opponibili dal promittente al terzo→Articolo 1421 Codice Civile: Legittimazione all’azione di nullità→Art. 1412 c.c.: Prestazione al terzo dopo la morte dello stipula
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Regola generale e deroghe
L'art. 1417 c.c. disciplina la prova della simulazione, distinguendo a seconda del soggetto che agisce e dello scopo perseguito. Il principio di fondo è che le parti che hanno liberamente scelto di redigere un contratto scritto non possono successivamente smentirlo con testimonianze, salve le deroghe espressamente previste. Questa limitazione discende dalle regole generali sugli artt. 2722-2729 c.c. che vietano la prova testimoniale contro e oltre il contenuto di un documento.
Prova libera per creditori e terzi
La norma ammette senza limiti la prova per testimoni quando la domanda è proposta da creditori o da terzi. Questi soggetti erano estranei all'accordo simulatorio e non hanno sottoscritto alcun documento: sarebbe ingiusto limitare i loro mezzi di prova con restrizioni nate per regolare i rapporti interni tra le parti. I creditori e i terzi possono quindi avvalersi di testimonianze, prove documentali, presunzioni e ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
Prova libera per le parti in caso di illiceità
La seconda deroga riguarda le stesse parti del contratto simulato: quando la domanda è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (es. vendita simulante una donazione per frodare legittimari, o negozio simulante evasione fiscale), anche le parti possono ricorrere alla prova testimoniale senza limiti. La ratio è che l'ordinamento non può proteggere il documento scritto quando lo scopo stesso dell'accordo è illecito: il divieto di prova testimoniale non deve diventare uno strumento per consolidare negozi contra legem.
Coordinamento con la controdichiarazione
Tra le parti, la simulazione si prova normalmente con la controdichiarazione: un documento scritto che attesta il carattere simulato del contratto apparente e, se vi è interposizione, il reale beneficiario. La controdichiarazione, pur non avendo forma essenziale, è lo strumento più sicuro poiché evita le limitazioni della prova testimoniale (artt. 2725-2729 c.c.).
Domande frequenti
Chi può provare la simulazione per testimoni senza limiti?
I creditori e i terzi; e anche le parti, quando la domanda è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.).
Perché creditori e terzi hanno prova libera?
Perché erano estranei all'accordo simulatorio e non hanno sottoscritto alcun documento: sarebbe ingiusto limitare i loro mezzi di prova.
Le parti possono provare la simulazione per testimoni?
In generale no, per il divieto di prova testimoniale contro il contenuto di un documento; lo possono fare solo per far valere l'illiceità del contratto dissimulato.
Quali esempi di simulazione illecita?
Una vendita che simula una donazione per frodare i legittimari, o un negozio finalizzato all'evasione fiscale.
Su quali regole generali si fonda il divieto per le parti?
Sugli artt. 2722-2729 c.c., che vietano la prova testimoniale contro e oltre il contenuto di un documento.