Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1279 c.c. – Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1278 - Art. 1278 c.c.: Debito di somma di monete non aventi corso legale→Cod. civ. art. 1280 - Art. 1280 c.c.: Debito di specie monetaria avente valore intrins→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1277 Codice Civile: Debito di somma di danaro→Articolo 1281 Codice Civile: Leggi speciali→Articolo 1276 Codice Civile: Invalidità della nuova obbligazione→Articolo 1282 Codice Civile: Interessi nelle obbligazioni pecuniarie→Articolo 1275 Codice Civile: Estinzione delle garanzie→Art. 1283 Codice Civile: Anatocismo→Articolo 1274 Codice Civile: Insolvenza del nuovo debitore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La deroga alla regola generale
L'art. 1279 c.c. introduce un'importante eccezione alla regola dell'art. 1278: se le parti hanno inserito nel contratto la clausola 'effettivo' o un'espressione equivalente, il debitore non può liberarsi pagando in moneta nazionale. L'obbligazione diventa, in sostanza, un'obbligazione di genere specifico in una determinata valuta.
Ratio della clausola effettivo
La clausola risponde all'esigenza pratica del creditore di ricevere la specifica valuta pattuita. Si pensi a Caio, esportatore italiano che ha incassato 50.000 franchi svizzeri e deve a sua volta pagare un fornitore svizzero in CHF: se Tizio, suo debitore, potesse pagargli in euro, Caio sarebbe esposto al rischio di cambio proprio in una fase in cui ha già pianificato i propri flussi in CHF. La clausola 'effettivo' elimina questa incertezza.
Contenuto e forma della clausola
Non occorre necessariamente la parola 'effettivo': qualsiasi espressione contrattuale che indichi in modo inequivoco la volontà delle parti di vincolarsi alla specifica valuta e' sufficiente. Formule quali 'pagamento esclusivamente in dollari USA', 'in valuta estera effettiva' o 'senza facolta' di conversione' producono il medesimo effetto. La clausola deve però essere chiara e non equivoca: in caso di dubbio, la giurisprudenza tende ad applicare la regola generale dell'art. 1278.
L'eccezione dell'impossibilita' sopravvenuta
Anche la clausola 'effettivo' ha un limite: se alla scadenza e' oggettivamente impossibile procurarsi la moneta pattuita (per restrizioni valutarie, cessazione del corso legale, embargo, ecc.), il debitore recupera la facolta' di pagare in moneta legale. L'impossibilita' deve essere oggettiva e non imputabile al debitore: non basta che per il debitore sia difficile o costoso procurarsi la valuta.
Interazione con la normativa valutaria
In alcuni ordinamenti o in certi periodi storici, normative valutarie statali possono rendere difficile o vietato il trasferimento di determinate valute. In tal caso, l'impossibilita' di procurarsi la moneta estera non e' volontaria e il debitore può legittimamente pagare in euro. È opportuno, nei contratti internazionali, prevedere una clausola di forza maggiore valutaria che disciplini espressamente questi scenari.
Profili applicativi contemporanei
Nell'era dell'euro, la clausola 'effettivo' conserva tutta la sua rilevanza per i contratti denominati in valute extra-UE (USD, GBP, JPY, CHF). Nei contratti di finanziamento strutturato, nelle obbligazioni corporate in valuta estera e nei contratti di fornitura con fornitori non-euro, la clausola e' uno strumento di gestione del rischio valutario che completa o sostituisce gli strumenti di hedging finanziario.
Domande frequenti
Cosa significa la clausola 'effettivo' in un contratto?
Significa che il debitore e' obbligato a pagare nella specifica valuta estera indicata e non può convertire il pagamento in euro, salvo impossibilita' oggettiva di procurarsi quella moneta alla scadenza.
È obbligatorio usare esattamente la parola 'effettivo'?
No. L'art. 1279 c.c. ammette anche formule equivalenti che esprimano in modo inequivoco la volontà delle parti di vincolarsi alla specifica valuta (es. 'esclusivamente in dollari', 'senza facolta' di conversione').
Cosa succede se non riesco a procurarmi la valuta estera alla scadenza?
Se l'impossibilita' e' oggettiva e non dipende da negligenza del debitore, l'art. 1279 c.c. prevede un'eccezione: il debitore recupera la facolta' di pagare in moneta legale come da art. 1278 c.c.
La clausola 'effettivo' protegge sempre il creditore?
Protegge dall'opzione del debitore di pagare in euro, ma non copre il rischio che il debitore sia inadempiente in assoluto. Deve essere abbinata ad adeguate garanzie contrattuali (fideiussione, pegno, ecc.).
Nei contratti di mutuo bancario in valuta si applica questa norma?
Si', i mutui denominati in valuta estera (es. CHF storicamente molto diffusi) sono retti dall'art. 1279 quando prevedono la restituzione nella valuta del prestito, con tutte le implicazioni di rischio cambio per il mutuatario.