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Art. 1277 c.c. Debito di somma di danaro
In vigore
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il principio nominalistico: definizione e fondamento
L'art. 1277 c.c. enuncia il principio nominalistico, cardine del diritto delle obbligazioni pecuniarie nel nostro ordinamento. In base a questo principio, chi deve pagare una somma di denaro estingue il proprio debito versando la stessa cifra numerica indicata nell'obbligazione, in moneta avente corso legale al momento del pagamento, indipendentemente dalle variazioni del potere d'acquisto della moneta intervenute nel frattempo.
Caio deve a Tizio 10.000 euro: dovra' pagare esattamente 10.000 euro, anche se nel frattempo l'inflazione ne ha eroso il potere d'acquisto reale. Il creditore sopporta il rischio del deprezzamento monetario.
La moneta avente corso legale
Il pagamento deve essere effettuato con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento. In Italia, dall'introduzione dell'euro, la moneta con corso legale e' l'euro. La legge sul valore nominale significa che il debitore adempie versando il numero di unita' monetarie stabilito nel contratto o nell'obbligazione.
Il primo comma esclude implicitamente la possibilita' per il creditore di pretendere una somma maggiore a titolo di adeguamento monetario o di aggiornamento ISTAT, salvo che cio' sia previsto da una clausola contrattuale specifica (clausola di indicizzazione) o da una norma di legge.
La conversione della moneta fuori corso
Il secondo comma disciplina il caso in cui la somma dovuta fosse determinata in una moneta che non ha piu' corso legale al tempo del pagamento (si pensi alle obbligazioni contratte in lire prima dell'introduzione dell'euro, o in valute di Paesi che hanno modificato il proprio sistema monetario). In tali casi il pagamento si esegue in moneta corrente ragguagliata per valore alla moneta originaria, cioe' applicando il tasso di cambio o di conversione ufficiale.
Nominalismo e obbligazioni di valore: la distinzione fondamentale
Il principio nominalistico si applica alle cosiddette obbligazioni pecuniarie, in cui l'oggetto dell'obbligazione e' fin dall'origine una somma di denaro determinata. Va distinto dalle obbligazioni di valore, in cui il denaro e' solo il mezzo di liquidazione di un credito che originariamente aveva ad oggetto un bene o un'utilita' diversa (es. risarcimento del danno, indennita' di esproprio, conguaglio di divisione ereditaria).
Per le obbligazioni di valore, la giurisprudenza ha elaborato il principio della rivalutazione automatica: il giudice deve liquidare il credito tenendo conto del valore reale al momento della liquidazione, senza essere vincolato al valore nominale al momento del sorgere dell'obbligazione. Questa distinzione tra obbligazioni pecuniarie (soggette al nominalismo) e obbligazioni di valore (soggette alla rivalutazione) e' una delle piu' importanti del diritto delle obbligazioni e trova frequente applicazione nel contenzioso risarcitorio.
Coordinamento con l'art. 1224 c.c.
L'art. 1277 c.c. va letto in coordinamento con l'art. 1224 c.c. sugli interessi moratori: nelle obbligazioni pecuniarie, il danno da ritardato adempimento e' predeterminato nella misura degli interessi legali (o convenzionali), salvo la prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Questo meccanismo compensa parzialmente il creditore per il deprezzamento monetario nel periodo di mora, senza tuttavia sovvertire il principio nominalistico.
Rilevanza pratica
Il principio nominalistico e' di grande importanza in contrattualistica: i professionisti che redigono contratti di durata (locazioni, mutui, forniture pluriennali) devono inserire esplicitamente clausole di adeguamento (indicizzazione ISTAT, revisione prezzi) se vogliono proteggere il creditore dal rischio inflattivo. In assenza di tali clausole, il debitore potra' sempre liberarsi versando la somma nominale, beneficiando della svalutazione monetaria a spese del creditore.
Domande frequenti
Che cosa significa 'principio nominalistico' nell'art. 1277 c.c.?
Significa che i debiti di denaro si estinguono versando la somma numerica indicata nell'obbligazione, indipendentemente dalle variazioni del potere d'acquisto della moneta. Il debitore paga la cifra nominale, non il valore reale.
Il creditore puo' pretendere la rivalutazione ISTAT su un credito pecuniario?
Di regola no. Il principio nominalistico dell'art. 1277 c.c. esclude l'adeguamento automatico. La rivalutazione e' possibile solo se prevista da clausola contrattuale specifica o se il credito e' qualificabile come obbligazione di valore, non pecuniaria.
Qual e' la differenza tra obbligazione pecuniaria e obbligazione di valore?
L'obbligazione pecuniaria ha per oggetto fin dall'origine una somma di denaro determinata (soggetta al nominalismo); l'obbligazione di valore ha per oggetto un'utilita' diversa liquidata in denaro dal giudice (es. risarcimento), e viene rivalutata automaticamente.
Come si paga un debito originariamente espresso in una moneta non piu' in corso?
Ai sensi dell'art. 1277, comma 2, c.c., il pagamento si effettua in moneta corrente ragguagliata per valore alla moneta originaria, applicando il tasso di conversione o di cambio ufficiale.
Come puo' tutelarsi il creditore dal rischio di svalutazione in un contratto di durata?
Inserendo nel contratto una clausola di adeguamento monetario (es. indicizzazione ISTAT, revisione automatica del prezzo). In assenza di tale clausola, il debitore si libera versando la somma nominale, beneficiando dell'inflazione.