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Art. 1223 c.c. Risarcimento del danno
In vigore
Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il risarcimento del danno da inadempimento o ritardo comprende sia ciò che il creditore ha perso (danno emergente) sia ciò che avrebbe guadagnato (lucro cessante), ma solo se il danno è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Ratio e struttura della norma
L'articolo 1223 c.c. è la norma cardine del sistema risarcitorio contrattuale: definisce l'oggetto del risarcimento e il suo presupposto causale. La norma si applica direttamente all'inadempimento contrattuale e, per rinvio dell'art. 2056 c.c., anche alla responsabilità extracontrattuale, costituendo il parametro generale del danno risarcibile nel diritto civile italiano.
Danno emergente
Il danno emergente (damnum emergens) è la perdita patrimoniale effettiva: la diminuzione del patrimonio già esistente del danneggiato causata dall'inadempimento. Rientrano nel danno emergente: le spese mediche sostenute per un danno fisico, il costo di riparazione di un bene danneggiato, il prezzo pagato per una prestazione non ricevuta, le spese legali per il recupero del credito (nei limiti della soccombenza o del danno diretto). Il danno emergente deve essere provato nella sua esistenza e quantità, salvo che la sua esatta determinazione sia impossibile, nel qual caso il giudice ricorre alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Lucro cessante
Il lucro cessante (lucrum cessans) è il mancato guadagno: il beneficio economico che il creditore avrebbe realizzato se l'obbligazione fosse stata adempiuta. È tipicamente più difficile da provare del danno emergente, perché richiede la dimostrazione di un guadagno che non si è verificato. Esempi: il mancato utile su una commessa che non si è potuta eseguire per inadempimento del subfornitore; il mancato affitto per un immobile non consegnato in tempo; i ricavi perduti per un'azienda costretta a chiudere per un inadempimento del fornitore di energia. La giurisprudenza tende a quantificare il lucro cessante in modo restrittivo quando è troppo remoto o ipotetico.
Il nesso causale: «conseguenza immediata e diretta»
La formula «conseguenza immediata e diretta» esprime il requisito del nesso causale tra inadempimento e danno. Non tutti i danni subiti dal creditore dopo l'inadempimento sono risarcibili: occorre che il danno sia la conseguenza diretta (non mediata da fattori esterni autonomi) e immediata (non troppo remota) dell'inadempimento. La giurisprudenza applica la teoria della causalità adeguata: è risarcibile il danno che, secondo l'id quod plerumque accidit, era prevedibile come conseguenza normale di quel tipo di inadempimento, tenuto conto delle circostanze note o conoscibili al momento della conclusione del contratto (per la responsabilità contrattuale) o al momento del fatto (per quella extracontrattuale).
Connessioni con altre norme
L'art. 1223 va letto con l'art. 1218 c.c. (responsabilità per inadempimento), con l'art. 1225 c.c. (prevedibilità del danno nella responsabilità contrattuale), con l'art. 1226 c.c. (valutazione equitativa), con l'art. 2056 c.c. (rinvio per la responsabilità extracontrattuale) e con l'art. 2059 c.c. (danno non patrimoniale).
Domande frequenti
Cosa comprende il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale?
Comprende il danno emergente (perdita patrimoniale effettiva: spese sostenute, beni perduti, costi aggiuntivi) e il lucro cessante (mancato guadagno: utili non realizzati, opportunità perse), purché entrambi siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Come si prova il lucro cessante?
Con qualsiasi mezzo di prova: contratti saltati, preventivi, dati di mercato, perizie. La prova del lucro cessante è spesso difficile perché riguarda un guadagno non realizzato. Il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa (art. 1226 c.c.) quando la prova precisa è impossibile ma il danno è certo nell'an.
Tutti i danni subiti dopo l'inadempimento sono risarcibili?
No. Solo quelli che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. I danni troppo remoti, dovuti a cause intermedie autonome o non prevedibili, non sono risarcibili. Il giudice applica la teoria della causalità adeguata: era quel danno una conseguenza normale e prevedibile di quell'inadempimento?
Qual è la differenza tra danno emergente e lucro cessante?
Il danno emergente è la perdita di ciò che già si aveva (es. spese di riparazione, prezzo pagato e non ricevuto). Il lucro cessante è la perdita di ciò che si sarebbe guadagnato (es. utile su un contratto saltato, affitto non percepito). Entrambi sono risarcibili ma il lucro cessante è più difficile da provare.
Il danno non patrimoniale (es. stress, danno morale) è risarcibile nell'inadempimento contrattuale?
In linea di principio, l'art. 1223 riguarda il danno patrimoniale. Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale è risarcibile ex art. 2059 c.c. solo nei casi previsti dalla legge o quando l'inadempimento lede un diritto fondamentale della persona. La Cassazione ha riconosciuto il danno non patrimoniale in contratti ad alta valenza personale (contratto di lavoro, turismo, assistenza sanitaria).