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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1193 c.c. Imputazione del pagamento

In vigore

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.

In sintesi

  • Scelta del debitore: chi ha più debiti verso lo stesso creditore può dichiarare, al momento del pagamento, quale debito intende estinguere.
  • Limiti alla scelta: il debitore non può imputare il pagamento a un debito non ancora scaduto se ne esistono altri già scaduti, né imputarlo al capitale senza prima estinguere gli interessi.
  • Imputazione legale: se il debitore non sceglie, il pagamento si imputa al debito più oneroso per il debitore; a parità di condizioni, al più antico; se ancora pari, proporzionalmente.
  • Accettazione della quietanza: se il debitore accetta una quietanza con imputazione diversa dalla sua scelta, non può impugnarla in assenza di dolo o errore.

Quando un debitore ha più debiti verso lo stesso creditore e il pagamento non è sufficiente a estinguerli tutti, le regole di imputazione stabiliscono quale debito si estingue per primo, nell'ordine: scelta del debitore, accettazione quietanza, imputazione legale.

Ratio della norma

L'articolo 1193 c.c. disciplina il problema dell'imputazione del pagamento: a quale debito si imputa un pagamento parziale quando il debitore ha più obbligazioni verso lo stesso creditore? La norma risolve il conflitto seguendo un criterio gerarchico: prima la volontà del debitore, poi quella del creditore (attraverso la quietanza accettata), infine la regola legale suppletiva.

La scelta del debitore

Il debitore che vuole imputare il pagamento a un debito specifico deve dichiararlo al momento del pagamento. La dichiarazione può essere espressa (es. indicazione nella causale del bonifico) o risultare dalle circostanze. Esistono però due limiti inderogabili alla scelta del debitore: (1) non può imputare il pagamento a un debito non ancora scaduto se ne esistono altri già scaduti e liquidi, regola che tutela il creditore che ha già maturato il diritto all'esecuzione; (2) non può imputare il pagamento al capitale senza prima estinguere gli interessi, regola che tutela il creditore dal rischio che il capitale rimanga invariato mentre gli interessi continuano a maturare.

La quietanza e l'imputazione concordata

Il creditore che rilascia una quietanza con un'imputazione diversa da quella dichiarata dal debitore crea un potenziale conflitto. Il secondo comma dell'art. 1193 stabilisce che se il debitore accetta la quietanza, senza riserve, con l'imputazione indicata dal creditore, non può successivamente contestarla, salvo dolo o errore. La quietanza accettata ha quindi valore di accordo sull'imputazione, vincolando entrambe le parti.

L'imputazione legale suppletiva

In assenza di dichiarazione del debitore e di quietanza accettata, il pagamento si imputa secondo il criterio legale dell'onerosità: si estingue prima il debito più oneroso per il debitore (es. quello a tasso di interesse più elevato, o quello assistito da garanzia reale su beni del debitore, o quello per cui pende un'esecuzione). Se l'onerosità è pari, si estingue il debito più antico (scaduto prima). Se anche la data di scadenza è uguale, il pagamento si ripartisce proporzionalmente tra i debiti.

Connessioni con altre norme

L'art. 1193 va letto con l'art. 1194 c.c. (imputazione di pagamento tra capitale e interessi, regola speciale), con l'art. 1199 c.c. (quietanza) e con le norme sulla prescrizione dei crediti, poiché l'imputazione determina quali crediti si estinguono e quando inizia a decorrere il termine prescrizionale.

Domande frequenti

Posso scegliere quale debito estinguere quando pago solo una parte?

Sì, indicandolo al momento del pagamento (es. nella causale del bonifico). Ma non puoi scegliere un debito non ancora scaduto se ne hai altri già scaduti, né puoi imputare al capitale senza prima pagare gli interessi.

Cosa succede se non indico nulla nella causale del pagamento?

Si applica l'imputazione legale: prima si estingue il debito più oneroso per te (es. tasso più alto), poi il più antico, e in caso di parità proporzionalmente. Se il creditore emette una quietanza con una sua imputazione e la accetti senza riserve, quella imputazione è vincolante.

Il creditore può rifiutare la mia imputazione del pagamento?

Sì, entro certi limiti. Se la tua imputazione viola i limiti dell'art. 1193 (es. vuoi pagare un debito non scaduto ignorando quelli scaduti), il creditore può legittimamente disattenderla. Fuori da questi casi, il creditore deve accettare l'imputazione del debitore.

La regola 'prima gli interessi poi il capitale' è derogabile?

Sì, è derogabile per accordo delle parti. Nella prassi bancaria (mutui, aperture di credito) i contratti spesso prevedono imputazioni diverse, che sono valide se non in contrasto con norme imperative (es. usura, anatocismo).

Come funziona l'imputazione nei mutui con più rate scadute?

Ogni rata scaduta è un debito autonomo. In assenza di accordo, il pagamento si imputa prima alla rata più vecchia (criterio dell'anteriorità). In pratica, i contratti bancari regolano l'imputazione analiticamente: prima interessi di mora, poi interessi correnti, poi capitale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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