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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1179 c.c. Obbligo di garanzia

In vigore

Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un’idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.

In sintesi

  • Liberta' di forma: quando e' dovuta una garanzia senza che il contratto ne specifichi il tipo, il debitore puo' scegliere liberamente tra garanzia reale, garanzia personale o altra cautela sufficiente.
  • Garanzia reale: pegno o ipoteca su un bene del debitore o di un terzo, con diritto di prelazione sul ricavato in caso di escussione.
  • Garanzia personale: fideiussione o altra forma di obbligazione accessoria di un terzo che si impegna a rispondere dell'obbligazione principale.
  • Idoneita' della garanzia: qualunque forma scelta deve essere effettivamente idonea a tutelare il creditore; la scelta e' del debitore ma il risultato protettivo e' obbligatorio.
  • Applicazioni pratiche: la norma rileva nei contratti che prevedono genericamente l'obbligo di 'prestare garanzia' senza ulteriori specificazioni (contratti bancari, di finanziamento, locazioni commerciali).

La norma e il suo contesto

L'art. 1179 c.c. si colloca nel quadro delle disposizioni generali sulle obbligazioni e risolve un problema pratico ricorrente: cosa accade quando un contratto o la legge impone al debitore di prestare una garanzia, ma tace sulla forma e sulle modalita' con cui tale garanzia deve essere costituita? La risposta del legislatore e' improntata alla flessibilita': il debitore ha una facolta' di scelta tra diverse tipologie di garanzia, purche' quella prescelta sia idonea a tutelare effettivamente il creditore.

La norma si applica in tutti i casi in cui l'obbligo di garanzia deriva da una clausola contrattuale generica, da una disposizione di legge che impone la prestazione di garanzie senza specificarne il tipo, o da un provvedimento giudiziario che ordini la prestazione di cautele. Non si applica, ovviamente, quando il contratto o la legge individuano espressamente la forma della garanzia: se il contratto prevede una fideiussione bancaria, il debitore non puo' sostituirla con un pegno su titoli.

Le tipologie di garanzia

Il codice individua tre alternative. La garanzia reale consiste nella costituzione di un diritto reale di garanzia, tipicamente il pegno su beni mobili o crediti, oppure l'ipoteca su beni immobili, che attribuisce al creditore un diritto di prelazione sul ricavato della vendita forzata in caso di inadempimento. Offre una tutela oggettiva e tendenzialmente stabile nel tempo, slegata dalla solvibilita' personale del debitore.

La garanzia personale vede l'intervento di un terzo, il garante, che si obbliga a rispondere dell'obbligazione del debitore principale nel caso in cui questi non adempia. La forma tipica e' la fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.), ma rientrano in questa categoria anche il contratto autonomo di garanzia e la lettera di patronage vincolante. Qui la protezione dipende dalla solvibilita' del garante, elemento che il creditore e' legittimato a valutare per sindacare l'idoneita' della garanzia offerta.

La terza opzione, 'altra sufficiente cautela', e' una clausola di chiusura che consente soluzioni atipiche: depositi cauzionali in denaro, polizze assicurative fideiussorie, lettere di credito standby, blocco di somme su conti vincolati. La prassi bancaria e commerciale ha elaborato nel tempo strumenti sofisticati che rientrano in questa categoria.

Il criterio dell'idoneita'

Il limite alla liberta' di scelta del debitore e' l'idoneita': la garanzia prescelta deve essere realmente sufficiente a tutelare l'interesse del creditore. Se Tizio offre come garanzia il pegno su un bene di valore irrisorio rispetto al credito garantito, o indica come fideiussore Caio che risulta insolvente, la garanzia non e' idonea e il debitore non ha adempiuto all'obbligo. Il giudice, in caso di contestazione, e' chiamato a valutare l'adeguatezza concreta della garanzia offerta in relazione all'entita' del credito e alle circostanze del caso.

La consolidata giurisprudenza di legittimita' ha affermato che il creditore non puo' rifiutare arbitrariamente una garanzia oggettivamente idonea solo perche' preferisce una forma diversa: il diritto di scelta del debitore e' protetto e il creditore deve accettare qualunque forma idonea venga offerta. Solo se la garanzia non raggiunge lo standard minimo di tutela il rifiuto e' legittimo.

Connessioni sistematiche

L'art. 1179 c.c. si raccorda con numerose altre disposizioni: l'art. 1900 c.c. sulla fideiussione, gli artt. 2784 ss. c.c. sul pegno, gli artt. 2808 ss. c.c. sull'ipoteca. In materia bancaria, la norma interagisce con le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia sulle garanzie ammissibili ai fini prudenziali. Nel settore delle locazioni commerciali, e' comune la clausola che impone al conduttore di 'prestare idonea garanzia' per il pagamento dei canoni, alla quale si applica il meccanismo elettivo dell'art. 1179 c.c. in assenza di specificazioni contrattuali.

Domande frequenti

Il debitore puo' scegliere qualsiasi forma di garanzia?

Si', quando il contratto o la legge impongono di prestare garanzia senza specificarne il tipo, il debitore puo' scegliere tra garanzia reale (pegno, ipoteca), garanzia personale (fideiussione) o altra sufficiente cautela. L'unico limite e' che la garanzia scelta sia effettivamente idonea a tutelare il creditore.

Cosa si intende per garanzia 'idonea'?

Una garanzia e' idonea quando offre una protezione adeguata al creditore in relazione all'entita' del credito garantito e alle circostanze del caso. Una fideiussione di un soggetto insolvente o un pegno su un bene di valore trascurabile non sono garanzie idonee.

Il creditore puo' rifiutare la garanzia scelta dal debitore?

Il creditore puo' rifiutare la garanzia solo se non e' concretamente idonea a tutelarlo. Se la garanzia offerta e' oggettivamente sufficiente, il rifiuto e' illegittimo: la scelta spetta al debitore e il creditore non puo' imporgli una forma specifica non pattuita.

Quali sono esempi di 'altra sufficiente cautela' oltre a pegno e fideiussione?

Rientrano in questa categoria i depositi cauzionali in denaro su conti vincolati, le polizze assicurative fideiussorie, le lettere di credito standby, i blocchi di somme in escrow. Si tratta di strumenti atipici che, se adeguati al credito garantito, soddisfano l'obbligo di garanzia.

L'art. 1179 c.c. si applica anche alle garanzie imposte dalla legge?

Si', la norma si applica ogni volta che un obbligo di prestare garanzia deriva da contratto, dalla legge o da un provvedimento giudiziario, senza ulteriori specificazioni sulla forma. Se invece la forma e' espressamente determinata dalla legge o dal contratto, il debitore non puo' sostituirla.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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