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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1126 c.c. Lastrici solari di uso esclusivo

In vigore

Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il condomino con uso esclusivo del lastrico solare contribuisce per 1/3 alle spese di riparazione o ricostruzione.
  • I restanti 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell'edificio (o della parte servita), in proporzione ai millesimi.
  • La norma si applica sia ai lastrici di proprietà esclusiva sia a quelli in uso esclusivo a singoli condomini.
  • La ripartizione non può essere modificata unilateralmente: serve accordo unanime o titolo contrattuale.

Il regime del lastrico solare ad uso esclusivo

L'art. 1126 c.c. regola una fattispecie specifica e frequente nel condominio: il lastrico solare (o una sua porzione) che non è in uso comune a tutti i condomini, ma è utilizzato in modo esclusivo da uno o più di essi. In questo caso si pone il problema della ripartizione delle spese di riparazione e ricostruzione, che incidono sia sul godimento del lastrico stesso sia sulla funzione di copertura dell'edificio sottostante.

La soluzione della norma è il criterio del terzo e dei due terzi:

  • 1/3 a carico del condomino che ha l'uso esclusivo, quale contributo per il beneficio del godimento esclusivo.
  • 2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio (o della parte di esso a cui il lastrico serve), in proporzione al valore millesimale di ciascun piano.

Fondamento e applicazione pratica

Il criterio riflette la duplice natura del lastrico solare: è al contempo parte di proprietà o uso esclusivo e struttura di copertura dell'edificio. Chi ne beneficia esclusivamente risponde in misura maggiore del degrado, ma non può essere gravato dell'intero costo di un elemento strutturale comune. La norma si applica anche quando il lastrico appartiene in proprietà esclusiva a un solo condomino (non solo in caso di mero uso esclusivo). La L. 220/2012 non ha modificato l'art. 1126, ma ha rafforzato il sistema di gestione condominiale che ne governa l'applicazione.

Domande frequenti

Chi paga le riparazioni del lastrico solare se lo uso solo io?

Secondo l'art. 1126 c.c., il condomino con uso esclusivo paga 1/3 delle spese; i restanti 2/3 sono ripartiti tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi.

Se il lastrico è di mia proprietà, devo comunque condividere le spese?

Sì. Anche in caso di proprietà esclusiva, l'art. 1126 c.c. prevede la stessa ripartizione 1/3–2/3, perché il lastrico svolge funzione di copertura per l'intero edificio.

Come si calcola la quota dei 2/3 a carico dei condomini?

I 2/3 vengono ripartiti tra tutti i condomini dell'edificio (o della parte coperta dal lastrico) in proporzione al valore millesimale di ciascuna unità immobiliare.

Il danno da infiltrazione dal lastrico esclusivo è a carico del solo titolare?

No. La responsabilità per omessa manutenzione può essere condivisa, ma le spese di riparazione seguono il criterio 1/3–2/3 dell'art. 1126 c.c.

Un accordo tra condomini può cambiare la ripartizione 1/3–2/3?

Sì, ma serve un accordo unanime o una clausola nel regolamento contrattuale. La delibera assembleare a maggioranza non può derogare all'art. 1126 c.c.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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