Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1126 c.c. Lastrici solari di uso esclusivo
In vigore
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 1126 del codice civile disciplina un profilo classico e tecnicamente delicato del diritto condominiale: la ripartizione delle spese relative al lastrico solare quando questo, pur svolgendo la funzione di copertura dell'edificio, è destinato all'uso esclusivo di uno o più condomini. La norma costruisce un criterio di riparto frazionato che riflette la natura ibrida del bene, al tempo stesso elemento strutturale comune e fonte di utilità individuale per chi ne ha l'uso riservato. La disposizione si segnala per la sua frequente applicazione pratica e per il contenzioso che vi si concentra, poiché coinvolge interessi contrapposti: quello del titolare dell'uso esclusivo, che fruisce del lastrico, e quello della collettività condominiale, protetta dalla sua funzione di copertura. Comprenderne la logica significa cogliere il modo in cui il legislatore ha inteso distribuire equamente gli oneri tra chi trae un vantaggio particolare dal bene e chi ne riceve la sola utilità di protezione.
La duplice natura del lastrico solare
Il lastrico solare assolve in primo luogo una funzione di copertura: protegge l'edificio sottostante dalle intemperie, esattamente come fa il tetto. Sotto questo profilo, esso interessa la generalità dei condomini, perché la sua integrità giova a tutti coloro le cui unità sono protette. Allo stesso tempo, quando il lastrico è di uso esclusivo, esso offre un'utilità aggiuntiva e individuale al titolare, che può calpestarlo, attrezzarlo e fruirne. L'art. 1126 c.c. prende atto di questa duplicità e ne trae un criterio di riparto che non addossa l'intero costo a una sola delle due categorie di interessati.
Il criterio di riparto: un terzo e due terzi
La disposizione stabilisce che chi ha l'uso esclusivo del lastrico contribuisce per un terzo nelle spese di riparazione o ricostruzione, mentre i restanti due terzi sono posti a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di esso a cui il lastrico serve, in proporzione al valore dei rispettivi piani o porzioni di piano. La frazione di un terzo a carico del titolare dell'uso esclusivo compensa l'utilità particolare che egli trae dal bene; i due terzi a carico della collettività riflettono la funzione di copertura, che giova a chi è protetto dal lastrico.
L'individuazione dei condomini tenuti ai due terzi
Un aspetto rilevante riguarda l'individuazione precisa dei soggetti tenuti a concorrere per i due terzi. Non necessariamente si tratta di tutti i condomini dell'intero edificio: la norma fa riferimento ai condomini dell'edificio o della parte di esso a cui il lastrico solare serve. Occorre quindi verificare quali unità immobiliari ricevano effettivamente la copertura da quel determinato lastrico. La ripartizione interna a questa categoria avviene poi in proporzione al valore dei piani, secondo un criterio millesimale che tiene conto della consistenza delle singole proprietà.
L'ambito di applicazione: riparazioni e ricostruzioni
L'art. 1126 c.c. si riferisce alle spese di riparazione e di ricostruzione, ossia agli interventi che incidono sulla struttura e sulla funzione di copertura del lastrico. Resta distinto il profilo della manutenzione connessa al solo uso esclusivo: gli oneri che derivano esclusivamente dal godimento individuale, e non dalla conservazione del bene nella sua funzione di copertura, seguono una logica diversa, gravando di regola sul solo titolare dell'uso. La corretta qualificazione dell'intervento è quindi preliminare all'applicazione del criterio di riparto.
Il rapporto con la responsabilità per infiltrazioni
Il lastrico solare è spesso al centro di controversie legate alle infiltrazioni che danneggiano le unità sottostanti. Pur trattandosi di un tema in parte distinto dalla mera ripartizione delle spese, è utile tenere presente che il criterio di riparto delle spese di riparazione, fondato sulla doppia funzione del bene, riflette la stessa logica di concorso tra utilità esclusiva e copertura comune. In linea generale, l'individuazione dei soggetti tenuti agli interventi conservativi orienta anche la distribuzione degli oneri connessi al ripristino dell'integrità del lastrico.
La proporzione millesimale tra i condomini serviti
Definito l'ambito dei condomini tenuti ai due terzi, la ripartizione interna a tale gruppo segue il criterio del valore proporzionale dei piani o delle porzioni di piano. Ciò significa che, tra i condomini serviti dal lastrico, chi possiede un'unità di maggiore consistenza concorre in misura più elevata, secondo i millesimi di proprietà. Questo criterio riflette il principio generale per cui la partecipazione alle spese comuni è commisurata al valore della proprietà, salvo diversa disciplina. La combinazione tra la frazione fissa di un terzo a carico del titolare dell'uso esclusivo e la ripartizione millesimale dei due terzi tra gli altri realizza un sistema bilanciato, che tiene conto sia dell'utilità individuale sia della consistenza delle singole posizioni.
Indicazioni operative per la gestione condominiale
Nella pratica, l'amministratore che debba ripartire le spese di un intervento sul lastrico di uso esclusivo deve anzitutto qualificare correttamente l'opera, distinguendo riparazione o ricostruzione dalla manutenzione legata al solo uso. Deve poi individuare l'ambito dei condomini serviti dal lastrico e applicare la frazione di un terzo al titolare dell'uso esclusivo e dei due terzi agli altri, ripartiti millesimalmente. Una tabella di riparto chiara e una delibera ben motivata riducono sensibilmente il rischio di contestazioni, in un ambito in cui le incomprensioni nascono spesso da una errata individuazione dei soggetti tenuti.
Casistica ricorrente e profili di conflitto
Le controversie in materia nascono tipicamente da due fonti di incomprensione. La prima riguarda l'individuazione dei condomini serviti: in edifici articolati, non è sempre evidente quali unità ricevano effettivamente la copertura da un determinato lastrico, e l'errore in questa fase si riflette sull'intero riparto. La seconda concerne la qualificazione dell'intervento: la linea di confine tra riparazione strutturale e manutenzione legata al solo uso esclusivo può risultare incerta, con conseguenze rilevanti sull'imputazione dei costi. In linea generale, la prevenzione del conflitto passa per un'istruttoria accurata, che documenti la funzione di copertura del lastrico rispetto alle singole unità e la natura dell'opera, così da fondare un riparto coerente con i criteri dell'art. 1126 c.c.
Domande frequenti
Come si ripartiscono le spese del lastrico solare di uso esclusivo?
Chi ha l'uso esclusivo contribuisce per un terzo della spesa di riparazione o ricostruzione; i restanti due terzi gravano su tutti i condomini serviti dal lastrico, in proporzione al valore dei rispettivi piani.
Perché il titolare dell'uso esclusivo paga solo un terzo?
Perché il lastrico ha una doppia funzione: utilità esclusiva per il titolare e copertura dell'edificio per gli altri. Il terzo compensa l'utilità individuale, i due terzi riflettono la funzione di copertura comune.
Tutti i condomini partecipano ai due terzi?
Solo i condomini dell'edificio o della parte di esso a cui il lastrico effettivamente serve. Occorre verificare quali unità ricevano la copertura da quel determinato lastrico.
La norma si applica anche alla manutenzione ordinaria?
L'art. 1126 c.c. riguarda riparazioni e ricostruzioni. Gli oneri derivanti esclusivamente dal godimento individuale tendono a gravare sul solo titolare dell'uso, secondo una logica distinta.
Come si calcola la quota dei due terzi tra i condomini?
In proporzione al valore dei piani o delle porzioni di piano serviti dal lastrico, secondo un criterio millesimale che riflette la consistenza delle singole proprietà.