Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1096 c.c. – Diritti del proprietario del fondo servente
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell’acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l’irrigazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1095 - Art. 1095 c.c.: Usucapione della servitù attiva degli scoli→Cod. civ. art. 1097 - Articolo 1097 Codice Civile: Diritto agli avanzi d’acqua→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1094 Codice Civile: Servitù attiva degli scoli→Art. 1098 c.c.: Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d’acq→Articolo 1093 Codice Civile: Riduzione della servitù→Articolo 1099 Codice Civile: Sostituzione di acqua viva→Articolo 1092 Codice Civile: Deficienza dell’acqua→Articolo 1100 Codice Civile: Norme regolatrici→Art. 1091 c.c.: Obblighi del concedente fino al luogo di consegn
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione della norma
L'art. 1096 c.c. svolge una funzione di delimitazione del contenuto della servitù attiva degli scoli (art. 1094 c.c.): pur riconoscendo al fondo dominante il diritto a non vedere diversi gli scoli, la norma chiarisce che tale diritto non si estende a paralizzare la libertà di gestione agricola del proprietario del fondo servente.
Diritti conservati dal proprietario del fondo servente
L'art. 1096 c.c. enuncia tre facoltà espressamente salvaguardate in capo al proprietario del fondo servente:
Limite: la diversione dolosa
Ciò che rimane vietato è la diversione artificiale degli scoli verso altri fondi, volta a privare il fondo dominante dell'acqua cui ha diritto. La libertà gestionale non può trasformarsi in abuso strumentale a depotenziare la servitù altrui (art. 833 c.c., atti emulativi).
Coordinamento sistematico
La norma riflette il principio generale di cui all'art. 1069 c.c. sull'esercizio della servitù nel modo meno gravoso e conferma che le servitù d'acqua non creano vincoli di destinazione agricola. Il proprietario del fondo servente rimane dominus delle proprie scelte colturali, assumendone le conseguenze economiche.
Domande frequenti
La servitù degli scoli limita la gestione del fondo servente?
No: il proprietario conserva il diritto di usare l'acqua per il proprio fondo, di cambiare coltivazione e di abbandonare l'irrigazione (art. 1096 c.c.).
Il fondo servente può ridurre gli scoli verso il dominante?
Sì, se ciò deriva da un legittimo uso dell'acqua o da scelte agricole; la riduzione non è di per sé violazione della servitù.
Cosa resta vietato al fondo servente?
La diversione artificiale degli scoli verso altri fondi, finalizzata a privare il fondo dominante dell'acqua dovuta.
Perché la norma tutela la libertà del servente?
Perché la servitù degli scoli garantisce solo che gli scoli non siano deviati, non impone al servente di mantenere un certo regime idrico o colturale.
Quando la libertà gestionale diventa abuso?
Quando si traduce in una condotta strumentale a depotenziare la servitù altrui, qualificabile come atto emulativo (art. 833 c.c.).