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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1074 c.c. Impossibilità di uso e mancanza di utilità

In vigore

L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall’articolo precedente.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'impossibilità di fatto di usare la servitu non la fa estinguere automaticamente.
  • Il venir meno dell'utilità della servitu non produce l'estinzione immediata.
  • L'estinzione si verifica solo se, in aggiunta a questi fatti, è decorso il termine ventennale di non uso ex art. 1073 c.c.
  • La norma tutela la stabilità e la conservazione dei diritti reali di godimento.
  • Solo il compimento del ventennio di non uso, anche se causato da impossibilità, determina l'estinzione.

Commento all'art. 1074 c.c. — Impossibilità di uso e mancanza di utilità

L'art. 1074 c.c. stabilisce un principio fondamentale di conservazione delle servitu: ne l'impossibilità di fatto di esercitarle, ne il venir meno della loro utilità producono automaticamente l'estinzione del diritto reale.

Ratio della norma

La disposizione risponde all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici reali. Se l'estinzione dipendesse dal semplice fatto dell'impossibilità o dell'inutilità temporanea, la stabilità delle situazioni fondiarie sarebbe gravemente compromessa: basti pensare a servitu di passaggio temporaneamente non utilizzabili per lavori stradali o a servitu di veduta rese inutili da una costruzione poi demolita.

Impossibilità di fatto

L'impossibilità di uso può derivare da cause naturali (frana, allagamento), da atti del proprietario del fondo servente o di terzi, o da circostanze esterne. In tutti questi casi, il termine di prescrizione ex art. 1073 c.c. continua a decorrere, salvo che l'impossibilità integri essa stessa un fatto che ha impedito l'esercizio rilevante per la decorrenza del termine nelle servitu negative. In tal caso la decorrenza è spostata al giorno del fatto impeditivo, non vi è sospensione della prescrizione.

Mancanza di utilità

Una servitu può temporaneamente perdere utilità per il fondo dominante senza che ciò incida sulla sua esistenza giuridica. Se l'utilità cessa definitivamente e il termine ventennale decorre senza ripresa dell'esercizio, allora — e solo allora — si produce l'estinzione per prescrizione. In assenza del decorso del termine, la servitu resta nel patrimonio del titolare del fondo dominante, pronta a riacquistare rilevanza se le circostanze mutano.

Coordinamento con l'art. 1073 c.c.

L'art. 1074 c.c. è norma di chiusura rispetto all'art. 1073 c.c.: ribadisce che il solo meccanismo di estinzione per cause oggettive di non uso è la prescrizione ventennale, escludendo cause di estinzione automatica diverse da quelle tipiche (confusione, rinunzia, scadenza del termine, condizione risolutiva). L'azione confessoria ex art. 1079 c.c. resta esperibile per tutto il periodo anteriore al compimento del ventennio.

Domande frequenti

Se il fondo dominante non puo usare la servitu per un allagamento, il diritto si estingue?

No. L'art. 1074 c.c. chiarisce che l'impossibilità di fatto non produce estinzione automatica. La servitu si estingue solo se trascorrono venti anni di non uso ai sensi dell'art. 1073 c.c.

La servitu di veduta si estingue se viene costruito un muro che la rende inutile?

No, non automaticamente. Finche non decorrano venti anni di non esercizio (art. 1073 c.c.), la servitu permane. Se il muro viene poi abbattuto, la servitu torna pienamente operativa.

L'impossibilità di uso sospende il termine di prescrizione ventennale?

In generale no: il termine di prescrizione per non uso decorre indipendentemente dall'impossibilità di fatto. Fa eccezione il caso in cui l'impossibilità integri un fatto impeditivo rilevante per la decorrenza nelle servitu negative (art. 1073, comma 2, c.c.).

Quali sono le cause di estinzione delle servitu oltre alla prescrizione?

Le principali cause sono: confusione (riunione dei fondi in capo allo stesso proprietario), rinunzia del titolare, scadenza del termine o avveramento della condizione risolutiva, abbandono del fondo servente. L'art. 1074 c.c. esclude invece l'impossibilità e l'inutilità come cause autonome.

Cosa deve fare il titolare del fondo dominante se l'esercizio della servitu è ostacolato?

Puo agire con l'azione confessoria ex art. 1079 c.c. per far cessare le turbative e ripristinare l'esercizio, oppure con l'azione possessoria se è nel possesso della servitu. Non perde il diritto per la sola impossibilità temporanea.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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