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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1005 c.c. Riparazioni straordinarie

In vigore

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

In sintesi

  • Le riparazioni straordinarie sono a carico del nudo proprietario, non dell'usufruttuario.
  • Rientrano nella categoria gli interventi su muri maestri, volte, travi, tetti, solai, scale, argini, acquedotti e muri di sostegno.
  • Il criterio distintivo è la rilevanza strutturale o la sostituzione integrale o quasi integrale di elementi essenziali.
  • L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario gli interessi sulle somme spese per le straordinarie durante l'usufrutto.
  • La regola compensa l'usufruttuario, che beneficia del godimento del bene riparato, e il proprietario, che ha anticipato l'esborso.
  • Per gli interventi straordinari derivanti da omessa manutenzione ordinaria si applica invece l'art. 1004 c.c.

La logica della norma

L'articolo 1005 del Codice Civile completa il sistema di ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario delineato dagli articoli 1004 e seguenti. Mentre la manutenzione ordinaria, legata al godimento quotidiano del bene, grava sull'usufruttuario, le riparazioni straordinarie, che incidono sulla struttura e sul valore patrimoniale del bene, sono a carico del proprietario. È una regola coerente con la natura dell'usufrutto: chi conserva la nuda proprietà conserva anche il rischio degli eventi che minano la sostanza del bene, perchè sarà lui a riprenderne la piena disponibilità alla cessazione del diritto.

L'elenco esemplificativo

Il legislatore offre un elenco di interventi qualificabili come straordinari: stabilità dei muri maestri e delle volte, sostituzione delle travi, rinnovamento integrale o di parte notevole di tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'elenco non è tassativo: la giurisprudenza e la dottrina concordano nel ritenere che la qualifica dipenda dalla rilevanza dell'intervento sotto due profili: incidenza sulla struttura del bene e onerosità economica rispetto al valore complessivo.

L'obbligo di pagare gli interessi

Una particolarità della norma è l'obbligo, posto a carico dell'usufruttuario, di corrispondere al proprietario gli interessi sulle somme spese per le riparazioni straordinarie. La ratio è chiara: l'usufruttuario beneficia del godimento di un bene riparato e migliorato, ed è giusto che compensi il proprietario per il capitale anticipato. Gli interessi sono dovuti per tutta la durata dell'usufrutto e si calcolano sulle somme effettivamente spese, secondo il tasso legale, salvo diversa pattuizione.

Un esempio pratico

Caio è nudo proprietario di un fabbricato di cui Tizio è usufruttuario. Il tetto, vetusto, richiede un rinnovamento integrale per una spesa di 40.000 euro. La riparazione, di natura straordinaria, è a carico di Caio. Tizio, che continua a godere del fabbricato riparato, dovrà corrispondere annualmente a Caio gli interessi sulla somma spesa per la durata residua dell'usufrutto. Se invece il deterioramento fosse stato causato dall'omessa pulizia delle gronde da parte di Tizio, l'intero costo sarebbe stato a carico dell'usufruttuario ex art. 1004 comma 2 c.c.

Aspetti pratici e contenzioso

La distinzione tra ordinaria e straordinaria è spesso fonte di contenzioso. È utile, fin dalla costituzione dell'usufrutto, predisporre un verbale dello stato del bene con perizia tecnica, distinguere puntualmente le spese e conservare la documentazione di ogni intervento. In sede contrattuale è possibile modulare la disciplina legale, ad esempio attribuendo al proprietario anche talune voci ordinarie o predefinendo il tasso degli interessi dovuti dall'usufruttuario. Tali pattuizioni devono però rispettare la natura del diritto e non snaturare l'equilibrio tra le parti.

Cosa fare se sorge un dubbio sulla qualificazione

Nella prassi è frequente che le parti discutano sulla natura ordinaria o straordinaria di un intervento. Il criterio operativo da adottare consiste nel valutare tre indici: l'incidenza dell'opera sulla struttura del bene, l'importo della spesa rispetto al valore complessivo e la durata utile dell'intervento. Una semplice tinteggiatura è chiaramente ordinaria; la sostituzione integrale dell'impianto elettrico è straordinaria; la sostituzione di alcuni infissi può essere oggetto di valutazione. In presenza di incertezza è prudente acquisire un parere tecnico preventivo, eventualmente condiviso tra le parti, così da evitare contestazioni successive sulla ripartizione dei costi.

Coordinamento con la normativa fiscale

La distinzione tra ordinaria e straordinaria assume rilievo anche sul piano fiscale. Le agevolazioni edilizie e i bonus per interventi di ristrutturazione, ecobonus o sismabonus seguono regole proprie che individuano specifici soggetti beneficiari (proprietario, usufruttuario, conduttore, comodatario). Quando l'opera ricade nelle riparazioni straordinarie a carico del proprietario, è quest'ultimo a poter fruire delle detrazioni; quando si tratta di interventi ordinari sostenuti dall'usufruttuario, le agevolazioni spettano a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. Una pianificazione coordinata tra le parti consente di massimizzare il beneficio fiscale complessivo.

Domande frequenti

Chi paga il rifacimento del tetto di un immobile in usufrutto?

Il nudo proprietario. Il rifacimento del tetto è una riparazione straordinaria ai sensi dell'art. 1005 c.c., in quanto riguarda un elemento strutturale dell'edificio e ha un costo rilevante. L'usufruttuario contribuisce indirettamente pagando gli interessi legali sulle somme spese dal nudo proprietario durante il periodo di godimento.

L'usufruttuario deve pagare qualcosa quando il nudo proprietario fa riparazioni straordinarie?

Sì: deve corrispondere al nudo proprietario gli interessi legali sulle somme spese per le riparazioni straordinarie, per tutta la durata residua dell'usufrutto. La logica è che l'usufruttuario beneficia delle riparazioni (bene più efficiente e fruibile) mentre il nudo proprietario ha anticipato i fondi senza avere il godimento.

Il nudo proprietario è obbligato a fare le riparazioni straordinarie?

No. Il nudo proprietario può scegliere di non eseguirle, assumendosi il rischio del deperimento del proprio bene. Se però il rifiuto impedisce il godimento normale dell'usufruttuario, questi può eseguirle a proprie spese (art. 1006 c.c.) e ottenere rimborso con interessi alla fine dell'usufrutto.

Come si calcola l'interesse che l'usufruttuario deve pagare al nudo proprietario per le riparazioni straordinarie?

Si applica il tasso di interesse legale (determinato annualmente dal Ministero dell'Economia) sulla somma spesa dal nudo proprietario, per tutta la durata residua dell'usufrutto dalla data in cui è stata eseguita la riparazione. L'usufruttuario paga quindi un interesse annuo per aver goduto di un bene mantenuto in efficienza a spese del nudo proprietario.

Cosa sono le riparazioni straordinarie? Come si riconoscono?

Sono quelle che riguardano la struttura portante del bene (muri maestri, tetto, fondazioni, impianto elettrico principale, ascensore) e che hanno un costo elevato rispetto al valore del bene. Si verificano raramente, a differenza delle ordinarie che sono periodiche. La distinzione è spesso controversa e richiede valutazione caso per caso; in caso di lite decide il giudice con l'ausilio di un perito.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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