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Il lavoratore può scegliere se lasciare il TFR maturando in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS per imprese ≥ 50 addetti) oppure destinarlo a un fondo pensione complementare. La scelta si fa una volta sola entro 6 mesi dall’assunzione ed è irreversibile quanto alla destinazione del TFR futuro.
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | TFR in azienda / INPS | Fondo pensione complementare |
|---|---|---|
| Rivalutazione | 1,5% fisso + 75% ISTAT FOI annuo | Rendimento del comparto scelto (variabile) |
| Tassazione prestazione | Tassazione separata (aliquota media 5 anni) | Aliquota agevolata 15%, ridotta fino al 9% dopo 35 anni |
| Anticipo | 70% dopo 8 anni (causali: sanità, casa, congedi) | Condizioni di anticipo previste da statuto fondo |
| Rischio | Garantito per legge (Fondo Garanzia INPS) | Dipende dal comparto; prestazione non garantita salvo linea garantita |
| Portabilità | Segue il rapporto di lavoro | Posizione individuale trasferibile ad altro fondo |
Come funziona la scelta e il silenzio-assenso
Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore deve comunicare dove destinare il TFR maturando: compilando l’apposito modulo TFR1 (mantenimento in azienda) o TFR2 (fondo pensione). Se non esprime alcuna scelta scatta il silenzio-assenso: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione complementare previsto dal CCNL o, in assenza, nel fondo residuale FONDINPS. La scelta riguarda solo il TFR futuro; quello già maturato resta dove si trova.
Rivalutazione garantita contro rendimento di mercato
Il TFR lasciato in azienda cresce ogni anno con un coefficiente certo e predeterminato (1,5% + 75% inflazione ISTAT). Il fondo pensione può offrire rendimenti più alti nei comparti azionari o bilanciati, ma con variabilità. Nei periodi di inflazione elevata la rivalutazione di legge diventa vantaggiosa; nei periodi di mercati favorevoli il fondo può sovraperformare.
La tassazione alla prestazione finale
Il TFR liquidato direttamente è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni. Il capitale erogato dal fondo pensione è invece tassato a un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%. Per chi contribuisce a lungo il fondo pensione è spesso più conveniente sul piano fiscale.
Casi pratici
Tizio non compila alcun modulo entro 6 mesi: scatta il silenzio-assenso e il TFR maturando confluisce nel fondo pensione contrattuale del suo CCNL. La scelta è vincolante per il futuro, ma il TFR già accantonato prima dell’assunzione (se proveniente da un rapporto precedente) resta separato.
Caia, 30 anni, prevede di lavorare a lungo e opta per il fondo pensione: dopo 35 anni di partecipazione la sua aliquota sulla prestazione finale sarà ridotta al 9%, significativamente inferiore alla tassazione separata che avrebbe applicato il datore.
Sempronio, 55 anni e prossimo alla pensione, opta per lasciare il TFR in azienda: con un orizzonte breve preferisce la rivalutazione garantita di legge al rischio di un comparto di mercato che potrebbe scendere proprio negli ultimi anni.
Domande frequenti
La scelta tra azienda e fondo pensione è definitiva?
È definitiva per il TFR futuro: una volta destinato al fondo non si può trasferire di nuovo in azienda. Si può però trasferire la posizione da un fondo a un altro.
Cosa succede se non scelgo entro 6 mesi?
Scatta il silenzio-assenso: il TFR maturando confluisce nel fondo pensione complementare indicato dal CCNL o, in assenza, in FONDINPS.
Il TFR nel fondo pensione è al sicuro se l'azienda fallisce?
Sì. Le quote versate al fondo pensione sono patrimonio separato dall’azienda e non rientrano nella procedura concorsuale; per il TFR lasciato in azienda interviene invece il Fondo di Garanzia INPS.
Posso anticipare il TFR se l'ho destinato al fondo?
Sì, ma le condizioni sono quelle dello statuto del fondo (in genere 8 anni di iscrizione, causali specifiche) e non necessariamente coincidono con le regole dell’art. 2120 c.c. per il TFR in azienda.
Il datore contribuisce al fondo pensione oltre al TFR?
Se il CCNL lo prevede, il datore versa anche un contributo aggiuntivo al fondo, di norma subordinato al versamento di una quota minima da parte del lavoratore.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
La scelta tra azienda e fondo pensione è definitiva?
È definitiva per il TFR futuro: una volta destinato al fondo non si può trasferire di nuovo in azienda. Si può però trasferire la posizione da un fondo a un altro.
Cosa succede se non scelgo entro 6 mesi?
Scatta il silenzio-assenso: il TFR maturando confluisce nel fondo pensione complementare indicato dal CCNL o, in assenza, in FONDINPS.
Il TFR nel fondo pensione è al sicuro se l'azienda fallisce?
Sì. Le quote versate al fondo pensione sono patrimonio separato dall'azienda e non rientrano nella procedura concorsuale; per il TFR lasciato in azienda interviene invece il Fondo di Garanzia INPS.
Posso anticipare il TFR se l'ho destinato al fondo?
Sì, ma le condizioni sono quelle dello statuto del fondo (in genere 8 anni di iscrizione, causali specifiche) e non necessariamente coincidono con le regole dell'art. 2120 c.c. per il TFR in azienda.
Il datore contribuisce al fondo pensione oltre al TFR?
Se il CCNL lo prevede, il datore versa anche un contributo aggiuntivo al fondo, di norma subordinato al versamento di una quota minima da parte del lavoratore.
Vedi anche