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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 971 c.c. Affrancazione

In vigore

Se più sono gli enfiteuti, l’affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l’affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l’affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L’affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali .

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In sintesi

  • Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può essere promossa anche da uno solo, ma deve riguardare la totalità del fondo.
  • L'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva una riduzione proporzionale del canone a favore di questi ultimi.
  • Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi anche per la sola quota di ciascuno di essi.
  • L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale.
  • Le modalità operative sono stabilite da leggi speciali (in particolare L. 607/1966 e L. 1138/1970).

Commento all'art. 971 c.c. — Affrancazione del fondo enfiteutico

L'articolo 971 del codice civile disciplina le modalità di esercizio del diritto di affrancazione, ossia il potere riconosciuto all'enfiteuta di liberare il fondo dal vincolo enfiteutico mediante il pagamento di una somma capitalizzata. L'affrancazione rappresenta lo sbocco naturale e tipico dell'enfiteusi nel sistema moderno: l'ordinamento, dopo aver tollerato per ragioni storiche e agricole la dicotomia tra dominio diretto e dominio utile, ne favorisce oggi la ricomposizione in capo all'enfiteuta, in linea con il principio di pienezza della proprietà.

Pluralità di enfiteuti

Il primo comma affronta l'ipotesi in cui sul fondo siano costituiti più diritti enfiteutici (pro quota o pro indiviso) e prevede una soluzione di equilibrio: l'affrancazione può essere richiesta anche da uno solo degli enfiteuti, ma deve necessariamente riguardare l'intero fondo. Questa regola realizza l'indivisibilità funzionale del rapporto enfiteutico richiamata dall'art. 966 c.c.: ammettere affrancazioni parziali genererebbe una frammentazione del rapporto incompatibile con la natura del diritto reale. Il singolo enfiteuta che voglia liberarsi del vincolo deve quindi farsi carico dell'intera operazione, anticipando il valore di affrancazione complessivo.

A bilanciamento, l'enfiteuta affrancante subentra nei diritti del concedente nei confronti degli altri enfiteuti. Si verifica una sorta di surrogazione reale: l'affrancante diventa, pro quota, creditore degli altri enfiteuti per la parte di canone corrispondente alle loro quote. Tale credito è tuttavia oggetto di una riduzione proporzionale del canone a favore degli altri enfiteuti, riconoscendo loro la possibilità di mantenere la posizione di enfiteuti senza essere penalizzati economicamente.

Pluralità di concedenti

Il secondo comma affronta la situazione speculare: se più sono i concedenti (perché il diritto del concedente è stato frazionato per successione o trasferimento), l'affrancazione può essere effettuata per la quota di ciascuno di essi singolarmente. La diversa soluzione si spiega con la natura del rapporto: la pluralità di concedenti non incide sull'unità del godimento dell'enfiteuta, ma riguarda solo la titolarità del credito di canone. L'enfiteuta può quindi affrancare progressivamente le diverse quote, riducendo l'onere economico complessivo e accedendo per gradi al pieno dominio.

Calcolo della somma di affrancazione

Il terzo comma fissa il criterio fondamentale: l'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. La formula è semplice ma incisiva: il valore di affrancazione si ottiene dividendo il canone annuo per il tasso di interesse legale vigente al momento dell'esercizio del diritto. Con tassi legali storicamente bassi, il moltiplicatore risulta elevato, ma la disciplina è temperata dalle leggi speciali (in particolare L. 22 luglio 1966 n. 607 per i fondi rustici e L. 18 dicembre 1970 n. 1138) che prevedono criteri agevolati: ad esempio, per i fondi rustici l'affrancazione si calcola su un multiplo (in genere quindici volte) del canone, anziché sulla capitalizzazione pura.

Rinvio alle leggi speciali

Il quarto comma rinvia espressamente a leggi speciali per la determinazione delle modalità operative. Tra le principali fonti rilevano: la L. 607/1966 sull'affrancazione dei fondi rustici, la L. 1138/1970 che ne ha modificato i criteri economici, e la giurisprudenza costituzionale che ha più volte rivisitato il bilanciamento tra interessi del concedente e del coltivatore-enfiteuta. Le leggi speciali prevedono in particolare procedure semplificate per le enfiteusi rustiche, tutela per il coltivatore diretto e meccanismi di rivalutazione automatica del canone, condizionando spesso l'affrancazione a parametri socio-economici diversi dalla pura capitalizzazione.

Casi pratici

Tizio e Caio sono coenfiteuti pro indiviso di un fondo agricolo concesso da Sempronio per un canone annuo di 500 euro. Tizio desidera affrancare il fondo: deve corrispondere al concedente l'intera somma di affrancazione, calcolata sui 500 euro annui. Una volta affrancato, Tizio diventa creditore di Caio per la quota di canone corrispondente alla sua partecipazione, salvo riduzione proporzionale.

Diversamente, Mevia è enfiteuta su un fondo già appartenuto a Sempronio, il cui diritto è stato diviso per successione tra i suoi figli Tizio e Caio. Mevia può affrancare separatamente la quota di Tizio, conservando il rapporto enfiteutico per la quota residua di Caio. La gradualità le consente di pianificare l'esborso senza compromettere la liquidità.

Procedura di affrancazione

L'esercizio del diritto di affrancazione richiede formalità sostanziali e procedurali. L'enfiteuta deve manifestare al concedente la volontà di affrancare, generalmente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, accompagnata dall'offerta della somma calcolata secondo i criteri legali. In caso di accordo, le parti procedono al perfezionamento dell'affrancazione con atto pubblico, oggetto di trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2643 c.c.

In caso di disaccordo sul valore di affrancazione, l'enfiteuta può adire il giudice ordinario competente per ottenere una sentenza costitutiva che produca l'effetto traslativo. Il giudice determina con sentenza la somma di affrancazione sulla base dei criteri legali (capitalizzazione del canone o, per i fondi rustici, multiplo legale), tenendo conto degli eventuali aggiornamenti previsti dalle leggi speciali. La sentenza, una volta passata in giudicato, deve essere trascritta per l'opponibilità ai terzi.

Effetti dell'affrancazione

L'affrancazione produce un effetto estintivo del rapporto enfiteutico e un effetto traslativo a favore dell'enfiteuta. Il diritto enfiteutico e la nuda proprietà del concedente si fondono in capo all'affrancante, che diventa pieno proprietario del fondo. Sono altresì estinte le obbligazioni accessorie tipiche del rapporto enfiteutico (canone, obbligo di miglioramento). Restano salvi i diritti dei terzi che abbiano costituito iscrizioni o trascrizioni prima del perfezionamento dell'affrancazione, ai sensi delle regole generali della pubblicità immobiliare.

Le eventuali ipoteche iscritte sul diritto enfiteutico vengono automaticamente estese alla piena proprietà acquisita per affrancazione, costituendo una garanzia più ampia per il creditore. La stessa regola opera per i diritti di servitù attiva e passiva e per le altre situazioni reali costituite sul fondo durante il rapporto enfiteutico, che continuano a operare con riferimento al nuovo regime di proprietà piena.

Profili fiscali dell'affrancazione

L'affrancazione è soggetta a un regime fiscale articolato. L'atto è soggetto a imposta di registro nella misura ridotta prevista per i trasferimenti immobiliari (variabile in funzione della destinazione del fondo e della qualità delle parti), oltre alle imposte ipotecaria e catastale per la trascrizione. Per i fondi rustici, le leggi speciali (in particolare la L. 607/1966) possono prevedere agevolazioni fiscali specifiche per il coltivatore diretto affrancante, in linea con la politica di favor verso la piccola proprietà contadina.

Sotto il profilo dell'imposta sui redditi, la somma versata per l'affrancazione costituisce costo di acquisto del fondo per il calcolo delle eventuali plusvalenze in caso di successiva alienazione. L'enfiteuta-affrancante che, dopo l'affrancazione, alieni il fondo, può dedurre dalla plusvalenza la somma di affrancazione, oltre al costo originario di acquisto del diritto enfiteutico, in coerenza con le regole generali sui redditi diversi.

Affrancazione coattiva e tutela giurisdizionale

L'affrancazione si configura come diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente non può opporsi all'esercizio del diritto, ma solo contestare la misura della somma offerta. Se il concedente rifiuta di sottoscrivere l'atto pubblico di affrancazione o di accettare la somma offerta, l'enfiteuta può adire il giudice per ottenere una sentenza costitutiva, che produca l'effetto traslativo in surroga della volontà del concedente. La sentenza, di natura costitutiva, deve essere trascritta e produce gli stessi effetti dell'atto pubblico di affrancazione.

Nel giudizio di affrancazione, il giudice esamina due profili: (i) la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto (esistenza del rapporto enfiteutico, posizione di enfiteuta dell'attore, eventuali condizioni previste dalle leggi speciali); (ii) la corretta quantificazione della somma di affrancazione, applicando i criteri legali e considerando le eventuali agevolazioni speciali. La controversia sulla quantificazione è spesso il punto centrale del contenzioso, soprattutto per i fondi rustici, dove i criteri agevolati possono ridurre significativamente l'esborso a carico del coltivatore-enfiteuta.

Affrancazione e leggi speciali post-1942

L'art. 971 c.c., con il suo rinvio alle leggi speciali, ha aperto la strada a una serie di interventi legislativi che hanno profondamente trasformato la disciplina dell'affrancazione. La L. 22 luglio 1966 n. 607 ha introdotto un regime di affrancazione facilitata per i fondi rustici, calcolando la somma sulla base di un multiplo del canone (originariamente quindici volte) anziché sulla pura capitalizzazione all'interesse legale. La L. 18 dicembre 1970 n. 1138 ha ulteriormente rivisto i criteri, prevedendo aggiornamenti automatici del canone in relazione alla svalutazione monetaria.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte sul tema, dichiarando in alcuni casi l'illegittimità di norme troppo penalizzanti per il concedente (es. C. cost. n. 406/1988) e in altri ribadendo la legittimità delle misure di favor per il coltivatore-enfiteuta, in ragione della funzione sociale della proprietà agricola (art. 44 Cost.). La materia è soggetta a costante riequilibrio interpretativo, e gli operatori del diritto devono prestare attenzione agli sviluppi giurisprudenziali in corso.

Domande frequenti

Come si calcola la somma per l'affrancazione di un fondo enfiteutico?

La somma si ottiene dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale: si divide il canone per il tasso legale vigente. Per i fondi rustici, leggi speciali (L. 607/1966 e L. 1138/1970) prevedono criteri agevolati basati su multipli predefiniti del canone.

Se ci sono più enfiteuti, uno solo può affrancare la sua quota?

No. L'affrancazione promossa da un singolo enfiteuta deve riguardare la totalità del fondo. L'affrancante subentra però nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, con riduzione proporzionale del canone a favore di questi ultimi.

Se ci sono più concedenti, l'enfiteuta può affrancare solo una quota?

Sì. L'art. 971 comma 2 c.c. consente all'enfiteuta di affrancare per la sola quota spettante a ciascun concedente, senza dover liberare contestualmente l'intero fondo. Ciò permette una graduazione dell'esborso.

Quali leggi speciali si applicano all'affrancazione?

Le principali sono la L. 607/1966 sui fondi rustici e la L. 1138/1970 che ne ha modificato i criteri economici. Prevedono procedure semplificate e calcoli di affrancazione agevolati per i coltivatori-enfiteuti, modulati su parametri sociali ed economici.

Si può affrancare un fondo enfiteutico in qualsiasi momento?

L'affrancazione è esercitabile dall'enfiteuta in ogni momento successivo alla maturazione del diritto, salvo diverse previsioni delle leggi speciali. Il diritto è imprescrittibile e non può essere precluso dal concedente, salvo specifiche limitazioni legali.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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