Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 755 c.c. Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In vigore
coerede In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione e portata dell'art. 755 c.c.
L'art. 755 c.c. dispone che, «in caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi». La norma, breve nella formulazione, ha però una rilevante portata sistematica: realizza un meccanismo di mutualizzazione del rischio di insolvenza tra i coeredi, evitando che l'inadempimento di uno ricada interamente sul coerede assegnatario del bene gravato o sul creditore ipotecario.
La disposizione opera come complemento dell'art. 754 c.c.: mentre quella norma fissa la responsabilità ipotecaria per l'intero a carico del coerede assegnatario del bene gravato (con conseguente diritto di rivalsa pro quota verso gli altri), l'art. 755 c.c. interviene in via integrativa quando uno dei coeredi obbligati alla contribuzione risulta insolvente. In tale ipotesi, la sua parte viene ridistribuita tra i coeredi solventi.
Si tratta di una previsione di equità sostanziale: il legislatore ha ritenuto che il rischio di insolvenza tra coeredi non debba ricadere interamente sul coerede solvente che ha materialmente pagato il debito ipotecario, ma debba essere distribuito tra tutti gli altri partecipanti alla successione. Il principio si avvicina alla logica della solidarietà passiva tra obbligati, pur senza configurare una vera e propria obbligazione solidale.
Il presupposto dell'insolvenza del coerede
Il presupposto applicativo della norma è l'insolvenza del coerede tenuto alla contribuzione. La nozione di insolvenza, tradizionalmente intesa come incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, deve essere accertata in modo rigoroso prima che operi il meccanismo redistributivo. Non è sufficiente un mero ritardo o una temporanea difficoltà finanziaria: occorre una situazione di oggettiva e duratura impossibilità di adempiere.
Nella prassi, l'insolvenza può risultare da: esito infruttuoso di azioni esecutive sui beni del coerede inadempiente; pendenza o conclusione di procedure di liquidazione giudiziale; assoggettamento del coerede a procedure di sovraindebitamento; impignorabilità manifesta del patrimonio del coerede; latitanza o irreperibilità accertata. La giurisprudenza richiede generalmente la prova dell'inefficacia degli ordinari strumenti di tutela del credito.
L'accertamento può avvenire in via stragiudiziale (con documentazione idonea) o giudiziale (mediante azione di accertamento). In caso di contestazione, il coerede che invoca il meccanismo redistributivo dell'art. 755 c.c. ha l'onere di dimostrare l'insolvenza, secondo le regole generali sull'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Il meccanismo della ripartizione proporzionale
Verificata l'insolvenza, la quota di debito ipotecario gravante sul coerede inadempiente è «ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi». Il criterio di riparto è quello proporzionale, ancorato alle quote ereditarie di ciascun coerede solvente. La logica è la medesima dell'art. 752 c.c., che fissa il principio della ripartizione pro quota dei debiti ereditari.
Si supponga che gli eredi siano quattro, con quote uguali di un quarto, e che il debito ipotecario sia di 200.000 euro. Ciascun coerede dovrebbe contribuire per 50.000 euro. Se uno di essi è insolvente, la sua quota di 50.000 euro viene ripartita tra gli altri tre coeredi proporzionalmente alle loro quote (in tal caso, in tre parti uguali): ciascuno dei coeredi solventi dovrà sopportare 16.666 euro aggiuntivi, oltre alla propria quota originaria di 50.000 euro. L'aggravio totale per ciascuno è di circa 66.666 euro.
Se le quote fossero disuguali, il riparto seguirebbe la stessa proporzione. Ad esempio, se le quote fossero rispettivamente di un mezzo, un quarto e un quarto (con un coerede insolvente con quota di un quarto), la quota dell'insolvente verrebbe ripartita tra gli altri due secondo le rispettive proporzioni interne (due terzi al coerede con quota di un mezzo e un terzo al coerede con quota di un quarto), garantendo l'equa ripartizione del peso.
Coordinamento con l'art. 754 c.c. e con le garanzie tra coeredi
L'art. 755 c.c. si coordina strettamente con l'art. 754 c.c. e con gli artt. 758-759 c.c. in materia di garanzie tra coeredi. L'art. 754 c.c. stabilisce la responsabilità ipotecaria per l'intero del coerede assegnatario del bene gravato; l'art. 755 c.c. ridistribuisce il peso interno in caso di insolvenza; gli artt. 758-759 c.c. estendono il principio della garanzia mutuale al caso dell'evizione subita da un coerede.
Il sistema complessivo realizza un'architettura di tutela articolata: (a) tutela del creditore, che può rivalersi sull'intero bene gravato (art. 754 c.c.); (b) tutela del coerede solvente, che può chiedere rivalsa pro quota (art. 754, comma 2, c.c.); (c) tutela contro l'insolvenza, mediante mutualizzazione del rischio (art. 755 c.c.); (d) tutela contro l'evizione, mediante garanzia mutuale (artt. 758-759 c.c.). Ciascuno di questi strumenti opera in modo coordinato per garantire stabilità ed equità nella divisione.
Va notato che il meccanismo dell'art. 755 c.c. ha una particolare somiglianza con quello del secondo comma dell'art. 759 c.c., che disciplina la garanzia per evizione con coerede insolvente. Le due norme adottano lo stesso schema redistributivo: il rischio di insolvenza interno è mutualizzato tra i coeredi solventi, in funzione di equità sostanziale.
Rapporto con il creditore ipotecario
Va sottolineato che l'art. 755 c.c. opera esclusivamente sul piano dei rapporti interni tra coeredi e non incide in alcun modo sulla posizione del creditore ipotecario. Quest'ultimo conserva integralmente il diritto di soddisfarsi sull'intero bene gravato ex art. 754, comma 1, c.c., e ex artt. 2808 e 2809 c.c. Il creditore non è quindi pregiudicato dall'insolvenza di un coerede: il rischio è interamente internalizzato tra i coeredi.
Il coerede assegnatario del bene gravato che paghi l'intero debito può esercitare rivalsa secondo lo schema combinato degli artt. 754 e 755 c.c.: chiede agli altri coeredi la quota di rispettiva contribuzione e, in caso di insolvenza di taluno, redistribuisce la parte dell'insolvente tra i restanti coeredi solventi. Tale meccanismo, sebbene complesso, garantisce un risultato equo: nessun coerede solvente è chiamato a sopportare l'intero peso del debito.
Caso pratico
Tizio muore lasciando quattro figli — Caio, Sempronio, Mevia e Filana — con quote uguali di un quarto ciascuno. Tra i beni ereditari vi è un immobile di valore 400.000 euro gravato da mutuo ipotecario residuo di 200.000 euro verso una banca. In sede divisionale, l'immobile viene assegnato a Caio, con conguagli a favore degli altri per pareggiare i valori complessivi.
La banca procede esecutivamente sul bene per l'intero importo di 200.000 euro. Caio paga e, ai sensi dell'art. 754, comma 2, c.c., chiede rivalsa a Sempronio, Mevia e Filana per 50.000 euro ciascuno (quota di un quarto del debito). Sempronio e Mevia pagano regolarmente. Filana, però, risulta insolvente: contro di lei sono già state esperite due procedure esecutive con esito infruttuoso, e nei suoi confronti pende una procedura di liquidazione giudiziale.
Per effetto dell'art. 755 c.c., la quota di debito ipotecario di 50.000 euro gravante su Filana viene ripartita proporzionalmente tra Caio, Sempronio e Mevia, che hanno quote uguali. Ciascuno dovrà quindi sopportare ulteriori 16.666 euro, oltre alla quota originaria. In totale, Caio sopporta 50.000 + 16.666 = 66.666 euro (oltre a quanto già anticipato e poi rimborsato dai due fratelli solventi); analoghi calcoli valgono per Sempronio e Mevia. Filana resta esposta verso gli altri coeredi per il suo debito di regresso, ma il rischio di insolvenza viene mutualizzato in attesa di un eventuale recupero.
Domande frequenti
Cosa accade se un coerede è insolvente e non paga la propria quota di debito ipotecario?
Ai sensi dell'art. 755 c.c., la sua quota viene ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi. Si realizza così una mutualizzazione del rischio di insolvenza interno alla comunione ereditaria, in modo che nessun coerede solvente sia chiamato a sopportare per intero il pregiudizio derivante dall'inadempimento altrui.
Come si accerta l'insolvenza del coerede ai fini dell'art. 755 c.c.?
L'insolvenza deve essere reale, oggettiva e tendenzialmente duratura. Tipicamente risulta da: azioni esecutive infruttuose, procedure di liquidazione giudiziale o di sovraindebitamento, impignorabilità accertata del patrimonio. Il coerede che invoca il meccanismo redistributivo ha l'onere di dimostrare l'insolvenza.
La banca creditrice subisce il pregiudizio dell'insolvenza di un coerede?
No. L'art. 755 c.c. opera solo sul piano dei rapporti interni tra coeredi. Il creditore ipotecario conserva integro il diritto di soddisfarsi sull'intero bene gravato ex art. 754, comma 1, c.c. e ex artt. 2808 e 2809 c.c. Il rischio di insolvenza è internalizzato tra i coeredi, senza pregiudizio per il creditore.
Il riparto della quota dell'insolvente avviene in parti uguali tra gli altri coeredi?
Non necessariamente. La ripartizione opera in proporzione delle quote ereditarie di ciascun coerede solvente. Se le quote sono uguali, la quota dell'insolvente si divide in parti uguali; se sono disuguali, segue le proporzioni delle quote, in coerenza con il principio dell'art. 752 c.c.
Il coerede insolvente è liberato dal debito dopo la ridistribuzione?
No. La redistribuzione opera nei rapporti interni tra coeredi, ma il coerede insolvente resta obbligato verso gli altri per la sua quota di regresso. Se la sua situazione economica migliora (ad esempio per nuove acquisizioni patrimoniali), i coeredi che hanno sopportato il peso aggiuntivo potranno esperire azioni di recupero verso di lui.