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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 709 c.c. Conto della gestione

In vigore

L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune. Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

In sintesi

  • L'esecutore testamentario deve rendere il conto della gestione al termine dell'ufficio o, se la gestione si prolunga oltre l'anno, annualmente dalla morte del testatore.
  • L'esecutore risponde in caso di colpa per i danni cagionati agli eredi e ai legatari: si applica il criterio della diligenza del buon padre di famiglia.
  • Quando gli esecutori sono più, costoro rispondono in via solidale per la gestione comune.
  • L'obbligo di rendiconto e la responsabilità per gestione sono inderogabili: il testatore non può esonerare l'esecutore.
  • La ratio è la tutela degli eredi e dei legatari, beneficiari finali della gestione esecutoria.
  • Coordinamento con gli artt. 1710 e 1713 c.c. (mandato) per analogia, in tema di diligenza e rendiconto.

Inquadramento dell'art. 709 c.c. e centralità dell'obbligo di rendiconto

L'articolo 709 del Codice Civile disciplina uno dei profili più rilevanti dell'ufficio dell'esecutore testamentario: l'obbligo di rendere il conto della gestione e la connessa responsabilità per colpa. La norma costituisce il presidio sostanziale dell'efficacia dell'intero sistema esecutorio: senza obbligo di rendiconto, la posizione dell'esecutore, titolare di poteri ampi sui beni ereditari, risulterebbe priva del necessario controllo a tutela dei beneficiari della successione.

Il rendiconto non è un mero adempimento formale: rappresenta lo strumento attraverso cui gli eredi e i legatari possono verificare la correttezza, l'opportunità e la fedeltà dell'operato dell'esecutore. Esso si configura come obbligo ex lege, distinto e ulteriore rispetto agli obblighi documentali generali, e si esaurisce con la presentazione di un'esposizione analitica delle attività compiute, delle somme incassate ed erogate, dei beni alienati e acquistati, dei legati eseguiti e dei debiti pagati.

Tempi e modalità del rendiconto

L'art. 709 c.c. fissa una regola flessibile: il rendiconto è dovuto al termine della gestione, momento naturale di chiusura dell'ufficio. Tuttavia, se la gestione si protrae oltre l'anno dalla morte del testatore, la norma impone un rendiconto annuale. La duplicità di scadenze risponde a un'evidente esigenza di controllo continuativo: gestioni complesse e durature non possono restare prive di verifica fino al termine, talora lontano nel tempo.

Il rendiconto va indirizzato agli eredi e ai legatari, soggetti immediatamente interessati. La forma è libera, ma la prassi più accurata suggerisce la predisposizione di un documento scritto, accompagnato da pezze giustificative (quietanze, ricevute fiscali, estratti conto, atti notarili), idoneo a consentire un esame analitico. Eventuali contestazioni vanno mosse entro termini ragionevoli secondo correttezza e buona fede; il silenzio prolungato può configurare approvazione tacita, salvi i casi di errore, violenza o dolo. In caso di contestazione, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria, con possibile ricorso al rito del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c.

La responsabilità per colpa e il parametro di diligenza

Il secondo comma stabilisce che l'esecutore risponde in caso di colpa per i danni cagionati agli eredi e ai legatari. La formula richiama la responsabilità contrattuale, modellata sul paradigma del mandato (artt. 1710 e ss. c.c.). Il parametro di diligenza è quello del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.), elevato a diligenza qualificata ai sensi del comma 2 dell'art. 1176 c.c. quando l'ufficio richieda competenze tecniche specifiche (es. esecutore commercialista o notaio).

La responsabilità si estende a tutte le condotte colpose: omissioni nell'amministrazione (mancata riscossione di crediti che si prescrivono, mancato pagamento di debiti che generano interessi e sanzioni), atti di gestione imprudenti (investimenti rischiosi, vendite sottoprezzo, locazioni inadeguate), violazioni degli obblighi specifici (mancata consegna ex art. 707, mancata audizione ex art. 706). Il risarcimento copre il danno emergente e il lucro cessante secondo le regole generali (artt. 1223 ss. c.c.). L'onus probandi grava, secondo i principi generali, su chi agisce: l'erede o il legatario danneggiato deve provare l'inadempimento, il danno e il nesso causale; l'esecutore può liberarsi provando di aver agito con la dovuta diligenza.

La solidarietà tra coesecutori e l'inderogabilità della disciplina

Il terzo comma sancisce che, quando gli esecutori sono più, costoro rispondono solidalmente per la gestione comune. La solidarietà ex art. 1292 c.c. comporta che ciascun coesecutore possa essere chiamato a rispondere per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri secondo le rispettive quote di responsabilità. La norma rafforza la tutela dei beneficiari, semplificandone l'azione: l'erede può rivolgersi al coesecutore patrimonialmente più solvibile senza dover ripartire ex ante le responsabilità.

L'ultimo comma introduce un divieto perentorio: il testatore non può esonerare l'esecutore dall'obbligo di rendere il conto né dalla responsabilità della gestione. Si tratta di una norma inderogabile di ordine pubblico: la ratio risiede nella tutela degli eredi e dei legatari, soggetti per definizione estranei all'attività gestoria e bisognosi di garanzie effettive. Una clausola testamentaria di esonero sarebbe colpita da nullità ex art. 1418 c.c. (per contrasto con norma imperativa) senza travolgere la validità del testamento, in applicazione del principio di conservazione (art. 1419 c.c.).

Caso pratico e coordinamento con altre norme

Tizio nomina esecutore testamentario il professionista Caio, conferendogli ampi poteri di amministrazione dell'asse comprendente immobili locati e un portafoglio titoli. Caio gestisce per due anni, riscuotendo canoni, pagando le imposte, vendendo un immobile per soddisfare un legato. Alla scadenza del primo anno omette il rendiconto annuale; alla fine del secondo anno, sollecitato dall'erede Sempronio, presenta una rendicontazione lacunosa, priva di pezze giustificative su talune spese. Sempronio promuove giudizio per ottenere il rendiconto analitico e il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata riscossione di un canone trimestrale prescritto per inerzia. Il tribunale, accertata la colpa di Caio, ne dichiara la responsabilità ai sensi dell'art. 709 c.c. e lo condanna al pagamento del canone perduto, oltre interessi, e alla presentazione del rendiconto integrato.

L'art. 709 c.c. va coordinato con: l'art. 1710 c.c. sulla diligenza del mandatario, applicabile per analogia all'ufficio esecutorio; l'art. 1713 c.c. sull'obbligo di rendiconto del mandatario; l'art. 710 c.c. sull'esonero giudiziale per gravi irregolarità, alternativo e cumulabile con la responsabilità risarcitoria; l'art. 711 c.c. sulla retribuzione, che non incide sulla responsabilità. La giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia degli eredi al rendiconto, intervenuta dopo l'apertura della successione, è valida e disponibile, a differenza della clausola testamentaria di esonero, sempre nulla.

Domande frequenti

Quando l'esecutore deve presentare il rendiconto?

Al termine della gestione e, se questa si protrae oltre l'anno dalla morte del testatore, anche annualmente (art. 709, comma 1, c.c.). L'obbligo è automatico, indipendente dalla richiesta degli interessati.

Su cosa risponde l'esecutore?

Sui danni cagionati agli eredi e ai legatari in caso di colpa, secondo il paradigma della responsabilità contrattuale (artt. 709 e 1176 c.c.). Risponde di ogni omissione o atto imprudente lesivo dei beneficiari.

Più esecutori come rispondono dei danni?

Solidalmente per la gestione comune (art. 709, comma 3, c.c.). Ciascuno può essere chiamato per l'intero, salvo regresso interno. La solidarietà rafforza la tutela degli aventi diritto.

Il testatore può esonerare l'esecutore dal rendiconto?

No. L'art. 709, comma 4, c.c. vieta tassativamente sia l'esonero dal rendiconto sia quello dalla responsabilità. La clausola contraria è nulla ex art. 1418 c.c. senza inficiare il testamento.

Gli eredi possono rinunciare al rendiconto?

Sì, ma solo dopo l'apertura della successione, quando il diritto è entrato nel loro patrimonio e ne possono disporre. La rinuncia preventiva imposta dal testatore è nulla; quella successiva, libera, è valida.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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