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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 705 c.c. Apposizione di sigilli e inventario

In vigore

Apposizione di sigilli e inventario L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. Quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell’accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati. (1)

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In sintesi

  • L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli sui beni ereditari quando tra i chiamati vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
  • Deve far redigere l'inventario dei beni in presenza dei chiamati o dei loro rappresentanti, o dopo averli formalmente invitati.
  • L'obbligo tutela i soggetti deboli e quelli che subentrano necessariamente con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.).
  • Per le persone giuridiche private senza scopo di lucro e gli enti del Terzo settore, prima dell'accettazione, e ammessa una dispensa dagli obblighi di sigilli e inventario.
  • La dispensa richiede dichiarazione formale davanti al cancelliere o al notaio, previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.
  • Operano i richiami all'art. 473 c.c. (accettazione enti) e all'art. 769 c.p.c. (procedura inventario).

Funzione protettiva degli obblighi di sigilli e inventario

L'art. 705 c.c. impone all'esecutore testamentario un obbligo speciale di apposizione di sigilli e di redazione di inventario quando tra i chiamati all'eredita vi siano soggetti che il legislatore considera meritevoli di tutela rafforzata: minori di eta, assenti dichiarati, interdetti e persone giuridiche. La ratio e duplice. Per le persone fisiche deboli (minori, interdetti, assenti), la ratio e protettiva: i sigilli prevengono dispersioni, sottrazioni o manomissioni del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dei rappresentanti legali; l'inventario fornisce la fotografia precisa della consistenza ereditaria, presupposto per il successivo esercizio del beneficio d'inventario (art. 489 c.c., obbligatorio per minori e interdetti). Per le persone giuridiche, l'esigenza protettiva si combina con quella della formalita: gli enti accettano necessariamente con beneficio d'inventario ex art. 473 c.c.

La procedura di apposizione dei sigilli e l'inventario

L'apposizione dei sigilli e disciplinata dagli artt. 752 e seguenti c.p.c. (procedimento di volontaria giurisdizione) e consiste nella materiale apposizione di sigilli da parte del cancelliere o del notaio sui locali e contenitori in cui si trovano beni mobili ereditari, allo scopo di garantirne l'inviolabilita fino alla redazione dell'inventario. L'inventario, disciplinato dagli artt. 769 e seguenti c.p.c., e un atto pubblico contenente l'elencazione analitica dei beni ereditari (mobili, immobili, crediti, debiti) con relativa stima. L'esecutore deve far redigere l'inventario in presenza dei chiamati o dei loro rappresentanti legali, o dopo averli formalmente invitati: il contraddittorio garantisce la trasparenza e la correttezza dell'attivita estimativa.

I chiamati che attivano l'obbligo

L'obbligo si attiva in presenza di una delle quattro categorie tipizzate. I minori, perche privi di capacita di agire, accettano necessariamente con beneficio d'inventario per il tramite dei rappresentanti legali. Gli assenti (artt. 49 e seguenti c.c.) richiedono procedure cautelative per garantire i loro diritti in attesa di accertamenti sulla sorte. Gli interdetti sono soggetti incapaci, anch'essi necessariamente tutelati dal beneficio d'inventario. Le persone giuridiche - all'epoca della codificazione un riferimento generico - oggi vanno coordinate con la disciplina speciale prevista dal terzo comma (introdotto con l'art. 4-bis L. 6 giugno 2016, n. 106, e successive modifiche del Codice del Terzo settore).

La dispensa per enti senza scopo di lucro e Terzo settore

Il terzo comma, frutto di intervento legislativo piu recente, introduce una significativa eccezione: quando i chiamati sono unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore (disciplinati dal D.Lgs. 117/2017), questi possono dispensare l'esecutore dagli obblighi di sigilli e inventario prima dell'accettazione. La dispensa richiede dichiarazione formale ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario di apertura della successione o da un notaio, e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari (fideiussione, pegno, ipoteca). Resta fermo l'obbligo dell'accettazione con beneficio d'inventario ex art. 473 c.c. La dispensa risponde all'esigenza pratica di semplificare l'accettazione di lasciti a favore di enti non profit, favorendo la circolazione della ricchezza verso finalita solidaristiche.

Caso pratico: l'eredita destinata a minori

Tizio, vedovo, redige testamento istituendo eredi i due nipoti minorenni Caio e Sempronio, figli della sorella defunta. Nomina esecutore testamentario il commercialista Mevio. All'apertura della successione, Mevio, dopo l'accettazione formale in cancelleria, deve immediatamente attivare la procedura di apposizione dei sigilli ai sensi dell'art. 705 c.c. Richiede l'intervento del cancelliere del tribunale, che procede all'apposizione dei sigilli sull'abitazione del defunto e sui locali in cui si trovano beni mobili di valore. Successivamente, previa convocazione dei rappresentanti legali dei minori (il padre superstite, esercente la responsabilita genitoriale), procede alla redazione dell'inventario in presenza del notaio. L'inventario, depositato presso la cancelleria, costituira il presupposto per l'accettazione con beneficio d'inventario da parte del padre in nome dei minori (artt. 471 e 489 c.c.).

La dispensa unanime e i suoi limiti

Il quarto comma chiarisce che la dispensa non ha effetto se la dichiarazione non e effettuata da tutti i chiamati. La regola dell'unanimita risponde a esigenze di certezza: la dispensa puo operare solo se tutti i soggetti tutelati rinunciano congiuntamente alla protezione formale. La presenza di anche un solo chiamato non dispensante (o di chiamato non rientrante nelle categorie del terzo comma) ripristina l'obbligo pieno di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario. La disciplina va coordinata con l'art. 473 c.c. (forme di accettazione delle persone giuridiche), con l'art. 484 c.c. (beneficio d'inventario), con l'art. 489 c.c. (incapaci) e con gli artt. 752, 769 e ss. c.p.c. che regolano le procedure di volontaria giurisdizione applicabili.

Domande frequenti

Quando l'esecutore deve far apporre i sigilli sui beni ereditari?

L'art. 705 c.c. impone l'apposizione dei sigilli quando tra i chiamati all'eredita vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. La misura tutela i soggetti deboli e prepara la redazione dell'inventario.

L'inventario deve essere redatto in presenza dei chiamati?

Si. L'esecutore deve far redigere l'inventario in presenza dei chiamati o dei loro rappresentanti legali, oppure dopo averli formalmente invitati. Il contraddittorio garantisce trasparenza e correttezza della stima.

Gli enti del Terzo settore possono dispensare l'esecutore dai sigilli?

Si, ma solo se sono gli unici chiamati e prima dell'accettazione, mediante dichiarazione formale al cancelliere o al notaio, previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari (art. 705, comma 3, c.c.).

La dispensa di un solo ente e sufficiente se vi sono piu chiamati?

No. L'ultimo comma dell'art. 705 c.c. richiede che la dichiarazione di dispensa sia effettuata da tutti i chiamati. La presenza anche di un solo chiamato non dispensante ripristina l'obbligo pieno di sigilli e inventario.

Quale procedura segue l'apposizione dei sigilli?

L'apposizione dei sigilli e disciplinata dagli artt. 752 e ss. c.p.c. e avviene per opera del cancelliere o del notaio. L'inventario successivo segue le forme degli artt. 769 e ss. c.p.c. ed e atto pubblico con valore probatorio.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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