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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 687 c.c. Revocazione per sopravvenienza di figli

In vigore

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente […] (1) del testatore, benché postumo, anche (2) adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio (3). La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento (4). La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Le disposizioni testamentarie sono revocate di diritto per l'esistenza o sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore.
  • La revocazione opera anche se il figlio è postumo, adottivo o riconosciuto come nato fuori del matrimonio.
  • La revoca ex lege non opera se il testatore aveva già provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli.
  • Se i figli non vengono alla successione e non opera la rappresentazione, la disposizione testamentaria conserva efficacia.
  • La ratio è il favor familiae: tutela dell'interesse della prole sopravvenuta, presunta dimenticata dal testatore.

La revocazione legale per sopravvenienza di figli

L'art. 687 c.c. introduce una figura speciale di revocazione di diritto delle disposizioni testamentarie: la sopravvenienza o l'esistenza ignorata di figli o discendenti travolge ipso iure il testamento, indipendentemente dalla volontà del testatore. La ratio risiede nel favor familiae e nella presunzione che il testatore, se avesse saputo o previsto la presenza di figli, avrebbe redatto disposizioni diverse. Il diritto successorio assume qui una funzione protettiva: la prole, considerata l'erede naturale per eccellenza, non può essere esclusa per un atto compiuto in un momento in cui la sua esistenza non era conosciuta o prevista.

I presupposti della revocazione automatica

La norma opera quando, al tempo del testamento, il testatore non aveva o ignorava di avere figli o discendenti. Due sono le situazioni che attivano la revoca: (a) sopravvenienza di un figlio o discendente, anche postumo; (b) esistenza di un figlio o discendente di cui il testatore ignorava la presenza (ad esempio figlio biologico mai conosciuto, riconosciuto solo dopo). La norma equipara espressamente: figli adottivi (art. 27 L. 184/1983), figli nati fuori del matrimonio successivamente riconosciuti (riforma della filiazione, L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), figli concepiti al tempo del testamento. L'equiparazione è completa dopo l'unificazione dello stato giuridico di figlio operata dalla riforma del 2012-2013.

La clausola di salvezza

Il terzo comma prevede un'importante eccezione: la revocazione non opera se il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti. La norma rispetta la volontà esplicita del testatore: chi, redigendo testamento, ha previsto la possibilità di nuovi figli e ha disposto in modo da contemplare tale eventualità (anche escludendoli espressamente, salvo i limiti della legittima ex artt. 536 ss. c.c.), non subisce la revocazione automatica. La clausola di salvezza richiede una previsione specifica e consapevole: una formula generica non basta a sterilizzare l'effetto dell'art. 687 c.c.

Effetto della mancata venuta alla successione

Il quarto comma chiarisce che, se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (art. 467 c.c.), la disposizione testamentaria ha il suo effetto. In altri termini, la revocazione di diritto è condizionata risolutivamente al fatto che effettivamente il figlio o discendente partecipi alla successione: se rinuncia, è indegno, premuore senza discendenti che lo rappresentino, la disposizione testamentaria originaria torna in vigore. La norma realizza un raffinato equilibrio tra tutela della prole e rispetto della volontà del testatore.

Caso pratico

Tizio nel 2018, convinto di essere senza figli, redige testamento olografo nominando erede universale l'amico Caio. Nel 2022 viene a sapere che, durante una breve relazione del 2010, era nata Sempronia, che lo aveva sempre cercato come padre biologico. Tizio non modifica il testamento prima di morire nel 2024. Effetto dell'art. 687 c.c.: la disposizione a favore di Caio è revocata di diritto per esistenza ignorata della figlia Sempronia. La successione si apre come legittima a favore di Sempronia, salvo che Tizio non avesse — sapendo o ignorando l'esistenza di figli — previsto espressamente l'eventualità. Se Sempronia rinuncia all'eredità senza propri discendenti, la disposizione a favore di Caio recupera efficacia ex art. 687, comma 4 c.c.

Coordinamento con i diritti dei legittimari

L'art. 687 c.c. opera in modo autonomo rispetto alla tutela dei legittimari (artt. 536 ss. c.c.). Mentre l'azione di riduzione tutela la quota di riserva del legittimario leso da disposizioni testamentarie eccedenti la quota disponibile, la revocazione ex art. 687 c.c. travolge integralmente le disposizioni, indipendentemente dal rispetto della quota di riserva. Le due tutele coesistono: il figlio sopravvenuto può invocare l'art. 687 c.c. per ottenere la revocazione totale; in subordine, gli strumenti ordinari di tutela dei legittimari operano per il futuro.

Domande frequenti

Se nasce un figlio dopo il testamento, le disposizioni restano valide?

No. L'art. 687 c.c. prevede che le disposizioni testamentarie siano revocate di diritto per la sopravvenienza o l'esistenza ignorata di un figlio o discendente del testatore, salvo che il testatore avesse previsto espressamente tale eventualità.

La revoca vale anche per i figli adottivi e nati fuori del matrimonio?

Sì. L'art. 687 c.c., letto alla luce della riforma della filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013), equipara tutti i figli, compresi adottivi e nati fuori del matrimonio successivamente riconosciuti.

Cosa succede se il figlio sopravvenuto rinuncia all'eredità?

Se il figlio o discendente non viene alla successione e non opera la rappresentazione (art. 467 c.c.), le disposizioni testamentarie riacquistano efficacia ex art. 687, comma 4 c.c.

Posso evitare la revoca automatica prevedendo nel testamento l'ipotesi di figli sopravvenuti?

Sì. L'art. 687, comma 3 c.c. esclude la revoca se il testatore ha provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli. La previsione deve essere specifica e consapevole, non una mera clausola di stile.

Il figlio postumo concepito al tempo del testamento attiva la revoca?

Sì. L'art. 687 c.c. dispone espressamente che la revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, oltre che per il figlio postumo nato dopo la morte del testatore.

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Redazione Legge in Chiaro
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