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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 686 c.c. Alienazione e trasformazione della cosa legata

In vigore

legata L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto, revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • L'alienazione della cosa legata da parte del testatore revoca il legato per la quota alienata, anche con patto di riscatto.
  • La revoca opera anche se l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso, o se la cosa rientra in proprietà del testatore.
  • La trasformazione della cosa legata in altra che ne perda forma e denominazione produce la stessa revoca tacita.
  • È ammessa la prova contraria: il legatario può dimostrare una diversa volontà del testatore.
  • La norma valorizza il comportamento concludente del testatore come manifestazione di mutata volontà successoria.

Inquadramento e ratio

L'art. 686 c.c. disciplina una particolare ipotesi di revoca tacita del legato per facta concludentia: il testatore che dispone della cosa legata mediante alienazione o trasformazione manifesta — con il proprio comportamento successivo al testamento — una volontà incompatibile con la persistenza del legato. La ratio è duplice: da un lato si tutela la coerenza tra volontà testamentaria e attualità del patrimonio; dall'altro si previene una contraddizione logica, posto che il bene non è più nella sfera giuridica del testatore al momento dell'apertura della successione.

L'alienazione che revoca il legato

Il primo comma dell'art. 686 c.c. precisa che la revoca opera per qualunque forma di alienazione, anche parziale, della cosa legata. La norma include espressamente la vendita con patto di riscatto (art. 1500 c.c.): pur potendo il testatore riacquistare la cosa, l'atto traslativo iniziale è sufficiente a produrre l'effetto revocatorio. La revoca opera anche quando l'alienazione sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (errore, violenza, dolo): la disposizione mira a impedire che un'annullabilità tecnica sopravvenuta resusciti un legato già travolto dalla volontà manifestata con l'alienazione. Identico effetto è previsto nel caso in cui la cosa ritorni in proprietà del testatore, ad esempio per esercizio del riscatto o per rescissione del contratto: l'atto di alienazione iniziale rimane manifestazione concludente di revoca.

La trasformazione della cosa

Il secondo comma estende la revoca al caso di trasformazione della cosa legata in altra che abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione. La norma postula due requisiti cumulativi: il mutamento di forma (modificazione strutturale o funzionale del bene) e il mutamento di denominazione (perdita dell'identità identificativa originaria). Un esempio paradigmatico è la fusione di una catena d'oro legata trasformata in un anello: l'oggetto materiale è altro, l'identità del bene legato si è dissolta nella trasformazione. Diversi sono i casi di mera riparazione, restauro o modificazione non sostanziale, che lasciano sopravvivere il legato.

La prova contraria

Il terzo comma fa salva la prova di una diversa volontà del testatore: il legatario può dimostrare che, nonostante l'alienazione o la trasformazione, il testatore intendeva mantenere efficace il legato. La prova può essere fornita con ogni mezzo (scritti privati, dichiarazioni, comportamenti) e mira a sovvertire la presunzione legale di revoca. La giurisprudenza richiede prove univoche e specifiche: non basta affermare genericamente la persistenza dell'affetto verso il legatario, occorre dimostrare la concreta volontà di non revocare quel legato.

Caso pratico

Tizio nel 2018 fa testamento olografo lasciando alla nipote Sempronia un appartamento in Roma. Nel 2022 vende l'appartamento a Caio con patto di riscatto. Tizio muore nel 2024 senza aver esercitato il riscatto. Il legato a favore di Sempronia è revocato ex art. 686 c.c., comma 1: l'alienazione, anche con patto di riscatto, produce la revoca tacita. Diverso esito si avrebbe se Sempronia provasse — ad esempio con una lettera autografa di Tizio del 2023 — che il testatore intendeva mantenere il legato sul prezzo ricavato dalla vendita: il giudice potrebbe interpretare la diversa volontà come surrogazione del legato sul ricavato. Si tratta tuttavia di prova rigorosa, raramente concessa.

Domande frequenti

Se vendo un bene che ho lasciato in legato, il legato resta valido?

No. L'art. 686 c.c. stabilisce che l'alienazione della cosa legata revoca il legato per la parte alienata. La regola vale anche per la vendita con patto di riscatto e anche se la cosa rientra successivamente in proprietà del testatore.

La trasformazione di un bene fa cadere il legato?

Sì, se la trasformazione fa perdere alla cosa la sua precedente forma e denominazione (ad esempio: oggetti d'oro fusi e rimodellati). In tal caso opera la revoca tacita ex art. 686, comma 2 c.c., salvo prova di diversa volontà del testatore.

Posso provare che il testatore non voleva revocare il legato?

Sì. L'art. 686, comma 3 c.c. ammette espressamente la prova di una diversa volontà del testatore. La prova deve però essere specifica e univoca: il giudice valuterà ogni elemento (scritti, dichiarazioni, condotta) per accertare l'effettiva volontà.

Se l'alienazione è annullata, il legato rivive?

Non automaticamente. L'art. 686 c.c. precisa che la revoca opera anche se l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso. Solo l'annullamento per dolo, errore o violenza può eccezionalmente non determinare la revoca.

Una semplice riparazione del bene legato comporta revoca?

No. La revoca richiede una trasformazione che faccia perdere alla cosa forma e denominazione originaria. Una riparazione, un restauro o una modifica non sostanziale lasciano sopravvivere il legato.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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