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Art. 623 c.c. Comunicazione agli eredi e legatari
In vigore
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza. CAPO V – Dell'istituzione di erede e dei legati SEZIONE I – Disposizioni generali
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In sintesi
Funzione informativa della norma
L'art. 623 c.c. impone al notaio un obbligo di comunicazione nei confronti degli eredi istituiti e dei legatari, finalizzato a garantire la tempestiva conoscenza delle disposizioni testamentarie. La norma chiude la sezione sulla pubblicazione dei testamenti integrando la disciplina della pubblicità formale (verbale notarile, deposito in cancelleria ex art. 622 c.c.) con un meccanismo di pubblicità individuale e personalizzata: non basta che le disposizioni siano teoricamente conoscibili, occorre che i diretti interessati ne abbiano effettiva notizia. La ratio è duplice: agevolare l'esercizio dei diritti successori (accettazione, rinuncia, azioni di riduzione, atti conservativi) e prevenire situazioni di colpevole ignoranza che potrebbero pregiudicare la corretta esecuzione del testamento.
Distinzione tra testamento pubblico e olografo/segreto
La norma differenzia il dies a quo dell'obbligo in funzione della tipologia testamentaria. Per il testamento pubblico, già conservato dal notaio ricevente nel proprio protocollo (art. 603 c.c.) e immediatamente conoscibile nel contenuto, l'obbligo sorge appena è nota al notaio la morte del testatore: non occorre alcuna pubblicazione, essendo già l'atto in forma pubblica. Per i testamenti olografo e segreto, invece, l'obbligo sorge dopo la pubblicazione ex artt. 620-621 c.c., perché solo a quel momento il contenuto è ufficialmente accertato e riproducibile in verbale. Questa distinzione riflette la diversa cronologia delle procedure pubblicitarie.
Destinatari della comunicazione
I destinatari sono gli eredi e legatari, sia istituiti per testamento (eredi istituiti, legatari di specie o di genere, legatari di sublegato), sia, secondo la lettura prevalente, gli eredi legittimi quando concorrano. La limitazione operativa è significativa: il notaio deve comunicare solo agli onorati di cui conosce il domicilio o la residenza. Non incombe quindi sul notaio un obbligo di ricerca attiva degli interessati né di accertamenti anagrafici: la diligenza richiesta è quella ordinaria del professionista, basata sulle informazioni disponibili nell'atto stesso o nei documenti correlati (estratti di morte, dichiarazioni rese dal testatore in vita, indicazioni degli istanti). Se l'identificazione di un avente diritto richiede indagini complesse, il notaio è esonerato dall'obbligo nei suoi confronti, ferma restando la possibilità per l'interessato di accedere alla cancelleria ex art. 622 c.c.
Forma e contenuto della comunicazione
La legge non prescrive forme specifiche, ma la prassi notarile e i principi di diligenza professionale impongono lo strumento idoneo a fornire prova dell'avvenuta comunicazione: raccomandata con avviso di ricevimento, PEC ove disponibile, notifica a mezzo ufficiale giudiziario. Il contenuto minimo riguarda l'esistenza del testamento, l'eventuale avvenuta pubblicazione, l'estremo identificativo dell'atto (data, repertorio, raccolta), la qualifica del destinatario (erede istituito, legatario, ecc.). Non è obbligatorio trasmettere copia integrale del testamento, sebbene sia frequente nella prassi inviare estratto o copia con le sole disposizioni che riguardano il destinatario.
Conseguenze dell'omissione
L'omissione dell'obbligo informativo può configurare responsabilità disciplinare del notaio ai sensi della legge notarile, con applicazione delle sanzioni previste dal codice deontologico. Sul piano civilistico, l'inadempimento può fondare responsabilità per danni nei confronti degli onorati che, in ragione della mancata comunicazione, abbiano perso opportunità giuridicamente rilevanti (decadenza da termini di impugnazione, mancata adozione di atti conservativi, prescrizioni di azioni). L'azione segue il regime della responsabilità professionale notarile, con onere della prova ripartito secondo le regole generali. La giurisprudenza esige che il danno sia effettivo e causalmente collegato all'omissione.
Casi pratici
Il notaio Mevio ha ricevuto nel 2018 il testamento pubblico di Tizio, che istituisce eredi i figli Caio e Sempronia e legatario il nipote Filano. Alla morte di Tizio, Mevio, conoscendo i domicili indicati nell'atto, invia raccomandate a Caio, Sempronia e Filano comunicando l'esistenza del testamento. Se Mevio non conosce il domicilio di Filano (trasferitosi all'estero senza segnalazione), è esonerato dall'obbligo nei suoi confronti, ma Filano potrà comunque accedere alla cancelleria. Il notaio Mevia pubblica un olografo di Caio in cui è istituito legatario un soggetto sconosciuto al notaio: dopo la pubblicazione, Mevia comunica solo agli eredi e legatari noti, salva possibilità di integrazione successiva qualora altri si manifestino.
Domande frequenti
Chi deve essere informato dell'esistenza del testamento?
Devono essere informati gli eredi istituiti e i legatari di cui il notaio conosce il domicilio o la residenza. Non sussiste obbligo di ricerca attiva degli interessati ignoti o di indirizzo non conoscibile.
Quando il notaio deve comunicare l'esistenza del testamento pubblico?
Per il testamento pubblico, l'obbligo sorge appena al notaio è nota la morte del testatore, senza necessità di alcuna pubblicazione, essendo l'atto già in forma pubblica e conservato nel protocollo notarile.
Per il testamento olografo o segreto, quando avviene la comunicazione?
Per olografo e segreto, la comunicazione agli eredi e legatari avviene dopo la pubblicazione del testamento ex artt. 620-621 c.c., poiché solo da quel momento il contenuto è ufficialmente accertato.
In quale forma il notaio deve effettuare la comunicazione?
La legge non prescrive forme specifiche, ma la prassi richiede strumenti idonei a dare prova dell'avvenuta comunicazione: raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
Cosa rischia il notaio che omette la comunicazione?
L'omissione può comportare responsabilità disciplinare ai sensi della legge notarile e responsabilità civile per i danni effettivi cagionati agli onorati che, per ignoranza, abbiano perso opportunità giuridiche tutelate.