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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 523 c.c. Devoluzione nelle successioni testamentarie

In vigore

Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e se non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’articolo 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’articolo 677.

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In sintesi

  • Nelle successioni testamentarie, la quota del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'art. 674 c.c.
  • Se l'accrescimento non opera, la quota si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677 c.c.
  • L'applicazione presuppone che il testatore non abbia disposto sostituzioni e che non operi la rappresentazione.
  • L'accrescimento testamentario (art. 674 c.c.) richiede la coniunctio re et verbis oppure la chiamata in identico oggetto.
  • L'art. 677 c.c. disciplina la devoluzione residuale agli eredi legittimi quando le altre regole non operano.

La devoluzione testamentaria della quota rinunziata

L'art. 523 c.c. completa il sistema di devoluzione delineato dall'art. 522 c.c., disciplinando l'ipotesi in cui la vocazione del rinunziante derivi da testamento. La norma costruisce una gerarchia di soluzioni: prima opera la sostituzione testamentaria (volontà del testatore); in subordine la rappresentazione legale (artt. 467-468 c.c.); in subordine ancora l'accrescimento testamentario (art. 674 c.c.); infine, in via residuale, la devoluzione ai successori legittimi (art. 677 c.c.).

Sostituzione testamentaria

Se il testatore ha previsto una sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c., questa opera prevalentemente su ogni altra regola. Il sostituto entra al posto del rinunziante secondo la volontà espressa del de cuius. La sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.), nei limiti di ammissibilità, opera con caratteri diversi e non rientra propriamente nello schema dell'art. 523 c.c. La sostituzione esclude qualunque altra regola di devoluzione.

Rappresentazione

In mancanza di sostituzione, opera la rappresentazione ex artt. 467-469 c.c., se ne ricorrono i presupposti. Va ricordato che nella vocazione testamentaria la rappresentazione opera solo a favore di discendenti del chiamato (figli, nipoti) e solo se questi siano nella linea retta o fratellanza che la legge prevede. La rappresentazione testamentaria, peraltro, può essere esclusa dal testatore.

Accrescimento ex art. 674 c.c.

Se non operano sostituzione e rappresentazione, la quota si accresce ai coeredi ai sensi dell'art. 674 c.c. L'accrescimento testamentario presuppone, a differenza di quello legittimo, la congiunzione dei chiamati: la coniunctio re et verbis (stessa cosa e medesima disposizione) o, secondo la giurisprudenza prevalente, anche la sola coniunctio re con designazione complessiva. La quota incrementa quella degli altri coeredi in proporzione alle rispettive porzioni testamentarie.

Devoluzione agli eredi legittimi ex art. 677 c.c.

Se neppure l'accrescimento opera (per mancanza di congiunzione o presenza di unico erede testamentario), la quota del rinunziante si devolve agli eredi legittimi a norma dell'art. 677 c.c. Tale norma fa sì che la quota rifluisca all'ordine successorio legale, secondo gli artt. 565 ss. c.c. La regola realizza il principio del favor successionis: non si può lasciare vacante una quota ereditaria, ma deve sempre trovare un titolare effettivo.

Caso pratico

Tizio nel testamento lascia un terzo del patrimonio al fratello Caio, un terzo all'amico Mevio e un terzo a Sempronio, senza prevedere sostituzioni. Sempronio rinunzia ed è privo di discendenti (non opera la rappresentazione). Poiché Tizio aveva designato i tre legatari nella stessa disposizione («lascio in parti uguali a Caio, Mevio e Sempronio»), opera l'accrescimento ex art. 674 c.c.: la quota di Sempronio si divide tra Caio e Mevio. Se invece la disposizione fosse stata distinta («lascio un terzo a Caio... un terzo a Mevio... un terzo a Sempronio»), mancando la congiunzione, la quota di Sempronio si sarebbe devoluta agli eredi legittimi di Tizio ex art. 677 c.c.

Domande frequenti

Cosa succede alla quota del rinunziante nella successione testamentaria?

Se il testatore non ha previsto sostituzione e non opera la rappresentazione, la quota si accresce ai coeredi ex art. 674 c.c. oppure, in mancanza di accrescimento, si devolve agli eredi legittimi ex art. 677 c.c.

Quale norma prevale: sostituzione, rappresentazione o accrescimento?

Esiste una gerarchia precisa: prima la sostituzione testamentaria (volontà del testatore), poi la rappresentazione legale, poi l'accrescimento ex art. 674 c.c., infine in via residuale la devoluzione agli eredi legittimi ex art. 677 c.c.

Quando opera l'accrescimento testamentario ex art. 674 c.c.?

Quando i coeredi sono stati istituiti nella stessa disposizione (coniunctio verbis) e nello stesso oggetto (coniunctio re), ovvero secondo la giurisprudenza con designazione complessiva idonea a manifestare la volontà di chiamata congiunta.

Cosa accade se nessuno dei meccanismi sopra opera?

La quota del rinunziante si devolve agli eredi legittimi del defunto ex art. 677 c.c., secondo l'ordine successorio degli artt. 565 ss. c.c., per evitare che la quota resti vacante (favor successionis).

Il testatore può escludere accrescimento e rappresentazione?

Sì. Il testatore può prevedere espressamente sostituzioni che escludono l'accrescimento e può escludere la rappresentazione testamentaria. La volontà del testatore prevale sulle regole suppletive.

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Redazione Legge in Chiaro
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