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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 510 c.c. Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati

In vigore

chiamati L’accettazione con beneficio d’inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l’inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.

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In sintesi

  • L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri chiamati.
  • Il beneficio si estende anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
  • La norma evita duplicazioni di adempimenti in presenza di più chiamati alla stessa eredità.
  • Resta ferma la necessità, per ciascun chiamato, di accettare personalmente l'eredità per acquistare la qualità di erede.
  • Il principio è espressione di un favor verso il beneficio d'inventario, istituto di tutela del patrimonio personale.

Funzione e ratio della norma

L'art. 510 c.c. enuncia una regola di economia procedurale nel beneficio d'inventario: quando vi sono più chiamati alla stessa eredità, gli adempimenti formali del beneficio (dichiarazione e inventario) possono essere compiuti separatamente da chiamati diversi, ma producono effetti per tutti. La ratio è duplice: evitare la moltiplicazione di adempimenti costosi e tempestivi per ciascun chiamato, e favorire il ricorso all'istituto del beneficio, che tutela il patrimonio personale degli eredi dai debiti del de cuius.

Il principio di estensione

L'accettazione beneficiata fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri. Significa che il chiamato che voglia accettare l'eredità non deve effettuare una nuova dichiarazione di beneficio se un altro chiamato l'ha già resa: gli adempimenti formali (dichiarazione presso il notaio o cancelleria, inserzione nel registro successioni, trascrizione) sono già stati compiuti e producono effetti per chiunque venga successivamente all'eredità. La regola non scioglie però dall'obbligo dell'accettazione personale: ciascun chiamato deve accettare per diventare erede.

L'inventario compiuto da un chiamato diverso

Il legislatore precisa che il beneficio giova a tutti anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione. È un'ulteriore semplificazione: il complesso degli adempimenti (dichiarazione + inventario) può essere distribuito tra più chiamati, ma il risultato è unitario. Tizio può fare la dichiarazione e Caio l'inventario: entrambi (e Sempronio se accetta) beneficiano della limitazione di responsabilità.

Quale chiamati gode dell'estensione

La norma si applica a tutti i chiamati alla stessa eredità: coeredi nominati testamentariamente, eredi legittimi in caso di concorso, sostituti. Non vi rientrano i legatari (che non sono chiamati ma destinatari di disposizioni a titolo particolare). Per i chiamati ulteriori (per rappresentazione o sostituzione), la dichiarazione del primo chiamato è egualmente efficace, purché essi accettino.

Necessità dell'accettazione personale

L'art. 510 c.c. non esime ciascun chiamato dall'accettare personalmente l'eredità. La dichiarazione di beneficio fatta da uno non produce automaticamente l'acquisto della qualità di erede per gli altri. Senza accettazione, restano semplici chiamati e possono ancora rinunciare. L'art. 510 c.c. riguarda solo la modalità dell'accettazione (con beneficio) e gli adempimenti formali, non l'atto sostanziale dell'accettazione, che resta strettamente personale e irrevocabile (art. 525 c.c., salvo le eccezioni).

Caso pratico

Tizio, Caio e Sempronio sono chiamati all'eredità di Mevio. Tizio rende dichiarazione di accettazione beneficiata presso il notaio e ottiene la trascrizione. Caio, due mesi dopo, redige l'inventario. Sempronio, ancora più tardi, decide di accettare: non deve rendere nuova dichiarazione né rifare l'inventario, ma deve formalmente accettare per acquistare la qualità di erede. Tutti e tre, una volta accettato, godranno della limitazione intra vires hereditatis.

Domande frequenti

Cosa significa che l'accettazione beneficiata di uno giova a tutti i chiamati?

Significa che, se uno dei chiamati ha già reso la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, gli altri chiamati non devono ripetere gli adempimenti formali: la dichiarazione produce effetti per chiunque accetti successivamente.

L'inventario può essere fatto da un chiamato diverso da quello che ha reso la dichiarazione?

Sì, l'art. 510 c.c. ammette espressamente che l'inventario sia compiuto da un chiamato diverso da quello che ha effettuato la dichiarazione di beneficio: il beneficio si estende comunque a tutti i chiamati che accettino.

L'art. 510 c.c. dispensa gli altri chiamati dall'accettare l'eredità?

No, ciascun chiamato deve comunque accettare personalmente l'eredità per acquistare la qualità di erede. La norma semplifica solo le modalità formali del beneficio, non l'atto sostanziale dell'accettazione.

I legatari beneficiano della dichiarazione fatta da un chiamato?

No, l'art. 510 c.c. si applica solo ai chiamati all'eredità (coeredi, eredi legittimi, sostituti), non ai legatari, i quali ricevono disposizioni a titolo particolare e non sono soggetti alla disciplina dell'accettazione.

Quale ratio ispira l'art. 510 c.c.?

La ratio è duplice: evitare la duplicazione di adempimenti formali (dichiarazione e inventario) tra più chiamati alla stessa eredità, e favorire il ricorso all'istituto del beneficio d'inventario, che tutela il patrimonio personale dell'erede.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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