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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 465 c.c. Indegnità del genitore

In vigore

Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.

In sintesi

  • Perdita dei diritti parentali patrimoniali: il genitore escluso per indegnità non ha sui beni ereditari devoluti ai suoi figli i diritti di usufrutto e amministrazione che la legge normalmente riconosce ai genitori.
  • Tutela dei figli: la norma evita che l'indegno si avvantaggi indirettamente dell'eredità attraverso i diritti legali sul patrimonio dei propri figli.
  • Coordinamento con la responsabilità genitoriale: dopo la riforma del 2013, i diritti patrimoniali sui beni dei figli minori rientrano nella responsabilità genitoriale (art. 320 c.c.).

Il genitore indegno non può godere dei diritti di usufrutto legale né di amministrazione sui beni ereditari devoluti ai propri figli: la sanzione dell'indegnità si estende per evitare che il soggetto escluso si avvantaggi indirettamente dell'eredità attraverso la posizione giuridica di genitore.

Ratio della norma

L'art. 465 c.c. chiude un possibile aggiro all'istituto dell'indegnità. Senza questa norma, l'indegno potrebbe trarre un vantaggio indiretto dall'eredità: se i suoi figli minori ereditano in sua vece (grazie alla rappresentazione ex art. 467 c.c.), il genitore indegno, quale legale rappresentante dei figli e titolare dell'usufrutto legale sui loro beni, godrebbe in concreto dei frutti dell'eredità da cui è stato escluso. L'art. 465 c.c. taglia questo percorso elusivo: i diritti che la legge normalmente riconosce ai genitori sui beni dei figli non sorgono in capo all'indegno con riferimento ai beni ereditari devoluti ai figli stessi.

Analisi del testo

La norma fa riferimento ai diritti di usufrutto e di amministrazione che la legge accorda ai genitori. Prima della riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013), queste prerogative erano disciplinate dagli artt. 324-325 c.c. (usufrutto legale) e 320 c.c. (amministrazione). Dopo la riforma, la disciplina è stata riorganizzata nell'ambito della «responsabilità genitoriale» (art. 316 ss. c.c.): i genitori hanno il potere di amministrare i beni del figlio minore (art. 320 c.c.) e di goderne i frutti per provvedere al suo mantenimento, istruzione ed educazione. L'art. 465 priva l'indegno di questi poteri limitatamente ai beni ereditari provenienti dalla successione da cui è stato escluso.

Portata dell'esclusione

L'esclusione riguarda solo i beni ereditari devoluti ai figli in conseguenza dell'indegnità del genitore. Se il figlio eredita altri beni, non connessi all'indegnità del genitore, il genitore conserva i normali diritti parentali su di essi. La limitazione è quindi circoscritta ai beni «che siano devoluti ai suoi figli» dalla successione da cui il genitore è escluso per indegnità. In pratica, se Tizio è indegno di succedere al padre (nonno dei figli), e i figli di Tizio subentrano per rappresentazione, Tizio non può esercitare l'usufrutto legale né l'amministrazione su quei beni.

Gestione dei beni in mancanza del genitore

Se il genitore indegno è privato dei poteri di amministrazione, i beni del figlio minore che ha ereditato rischiano di restare senza un gestore. La soluzione è la nomina di un curatore speciale del minore (art. 321 c.c.) da parte del giudice tutelare, che si sostituisce al genitore nell'amministrazione dei beni ereditari. Se entrambi i genitori sono indegni, o se l'altro genitore non è in grado di esercitare i poteri, si apre la tutela del minore (art. 343 c.c.).

Connessioni con altre norme

L'art. 465 va letto con l'art. 463 (cause di indegnità), l'art. 467 (rappresentazione), l'art. 320 (amministrazione dei beni del figlio minore) e l'art. 321 (nomina del curatore speciale del minore).

Domande frequenti

Mio figlio ha ereditato dal nonno grazie alla rappresentazione perché io sono stato dichiarato indegno: posso amministrare quei beni?

No. L'art. 465 c.c. ti priva dei diritti di usufrutto e amministrazione sui beni ereditari che sono stati devoluti ai tuoi figli proprio a causa della tua indegnità. Per quei beni, sarà necessario nominare un curatore speciale del minore (art. 321 c.c.).

L'esclusione ex art. 465 vale per tutti i beni del figlio o solo per quelli ereditati dal de cuius?

Solo per i beni ereditari devoluti ai figli in conseguenza dell'indegnità del genitore. Se il figlio possiede altri beni (donati da altri, guadagnati con il lavoro, ecc.), il genitore conserva i normali poteri di amministrazione e usufrutto legale su di essi.

Cosa succede se entrambi i genitori sono indegni di succedere allo stesso de cuius?

Nessuno dei due può amministrare i beni che i figli minori hanno ereditato. Il giudice tutelare dovrà nominare un tutore o un curatore speciale per la gestione di quei beni nell'interesse del minore.

L'art. 465 si applica anche ai figli maggiorenni che ereditano per rappresentazione?

No. L'art. 465 riguarda i diritti di usufrutto e amministrazione che la legge accorda ai genitori: questi diritti esistono solo sui beni dei figli minori (art. 320 c.c.). Per i figli maggiorenni, il problema non si pone perché gestiscono autonomamente il proprio patrimonio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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