Art. 22 Rev. Leg. – Competenze e poteri della Consob
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. La Consob vigila sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine di verificare il corretto svolgimento della revisione legale, in conformità alle disposizioni del presente decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento europeo e svolge i compiti previsti dall’articolo 20 del Regolamento europeo. Nell’esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all’articolo 20 del presente decreto o di cui all’articolo 26 del Regolamento europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione. 1 bis. La Consob vigila sull’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui al comma 1, nonchè dai revisori della sostenibilità e società di revisione legale a tal fine incaricati da enti di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il corretto svolgimento in conformità alle disposizioni del presente decreto. Nell’esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualità di cui all’articolo 20-bis. 1 ter. La Consob assume la responsabilità finale per i controlli di qualità, per le ispezioni e per le sanzioni dei revisori legali e delle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonchè sui revisori della sostenibilità e sulle società di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua vigilanza ai sensi del comma 1-bis.
2. Nell’esercizio della vigilanza, la Consob può: a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti; b) eseguire ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari; c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e c) viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto ad averne copia.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento euro- peo, i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati nei confronti di: a) revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori legali e delle società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; c) enti sottoposti a regime intermedio, loro affiliati e terzi correlati; d) terzi ai quali i revisori legali e società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori legali o società di revisione legale che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio. 3 bis. Nell’esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis, la Consob può esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e b), nei confronti di: a) revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; b) persone coinvolte nelle attività dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; c) società che pubblicano la rendicontazione di sostenibilità oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi correlati; d) terzi ai quali i revisori della sostenibilità e società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o attività; e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori della sostenibilità o società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione.
4. Nell’esercizio della vigilanza, la Consob può esercitare nei confronti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile degli enti di interesse pubblico i poteri di cui al comma 2.
5. I risultati complessivi dei controlli della qualità sono illustrati dalla Consob nella relazione di cui all’articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito internet.
6. La Consob può disciplinare con proprio regolamento l’eventuale pubblicazione dei risultati e delle conclusioni dei controlli di qualità di cui all’articolo 26 del Regolamento europeo in relazione a singole ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.
Stesso numero, altri codici
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