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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 21 Bis Rev. Leg. – Svolgimento dei controlli della qualita’ da parte del Ministero dell’economia e delle finanze

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato

1. Nell’ambito dei controlli di qualità di cui all’articolo 21, comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti: a) l’approvazione e l’eventuale modifica dei metodi e dei programmi di controllo; b) l’approvazione o la designazione dei soggetti incaricati del controllo della qualità; c) l’emanazione di raccomandazioni e di istruzioni in qualsiasi forma destinate all’ente al quale sono stati delegati i compiti.

2. Ai fini dell’attuazione dei controlli di qualità di cui all’articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità, a enti pubblici e privati, proponendo la sottoscrizione di apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti. Gli enti pubblici e privati svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nella convenzione. In particolare, gli enti si avvalgono di persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, commi 6 e 7.

3. Gli enti di cui al comma 2, selezionati con le procedure previste dalla legge, devono soddisfare le seguenti condizioni: a) i titolari, i soci o gli associati degli enti medesimi e i membri dei loro organi di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), e non possono avere rapporti diretti o indiretti di collaborazione, consulenza, impiego o di altra natura professionale, ivi compresa l’assunzione di cariche sociali, nè relazioni familiari, finanziarie o d’affari con un revisore legale o con una società di revisione legale; b) almeno il 75 per cento dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo devono essere revisori legali iscritti nel Registro; c) la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo deve essere in possesso di un’esperienza continuativa almeno quinquennale nello svolgimento della revisione legale e almeno biennale nello svolgimento di controlli di qualità sui revisori legali e società di revisione legale iscritti nel Registro.

4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti assegnati, possano compromettere l’indipendenza rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.

5. La convenzione di cui al comma 2, stipulata dal Ministero dell’economia e finanze, specifica: a) le modalità e i termini per la comunicazione, da parte del Ministero, dei dati relativi ai soggetti da sottoporre a controllo, indicando la tempistica entro la quale i relativi controlli devono essere completati; b) i criteri per la programmazione dei controlli della qualità; c) i criteri e le metodologie per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per l’individuazione degli eventuali interventi correttivi da raccomandare e per la determinazione della relativa tempistica di realizzazione e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 20, comma 16; d) i criteri per la verifica dei requisiti di indipendenza e di professionalità dei soggetti incaricati dei controlli; e) i criteri per l’assegnazione dei singoli incarichi di controllo qualità ai soggetti incaricati dei controlli; f) i criteri per la verifica del corretto adempimento, da parte del soggetto sottoposto al controllo, delle eventuali raccomandazioni ricevute ai sensi dell’articolo 20, comma 16; g) le modalità di comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, degli esiti dei controlli svolti nonchè dell’eventuale mancato, incompleto o tardivo adempimento degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 17, da parte dei soggetti sottoposti a controllo.

6. Ai fini dell’attuazione dei controlli di qualità di cui all’articolo 21, comma 1, e ferme restando le attribuzioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze può conferire, con apposito provvedimento, gli incarichi di controllo della qualità, previa verifica dei requisiti di indipendenza e l’assenza di conflitti, anche potenziali, di interessi, a persone fisiche, iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al comma precedente, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 20, commi 6 e 7, e gli emolumenti spettanti ai controllori della qualità determinati in base alla complessità degli incarichi assegnati, alla durata degli stessi e al numero dei soggetti sottoposti a controllo.

8. I soggetti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6 svolgono i compiti ad essi assegnati nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, delle norme di attuazione e nei limiti e secondo le modalità indicati nel provvedimento con il quale sono incaricati dei controlli.

9. Il Ministero dell’economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti assegnati da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 6, può indirizzare loro raccomandazioni e può in ogni momento recedere senza oneri dalle convenzioni stipulate ai sensi del comma 3, avocando i compiti delegati.

10. Ove siano stati delegati compiti connessi allo svolgimento dei controlli della qualità ai sensi del comma 2, il Ministero dell’economia e delle finanze può altresì: a) partecipare, con proprio personale, ai controlli svolti dai soggetti delegati e avere accesso a ogni documento pertinente; b) avocare singoli incarichi e intervenire in via sostitutiva nello svolgimento degli stessi utilizzando proprio personale o avvalendosi di professionisti iscritti nell’elenco di cui al comma 6; c) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti prodotti o acquisiti dai soggetti delegati nello svolgimento dei controlli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero; d) eseguire ispezioni presso i soggetti delegati; e) assumere notizie, chiarimenti, dati e documenti dai titolari, soci o associati degli enti delegati ai sensi del comma 2, dai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti medesimi, dai soggetti da questi incaricati dei controlli, e dai soggetti sottoposti ai controlli, stabilendo il termine per la relativa comunicazione, nonchè procedere, nei confronti dei medesimi soggetti, ad audizione personale.

11. Ove siano stati conferiti incarichi di controllo della qualità ai sensi del comma 6, il Ministero dell’economia e delle finanze può esercitare nei confronti dei soggetti incaricati dei controlli i poteri di cui al comma 10, lettere a), c), d) ed e).

12. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei controlli della qualità in attuazione delle disposizioni del presente articolo, sono finanziati dai contributi degli iscritti al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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