Testo dell'articoloVigente
Art. 10 Quater Rev. Leg. – Organizzazione del lavoro
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. Ove la revisione legale sia effettuata da una società di revisione legale, la stessa dovrà designare almeno un responsabile dell’incarico. Al responsabile dell’incarico vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacità necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attività. 1 bis. Ove l’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità è effettuata da una società di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della sostenibilità, che può essere anche il responsabile dell’incarico di revisione. Al responsabile della sostenibilità sono assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni. 1 ter. La qualità della revisione legale e dell’attestazione di conformità, l’indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili dell’incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte della società di revisione legale ai fini della relativa designazione.
2. Il responsabile dell’incarico è attivamente coinvolto nello svolgimento dell’incarico di revisione di cui ha la responsabilità.
3. Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell’incarico dedica sufficiente tempo all’incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni.
4. Il revisore legale o la società di revisione legale conservano la documentazione delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo , ad eccezione di quelle di lieve entità, nonchè delle eventuali conseguenze di tali violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per modificare il proprio sistema di controllo interno della qualità. Il revisore legale o la società di revisione legale predispongono annualmente una relazione contenente una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale.
5. Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti. 5 bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dal responsabile della sostenibilità.
6. Il revisore legale o la società di revisione legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l’indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga condotta da una società di revisione legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario. 6 bis. Il revisore della sostenibilità o la società di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, contenente i pertinenti dati di cui al comma 6.
7. Il revisore legale o la società di revisione legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui all’articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento europeo. Il fascicolo di revisione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all’articolo 14 e, ove applicabile, delle relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento europeo, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di revisione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione di revisione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma nonchè, ove applicabile, quelli di cui all’articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono. 7 bis. Il fascicolo di attestazione deve altresì contenere tutti i dati e i documenti di cui all’articolo 10-bis e, ove applicabile, di cui all’articolo 9bis, comma 8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all’articolo 14bis, nonchè i dati e i documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione è chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla quale si riferiscono.
8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all’esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni di sostenibilità, effettuate per dieci anni dalla data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si riferiscono.
In sintesi
Indice dei contenuti
Art. 10-quater del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 disciplina organizzazione del lavoro, supervisione e fascicolo di revisione. La norma si inserisce nel quadro di recepimento delle direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e nel coordinamento con il Regolamento UE 537/2014 sui revisori degli enti di interesse pubblico. L'inquadramento sistematico richiede di tenere conto dei principi di revisione ISA Italia, dei regolamenti attuativi del Ministero dell'economia e dei provvedimenti Consob per il segmento EIP, con uno sguardo alla giurisprudenza che, sia pure non sempre abbondante, ha contribuito a definire la responsabilita del revisore in rapporto a quella degli amministratori e degli organi di controllo. Il commento che segue ricostruisce ratio, contenuto, profili applicativi e conseguenze sanzionatorie, con attenzione alle questioni piu rilevanti per professionisti e imprese.
Inquadramento sistematico
Art. 10-quater si colloca nell'impianto del D.Lgs. 39/2010 che disciplina l'attivita di revisione legale e l'attestazione di sostenibilita. La norma e da leggere in coordinamento con il Reg. UE 537/2014 e con i principi ISA Italia.
Contenuto della disposizione
La disposizione riguarda organizzazione del lavoro, supervisione e fascicolo di revisione. La formulazione legislativa e integrata da regolamenti attuativi del MEF e, per gli EIP, da provvedimenti Consob, che definiscono dettagli operativi e modalita di adempimento.
Operativo / Casi tipici
Per gli operatori (revisori, societa di revisione, organi di controllo dei revisionati) la corretta applicazione richiede aggiornamento periodico, verifica della documentazione e tracciamento delle scelte professionali nelle carte di lavoro.
Sanzioni e responsabilita
L'inosservanza puo determinare contestazioni disciplinari MEF o Consob, fino a sospensione e cancellazione dal Registro, oltre a responsabilita civile verso societa e terzi danneggiati.
Coordinamento UE e prassi nazionale
La lettura dell art. 10-quater non puo prescindere dal quadro europeo: le direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE hanno armonizzato gli standard minimi della revisione legale, mentre il Regolamento UE 537/2014 ha introdotto regole rafforzate per gli enti di interesse pubblico, tra cui rotazione obbligatoria, cap fees e blacklist dei servizi non-audit. A livello nazionale, i regolamenti del MEF, i provvedimenti Consob, le circolari Assirevi e i documenti CNDCEC forniscono la cornice operativa. La giurisprudenza ha progressivamente delineato i confini della responsabilita del revisore, in particolare con riferimento al nesso causale tra condotta professionale e danno e alla distinzione rispetto alla responsabilita degli organi di amministrazione e di controllo della societa revisionata. Sul versante della sostenibilita, il recepimento della CSRD (D.Lgs. 125/2024) ha esteso il perimetro dell'attestazione legale alla rendicontazione ESG, con un periodo di assestamento applicativo che richiede particolare attenzione alle linee guida CEAOB, IAASB e Consob nelle fasi di prima implementazione.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 10-quater del D.Lgs. 39/2010?
Art. 10-quater regola organizzazione del lavoro, supervisione e fascicolo di revisione nell'ambito della revisione legale dei conti.
Quali sono i riferimenti UE?
Direttive 2006/43/CE e 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 per gli enti di interesse pubblico (EIP).
Quali autorita vigilano?
Il MEF per i revisori non-EIP e la Consob per quelli che assumono incarichi su EIP, in coordinamento con Banca d'Italia e IVASS per i profili settoriali.