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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sono parti del processo tributario il ricorrente (contribuente), gli uffici di Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli altri enti impositori (Comuni, Regioni), l'agente della riscossione.
  • Anche i concessionari privati iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 (riscossione tributi locali) sono parti se hanno emesso l'atto impugnato.
  • Quando l'ufficio è un'articolazione nazionale dell'Agenzia delle entrate, è parte l'ufficio competente sul rapporto controverso.
  • La corretta individuazione della parte è cruciale per la regolare costituzione e per la litisconsorzialità necessaria.
  • Dal 2027 la disposizione confluirà nell'art. 55 del D.Lgs. 175/2024.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 Cont. Trib. – Le parti

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto. Se l’ufficio è un’articolazione dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

L'articolo 10 elenca le parti necessarie del processo tributario. Sembra una norma tecnica, ma in realtà è la regola che determina contro chi notificare il ricorso e chi citare in giudizio: sbagliare destinatario significa rischiare l'inammissibilità o l'estinzione del giudizio.

Il ricorrente

È il contribuente — persona fisica, società, ente — destinatario dell'atto impositivo. Può agire personalmente solo nei casi residuali dell'art. 12 (controversie fino a 3.000 euro o soggetti abilitati che agiscono in proprio). In tutti gli altri casi è assistito da un difensore abilitato.

Le agenzie fiscali: Entrate, Dogane e Monopoli

L'Agenzia delle entrate è la parte resistente più frequente: contro di lei vanno gli avvisi di accertamento IRPEF, IRES, IVA, registro, successioni. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è parte nei contenziosi su dazi doganali, accise e monopoli (tabacchi, giochi). Sono enti pubblici economici autonomi (D.Lgs. 300/1999) ma in giudizio si difendono tramite i propri funzionari o, opzionalmente, tramite l'Avvocatura dello Stato (art. 12, comma 8).

L'individuazione dell'ufficio competente

Il punto più delicato è capire quale ufficio dell'Agenzia delle entrate è parte. La regola è: l'ufficio che ha emesso l'atto. Se però l'atto proviene da articolazioni speciali con competenza ultraregionale (Direzioni Centrali, Centri Operativi, Ufficio Grandi Contribuenti), il regolamento di amministrazione individua puntualmente l'ufficio competente sul rapporto controverso. In pratica, sull'avviso di accertamento è sempre indicato l'ufficio cui rivolgersi: notificare a un ufficio diverso comporta nullità della notifica e va sanato con notifica corretta nei termini.

Gli enti locali e i tributi comunali

Per IMU, TARI, addizionale comunale IRPEF la parte è il Comune che ha emesso l'avviso. Difficoltà tipica: per i tributi locali di Regioni e Province (es. tasse automobilistiche, addizionale provinciale) la parte è l'ente che ha emesso l'atto, salvo i casi di gestione affidata in concessione esterna.

L'agente della riscossione e i concessionari privati

Quando si impugna una cartella esattoriale, il ricorso va notificato sia all'ente impositore (per il merito della pretesa) sia all'agente della riscossione (Agenzia delle entrate – Riscossione, ex Equitalia) per i vizi propri della cartella. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la mancata evocazione di uno dei due, quando si contestano vizi che li riguardano entrambi, può comportare il difetto di legittimazione passiva. Per i tributi locali riscossi da concessionari privati (società iscritte all'albo MEF ex art. 53 D.Lgs. 446/1997), la stessa logica vale verso il concessionario.

Litisconsorzio necessario

In alcuni casi più parti sono litisconsorti necessari: tipico esempio è l'accertamento sui redditi di una società di persone (art. 5 TUIR), dove società e soci sono litisconsorti necessari ex art. 14 D.Lgs. 546/1992. La giurisprudenza ha sviluppato una casistica dettagliata: chi prepara il ricorso deve mappare con cura tutte le posizioni soggettive coinvolte per evitare nullità.

Domande frequenti

Contro chi devo notificare il ricorso se impugno un accertamento dell'Agenzia delle entrate?

Devi notificare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'atto, identificato chiaramente nell'avviso di accertamento ricevuto (di solito Direzione Provinciale competente sul tuo domicilio fiscale). Se l'atto proviene da Centri Operativi o Direzioni Centrali, segui l'indicazione dell'ufficio scritta sull'atto. Per le società di persone vanno citati anche i soci come litisconsorti necessari.

Devo notificare il ricorso anche all'Agenzia delle entrate-Riscossione?

Sì, se impugni una cartella di pagamento o un atto di natura riscossiva: la cartella va notificata sia all'ente impositore (per il merito) sia all'Agenzia delle entrate-Riscossione (per i vizi propri della cartella, es. termini, notificazione, prescrizione). Se l'atto è solo un avviso di accertamento, basta l'ente impositore.

Per la TARI o l'IMU contro chi notifico il ricorso?

Contro il Comune che ha emesso l'avviso di accertamento o la cartella (o liquidazione TARI). Se la riscossione è affidata a un concessionario privato iscritto all'albo MEF (es. società di riscossione tributi locali), vai anche contro il concessionario per i vizi della cartella. L'indirizzo PEC e la sede sono indicati sull'atto.

Cosa succede se notifico al destinatario sbagliato?

La notifica può essere dichiarata nulla. Se il termine di 60 giorni non è ancora scaduto, si può rinnovare la notifica corretta. Se invece il termine è scaduto, il ricorso rischia l'inammissibilità. Per questo conviene sempre identificare con cura l'ufficio dall'intestazione dell'atto e, in caso di dubbio, notificare in più indirizzi cautelativamente.

Le Agenzie fiscali possono farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato?

Sì, è un'opzione prevista dall'art. 12, comma 8 D.Lgs. 546/1992: Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli possono scegliere se difendersi tramite i propri funzionari (la regola pratica) o tramite l'Avvocatura dello Stato (nei casi di particolare rilievo, ad esempio davanti alla Cassazione).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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