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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Banca d'Italia applica le disposizioni del capo V-bis sulle SIM di classe 1 secondo quanto previsto dall’art. 6-bis TUB e dall’art. 6-bis del D.Lgs. 180/2015.
  • L’applicazione avviene nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico e del Meccanismo di Risoluzione Unico.
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Art. 55 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico)

In vigore dal 01/07/1998

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1. La Banca d’Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall’articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall’ articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. ))

Le SIM di classe 1 nel sistema europeo di vigilanza e risoluzione

L’art. 55-sexies TUF costituisce una norma di raccordo che coordina il regime di vigilanza e risoluzione delle SIM di classe 1 con l’architettura istituzionale europea. Le SIM di classe 1, le imprese di investimento di maggiori dimensioni e rilevanza sistemica, sono assoggettate alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (BCE) nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), alla stregua delle banche significative, e al regime di risoluzione del Comitato di Risoluzione Unico (CRU) nell’ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU).

Il ruolo coordinatore della Banca d'Italia

La norma chiarisce che la Banca d'Italia, pur rimanendo l’autorità nazionale competente per i profili applicativi delle disposizioni del capo V-bis, deve esercitare i propri poteri nel rispetto delle attribuzioni riconosciute alla BCE e al CRU. Il rinvio all’art. 6-bis TUB e all’art. 6-bis del D.Lgs. 180/2015 garantisce che i meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali e istituzioni europee, già previsti per le banche, si applichino in modo coerente anche alle SIM di classe 1, evitando conflitti di competenza o duplicazioni nell’esercizio dei poteri di supervisione e gestione delle crisi.

Rilevanza pratica del coordinamento istituzionale

In concreto, quando la Banca d'Italia intende adottare misure di intervento precoce, di risanamento o di liquidazione nei confronti di una SIM di classe 1, deve coordinarsi con la BCE (per i profili prudenziali) e con il CRU (per i profili di risoluzione). Questo coordinamento riflette la logica del sistema europeo integrato di gestione delle crisi, in cui le autorità nazionali agiscono come «braccio operativo» delle istituzioni europee, garantendo uniformità di applicazione delle regole BRRD e IFD nell’area dell’Unione bancaria.

Domande frequenti

Perché le SIM di classe 1 sono trattate diversamente dalle altre SIM?

Le SIM di classe 1 hanno dimensioni e rilevanza sistemica paragonabili alle banche: sono sottoposte alla vigilanza diretta della BCE e al regime di risoluzione del Comitato di Risoluzione Unico, come le banche significative nell’Unione bancaria.

La Banca d'Italia mantiene poteri sulle SIM di classe 1?

Sì, ma li esercita nel rispetto delle competenze della BCE (vigilanza prudenziale) e del Comitato di Risoluzione Unico (risoluzione). L’art. 55-sexies garantisce il coordinamento tra autorità nazionale e istituzioni europee, evitando conflitti di attribuzioni.

A quale normativa rinvia l’art. 55-sexies per il coordinamento?

Al'art. 6-bis del Testo Unico Bancario (per il coordinamento con la vigilanza BCE) e all’art. 6-bis del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (per il coordinamento con il Meccanismo di Risoluzione Unico e il CRU).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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