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Art. 259 c.c. [Introduzione del figlio naturale nella casa
In vigore
coniugale] […]
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo 259 c.c. abrogato: disciplinava l'introduzione del figlio naturale nella casa coniugale.
Ratio
La norma, nel contesto del codice civile del 1942, rifletteva la distinzione allora vigente tra figli legittimi e figli naturali, tutelando la famiglia coniugale dall'inserzione coattiva di figli nati fuori dal matrimonio. Il sistema giuridico dell'epoca prevedeva che l'introduzione del figlio naturale nella casa coniugale richiedesse il consenso del coniuge, a salvaguardia dell'unità familiare fondata sul matrimonio.
Analisi
L'art. 259 c.c. è stato abrogato nell'ambito del progressivo superamento della distinzione tra filiazione legittima e naturale. La legge 219/2012 e il successivo d.lgs. 154/2013 hanno unificato lo status di figlio, eliminando le norme che presupponevano tale distinzione come fondamento di discipline differenziate. Con l'abrogazione, sono venute meno le limitazioni connesse all'introduzione del figlio riconosciuto nella famiglia del genitore riconoscente, che oggi è regolata esclusivamente dai principi generali in materia di responsabilità genitoriale e interesse del minore.
Quando si applica
La norma non è più applicabile in quanto abrogata. Le situazioni che essa intendeva disciplinare sono oggi regolate dal principio di unificazione della filiazione e dalle disposizioni sulla responsabilità genitoriale (artt. 316 ss. c.c.).
Connessioni
Legge 219/2012; d.lgs. 154/2013; artt. 315 ss. c.c. (stato giuridico della filiazione); art. 30 Cost. (diritto del figlio all'educazione).
Domande frequenti
L'art. 259 c.c. è ancora in vigore?
No. L'articolo è abrogato. La distinzione tra figli legittimi e naturali è stata eliminata dalla legge 219/2012 e dal d.lgs. 154/2013.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 259 c.c.?
Regolava le condizioni alle quali il figlio naturale poteva essere introdotto nella casa coniugale del genitore riconoscente, richiedendo in genere il consenso del coniuge.
Qual è la norma applicabile oggi alle questioni che l'art. 259 c.c. intendeva regolare?
Le questioni relative alla convivenza e alla collocazione del figlio sono oggi disciplinate dagli artt. 315 ss. c.c. sulla responsabilità genitoriale e dall'interesse superiore del minore.
Perché la norma è stata abrogata?
Perché il d.lgs. 154/2013, in attuazione della legge delega 219/2012, ha sancito il principio di unicità dello status filiationis, rendendo priva di fondamento la distinzione tra figlio legittimo e naturale su cui la norma si basava.
L'abrogazione ha effetti retroattivi?
No, l'abrogazione opera per il futuro. Le situazioni consolidatesi sotto la vigenza della norma abrogata rimangono regolate dalla disciplina previgente, salvo disposizioni transitorie del d.lgs. 154/2013.
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