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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 930 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio , alla , e al ,1942, n. 889 legge 21 agosto 1950, n. 698 decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In sintesi

  • Contributo di 1 milione di euro annui per il 2026 e il 2027 a favore dell'Ente Nazionale Sordi (ENS).
  • Beneficiario individuato per relationem tramite la L. 12 maggio 1942, n. 889, la L. 21 agosto 1950, n. 698 e il D.P.R. 31 marzo 1979.
  • Finalità: sostegno alla missione statutaria di protezione e assistenza delle persone sorde.
  • Spesa autorizzata senza necessità di decreto attuativo: erogazione diretta da capitolo di bilancio.
  • Rifinanziamento biennale che si aggiunge ai contributi ordinari già previsti dalla legislazione di settore.
Inquadramento del contributo

Il comma 930 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS). L'intervento si colloca nella tradizione di finanziamenti pubblici a sostegno degli enti morali storicamente riconosciuti come interlocutori dello Stato nella tutela delle persone con disabilità sensoriale. L'ENS è un ente morale di rilievo nazionale la cui personalità giuridica risale alla L. 12 maggio 1942, n. 889, è stato riconosciuto come ente preposto alla tutela dei sordi dalla L. 21 agosto 1950, n. 698, e ha avuto approvazione statutaria con il D.P.R. 31 marzo 1979 pubblicato in G.U. n. 125 del 9 maggio 1979.

Beneficiario: profilo giuridico

L'ENS opera oggi come Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). La sua natura di ente di tutela storica si traduce in una posizione peculiare: pur non essendo un ente pubblico in senso stretto, è destinatario di finanziamenti diretti del bilancio dello Stato in ragione delle funzioni di interesse generale che svolge (assistenza, formazione, promozione della LIS - Lingua dei Segni Italiana riconosciuta dall'art. 34-ter del D.L. 41/2021 conv. con L. 69/2021). La spesa di 1 milione/anno non sostituisce ma si aggiunge ai contributi già previsti dalle leggi di settore.

Natura della spesa e profili contabili

Si tratta di una spesa di parte corrente, autorizzata sul bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». Trattandosi di contributo a ente specificamente nominato, l'erogazione avviene senza procedure di evidenza pubblica: il beneficiario è individuato direttamente dalla legge, il che esclude l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) trattandosi di trasferimento e non di acquisto di beni o servizi. La modalità di erogazione segue lo schema dei contributi diretti ex L. 1077/1971 e successive.

Rendicontazione e controlli

Il contributo, in quanto erogazione pubblica, deve essere rendicontato ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 117/2017 e secondo le linee guida del Ministero del Lavoro. L'ENS è tenuto a pubblicare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel proprio sito istituzionale, in ottemperanza all'art. 1, comma 125, della L. 124/2017 (obbligo di trasparenza per contributi superiori a 10.000 euro annui). Sono inoltre soggetti ai controlli della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti che ricevono contributi statali ex L. 21 marzo 1958, n. 259.

Coordinamento con altri fondi

Il comma 930 va letto in combinato disposto con il successivo comma 931, che assicura la prosecuzione del progetto Comunic@Ens (350.000 euro/anno 2026-2027). La duplicazione di rifinanziamenti dedicati conferma l'orientamento del legislatore a mantenere stabili i canali di sostegno all'ENS, sia sulla parte istituzionale sia sui progetti tematici. Per chi assiste fiscalmente l'ente, è importante distinguere i due flussi nella nota integrativa al bilancio, perché il contributo del comma 930 ha natura di sostegno generale mentre quello del comma 931 è vincolato al progetto.

Profili tributari per l'ente percettore

I contributi pubblici percepiti dall'ENS, in quanto APS del Terzo Settore, godono di un regime fiscale agevolato. Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 117/2017, le attività di interesse generale finanziate da contributi pubblici non concorrono alla determinazione del reddito imponibile se svolte senza scopo di lucro e in coerenza con le finalità istituzionali. La quietanza del contributo non è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del medesimo Codice. Sotto il profilo IVA, l'erogazione di contributi a fondo perduto non integra il presupposto oggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1972, non costituendo corrispettivo per cessione di beni o prestazione di servizi.

Domande frequenti

Chi è il beneficiario del contributo previsto dal comma 930?

Il beneficiario è l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), individuato per relationem dal richiamo alla L. 12 maggio 1942, n. 889 (che ne ha sancito il riconoscimento), alla L. 21 agosto 1950, n. 698 (che ne ha confermato il ruolo di ente preposto alla tutela dei sordi) e al D.P.R. 31 marzo 1979 pubblicato in G.U. n. 125 del 9 maggio 1979 (che ne ha approvato lo statuto). L'ENS opera oggi come Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017. La nomina diretta dell'ente in legge esclude qualsiasi procedura selettiva.

Qual è l'ammontare del contributo e per quanti anni è previsto?

L'autorizzazione di spesa è di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per un totale complessivo di 2 milioni di euro nel biennio. Si tratta di una autorizzazione di spesa di parte corrente sul bilancio dello Stato, gravante presumibilmente sui capitoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il rifinanziamento è biennale e si aggiunge ai contributi ordinari già previsti dalla legislazione di settore (ad esempio il contributo storicizzato della L. 698/1950). Per gli anni successivi al 2027 sarà necessario un nuovo intervento normativo per garantire continuità.

Serve un decreto attuativo per erogare il contributo?

No, il comma 930 è immediatamente operativo. Non è previsto alcun decreto attuativo: la norma identifica direttamente il beneficiario (l'ENS) e l'ammontare (1 milione di euro/anno per 2026-2027). L'erogazione avviene attraverso le ordinarie procedure di trasferimento di risorse a enti privati nominati per legge, gestite dal Ministero competente. Trattandosi di trasferimento e non di acquisto di beni o servizi, non si applica il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Il flusso seguirà lo schema dei contributi diretti agli enti morali, con erogazione possibilmente in tranche annuali.

Quali obblighi di rendicontazione e trasparenza incombono sull'ENS?

L'ENS è tenuto a rendicontare l'utilizzo del contributo secondo le linee guida ministeriali e l'art. 158 del D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore). Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 125, della L. 124/2017, deve pubblicare nel proprio sito istituzionale i contributi pubblici ricevuti superiori a 10.000 euro annui entro il 30 giugno dell'anno successivo, con indicazione di importo, ente erogante e finalità. La gestione finanziaria dell'ente, in quanto destinatario di contributi statali, è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259. Il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza espone a sanzioni amministrative pecuniarie.

Il contributo concorre a formare reddito imponibile per l'ENS?

No, in base all'art. 79 del D.Lgs. 117/2017 le attività di interesse generale degli enti del Terzo Settore svolte senza scopo di lucro e finanziate da contributi pubblici non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, purché coerenti con le finalità istituzionali. La quietanza del contributo è esente da imposta di bollo ex art. 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore. Sotto il profilo IVA, l'erogazione di un contributo a fondo perduto da parte di un ente pubblico a un'APS non integra il presupposto di cui all'art. 1 del D.P.R. 633/1972, non essendo corrispettivo per cessione di beni o servizi. L'ENS dovrà comunque tenere contabilità separata se svolge anche attività commerciali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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