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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 805 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Agli oneri di cui ai commi da 801 a 804, pari a euro 35 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ , convertito, con modificazioni, dallaarticolo 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ;legge 17 luglio 2020, n. 77 b) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del decreto ;legislativo 9 giugno 2020, n. 47 c) quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ , relativamentearticolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l’efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il decreto del Presidente del Consiglio dei , nonché per effetto degli e ,ministri dell’11 giugno 2019 articoli 2 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla .legge 22 aprile 2021, n. 55

In sintesi

  • Copertura degli oneri dei commi 801-804: 35 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  • Lettera a): 20 mln/anno via riduzione del Fondo ex art. 43, c. 1, DL 34/2020 (conv. L. 77/2020).
  • Lettera b): 15 mln per il 2026 dalle somme MASE ex art. 23, c. 7, D.Lgs. 47/2020.
  • Lettera c): 15 mln per ciascuno del 2027 e 2028 dall'autorizzazione di spesa ex art. 1, c. 95, L. 145/2018 (fondo efficientamento energetico).
  • Tipica clausola di copertura multi-fonte triennale: gli oneri sono quantificati e bilanciati.
Funzione della clausola di copertura

Il comma 805 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha natura di pura clausola di copertura finanziaria: quantifica gli oneri derivanti dai commi 801-804 in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e individua le fonti di compensazione. La disciplina risponde all'obbligo costituzionale dell'art. 81 della Costituzione e ai principi della L. 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui ogni nuova o maggiore spesa deve trovare copertura in entrata aggiuntiva o in riduzione di spese pre-esistenti.

Le tre fonti di copertura

La lettera a) prevede una riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 a valere sul Fondo di cui all'art. 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Si tratta del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, istituito durante l'emergenza Covid-19 e successivamente alimentato in più tornate.

La lettera b) destina 15 milioni di euro per l'anno 2026 all'utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. Quel decreto attua la direttiva europea sull'Emissions Trading System (ETS): le somme sono di fatto proventi delle aste delle quote di emissione che il legislatore reindirizza a copertura.

La lettera c) prevede una riduzione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 95, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al potenziamento del fondo nazionale per l'efficientamento energetico, iscritte nello stato di previsione del MASE. Le risorse sono quelle attribuite con il DPCM 11 giugno 2019 e quelle derivanti dagli artt. 2 e 3 del DL 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

Tecnica della copertura mista

Il comma 805 esemplifica una copertura multi-fonte triennale: 60 milioni complessivi sul Fondo DL 34/2020 (20+20+20), 15 milioni nel 2026 dalle somme MASE ETS, 30 milioni nel biennio 2027-2028 dal fondo efficientamento energetico. Il totale di 105 milioni copre integralmente i 35x3=105 milioni di oneri stimati. La scelta delle fonti non è neutra: utilizzare risorse del Fondo per la salvaguardia occupazionale segnala una valutazione di priorità differenti del legislatore; utilizzare proventi ETS è spesso oggetto di attenzione perché quelle risorse hanno una finalità teorica vincolata alla decarbonizzazione.

Profili di sostenibilità

La sostenibilità della copertura dipende dall'effettiva capienza delle fonti utilizzate. Il Fondo ex art. 43 DL 34/2020 ha avuto utilizzi rilevanti e le sue dotazioni sono state più volte rideterminate; il MEF dovrà verificare che la riduzione di 20 mln/anno sia compatibile con gli interventi già programmati. Per le risorse MASE ETS e per il fondo efficientamento energetico, la valutazione tocca anche profili di compatibilità con gli obiettivi della transizione ecologica.

Effetti operativi

La copertura del comma 805 è autoapplicativa: produce immediato effetto sulla disponibilità dei fondi sorgente. Le amministrazioni che gestiscono quelle risorse devono adeguare la propria pianificazione di spesa, riducendo gli importi disponibili nei capitoli interessati. Le imprese e i soggetti beneficiari di interventi finanziati con quei fondi dovranno tenere conto della contrazione: bandi e procedure di assegnazione potrebbero subire riduzioni di plafond o riallocazioni.

Domande frequenti

Qual è l'importo complessivo della copertura del comma 805?

Il comma 805 copre oneri pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, derivanti dai commi 801-804 della Legge di Bilancio 2026. L'importo totale è quindi di 105 milioni nel triennio. La copertura è suddivisa in tre fonti: 60 milioni complessivi (20 per anno) a valere sul Fondo ex art. 43, c. 1, DL 34/2020; 15 milioni nel solo 2026 dalle somme MASE ex art. 23, c. 7, D.Lgs. 47/2020; 30 milioni nel biennio 2027-2028 (15 per anno) dall'autorizzazione di spesa ex art. 1, c. 95, L. 145/2018 relativa al fondo nazionale per l'efficientamento energetico.

Cos'è il Fondo ex art. 43, c. 1, DL 34/2020?

È il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, istituito dall'art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto DL Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Nato durante l'emergenza Covid-19, è gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy e finanzia interventi di sostegno a imprese in crisi che presentano piani di salvaguardia occupazionale. La riduzione di 20 milioni annui prevista dal comma 805 incide sulla dotazione complessiva: l'amministrazione gestore dovrà rimodulare gli interventi programmati nel triennio 2026-2028 in coerenza con la nuova disponibilità.

Cosa sono le somme MASE ex art. 23, c. 7, D.Lgs. 47/2020?

Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attua la direttiva europea sull'Emissions Trading System (ETS). L'art. 23, comma 7, disciplina la destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra. Tali proventi affluiscono per quota al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sono destinati a interventi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di efficientamento energetico, di sostegno alla transizione ecologica. Il comma 805 ne utilizza 15 milioni per l'anno 2026 a copertura degli oneri dei commi 801-804. Si tratta di un utilizzo che il legislatore considera compatibile con la finalità originaria di quelle risorse.

Cosa è il fondo nazionale per l'efficientamento energetico richiamato dalla lettera c)?

Si tratta del fondo istituito dall'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e rifinanziato in più tornate. L'art. 1, comma 95, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto un'autorizzazione di spesa per il potenziamento del fondo. Le risorse sono state successivamente attribuite con il DPCM 11 giugno 2019 e ulteriori risorse sono state stanziate dagli artt. 2 e 3 del DL 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla L. 22 aprile 2021, n. 55. Il fondo finanzia interventi di efficientamento energetico per la PA e per il sistema produttivo. Il comma 805 ne riduce la dotazione di 15 milioni per anno nel biennio 2027-2028.

La copertura del comma 805 ha effetto immediato?

Sì, la clausola è autoapplicativa. Dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (1° gennaio 2026), le dotazioni dei fondi sorgente sono ridotte negli importi e nelle annualità previsti. Le amministrazioni titolari di quei fondi devono adeguare di conseguenza la propria pianificazione di spesa e i bandi già programmati potrebbero subire riduzioni di plafond. Sul piano contabile, il MEF dispone variazioni di bilancio per allineare le scritture. Il comma 805 non richiede ulteriori provvedimenti attuativi per produrre effetto. Resta in capo al legislatore valutare in sede di assestamento di bilancio l'eventuale necessità di ulteriori interventi compensativi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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