← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 785 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Riparto via decreti del MEF (variazioni di bilancio ex art. 33 L. 196/2009); nessuna scadenza fissata. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l’anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

In sintesi

  • Istituito nello stato di previsione del MEF un fondo da ripartire per il 2026.
  • Dotazione: 2.200 milioni di euro (2,2 miliardi).
  • Destinazione: far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.
  • Strumento di copertura prudenziale per soccombenze attese o probabili.
  • Tipico fondo da ripartire: il riparto avverrà con successivi provvedimenti del MEF.
Cosa istituisce il comma 785

Il comma 785 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026, destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei. Si tratta di una posta consistente, paragonabile per ordine di grandezza ai principali stanziamenti di sostegno settoriale, e segnala la consapevolezza del legislatore circa l'incidenza crescente dei contenziosi sul bilancio dello Stato.

Natura del fondo

Il fondo è qualificato espressamente come da ripartire, secondo la nomenclatura della contabilità di Stato: la dotazione viene iscritta in bilancio in via accentrata presso il MEF e successivamente distribuita, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni responsabili dei singoli contenziosi o destinata direttamente al pagamento delle obbligazioni nascenti da sentenze, lodi arbitrali o transazioni. La tecnica del fondo da ripartire consente flessibilità gestionale: il MEF mantiene il controllo unitario sulle risorse e le veicola dove la cassa è effettivamente necessaria, evitando di immobilizzare somme in capitoli sottoutilizzati.

Ambito: contenziosi nazionali ed europei

La destinazione del fondo comprende sia il contenzioso nazionale sia quello europeo. Nel primo blocco rientrano principalmente le condanne civili e amministrative a carico dello Stato e di sue amministrazioni: sentenze TAR e Consiglio di Stato, decisioni della Corte dei conti in materia di responsabilità o di pensione, sentenze civili pronunciate dai giudici ordinari, accordi transattivi. Nel secondo blocco rientrano le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea (procedure di infrazione, ricorsi diretti, pronunce pregiudiziali con effetti finanziari) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nonché eventuali oneri da contenziosi in materia di aiuti di Stato.

Esigenza prudenziale

L'istituzione di un fondo dedicato risponde a un'esigenza prudenziale: i contenziosi generano obbligazioni di pagamento spesso difficili da prevedere nel singolo capitolo di spesa dell'amministrazione direttamente coinvolta. Accentrare la copertura presso il MEF consente di gestire la cassa di sistema e di rispondere tempestivamente a soccombenze anche di importo rilevante. Sotto il profilo della finanza pubblica, lo stanziamento da 2,2 miliardi riflette un'ipotesi tecnica sulla mole di soccombenze attese e probabili nel 2026, allineata alla tendenza degli ultimi esercizi.

Profili contabili

Il riparto del fondo richiede provvedimenti amministrativi successivi: in genere decreti del MEF (o, per le quote alle singole amministrazioni, decreti di variazione di bilancio adottati ai sensi dell'art. 33 della L. 196/2009). Le amministrazioni beneficiarie utilizzano le risorse trasferite per pagare i creditori entro i termini di legge, evitando interessi moratori a carico dell'Erario. La rendicontazione segue le ordinarie regole della contabilità di Stato e confluisce nel rendiconto generale.

Implicazioni per gli operatori

Per professionisti e operatori che assistono creditori dello Stato (avvocati, recuperatori, consulenti), la presenza di un fondo dedicato può accelerare i tempi di pagamento. Resta fermo il quadro generale dei termini di pagamento e degli interessi moratori, oltre alla disciplina dei pignoramenti contro la PA. Il fondo non costituisce un titolo autonomo di pagamento per il creditore: la sua escussione avviene attraverso i canali ordinari di liquidazione previa idoneo titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo esecutivo, lodo arbitrale).

Domande frequenti

Qual è la dotazione esatta del fondo del comma 785?

Il comma 785 della Legge di Bilancio 2026 istituisce un fondo da ripartire con dotazione pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2026, cioè 2,2 miliardi. Lo stanziamento è collocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei. Si tratta di una posta significativa che riflette l'incidenza strutturale dei contenziosi sul bilancio dello Stato e l'esigenza di un meccanismo accentrato per la copertura tempestiva delle soccombenze. Il decreto annuale di assestamento e successivi atti del MEF potranno modulare l'utilizzo effettivo del fondo nel corso del 2026.

Cosa si intende per «contenziosi nazionali ed europei»?

L'espressione è volutamente ampia. Nei contenziosi nazionali rientrano: sentenze dei giudici civili che condannano lo Stato o amministrazioni statali a pagamenti, decisioni TAR e Consiglio di Stato con effetti patrimoniali, pronunce della Corte dei conti in materia pensionistica o di responsabilità, accordi transattivi. Nei contenziosi europei rientrano: decisioni della Corte di Giustizia dell'UE (incluse procedure di infrazione con sanzioni pecuniarie), pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, oneri derivanti da contenziosi in materia di aiuti di Stato e di violazioni del diritto unionale. La latitudine della formula consente al MEF di destinare il fondo a fattispecie eterogenee ma accomunate dall'effetto di esborso a carico del bilancio.

Come avviene il riparto del fondo?

Trattandosi di fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del MEF, il riparto avviene con successivi atti amministrativi del Ministro dell'economia e delle finanze. Tipicamente sono decreti di variazione di bilancio adottati ai sensi dell'art. 33 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, che trasferiscono le quote ai capitoli delle amministrazioni che devono fronteggiare specifici contenziosi. In alternativa, il MEF può utilizzare direttamente il fondo per il pagamento di obbligazioni di sistema. Il meccanismo consente flessibilità e tempestività: la cassa va dove serve, evitando di immobilizzare risorse in capitoli sottoutilizzati e di rallentare il pagamento dei creditori dello Stato.

Il fondo accelera il pagamento dei creditori dello Stato?

Indirettamente sì. La disponibilità di un fondo dedicato consente alle amministrazioni soccombenti di ricevere tempestivamente la cassa necessaria a pagare i creditori, evitando ritardi che maturano interessi moratori a carico dell'Erario. Per il creditore, tuttavia, il fondo non costituisce un titolo autonomo di pagamento: occorre comunque attivare i canali ordinari di liquidazione, esibendo idoneo titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo esecutivo, lodo arbitrale, transazione). Il fondo agisce sul lato della provvista, non su quello procedurale. Restano applicabili la disciplina dei termini di pagamento della PA e le tutele esecutive ordinarie nei limiti di legge.

È previsto rifinanziamento per gli anni successivi?

Il testo del comma 785 limita lo stanziamento al solo anno 2026. Non è prevista una dotazione pluriennale automatica. Eventuali rifinanziamenti per il 2027 e successivi dovranno essere disposti con le prossime leggi di bilancio o con specifici provvedimenti normativi. Trattandosi di una posta di natura prudenziale, il legislatore valuterà di anno in anno l'andamento effettivo dei contenziosi e l'eventuale necessità di nuovi stanziamenti. Se l'utilizzo del fondo nel 2026 dovesse rivelarsi inferiore alle previsioni, le risorse residue potrebbero contribuire ai saldi di bilancio dell'esercizio successivo, secondo le regole ordinarie sulla gestione dei residui.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.