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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 290-292 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Ai fini di cui al comma 289 è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 e la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all’articolo 11, comma 10, del medesimo decreto è incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026. . Il limite di spesa previsto dall’ , convertito, conarticolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 modificazioni, dalla , per gli anni 2026, 2027 e 2028, non si applica ai mezzi utilizzati perlegge 7 agosto 2012, n. 135 i servizi strumentali all’esercizio della funzione giurisdizionale. . Per l’attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

In sintesi

  • Comma 290: 900.000 euro annui dal 2026 per le finalità del c. 289; +1.600.000 euro annui per la dotazione di bilancio dell'art. 11 c. 10.
  • Comma 291: deroga al limite di spesa per auto di servizio (art. 5 c. 2 D.L. 95/2012) per i mezzi destinati alla funzione giurisdizionale.
  • Deroga limitata agli anni 2026, 2027 e 2028.
  • Comma 292: copertura 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'attuazione del c. 291.
  • Misure di rafforzamento operativo dell'apparato giudiziario.
Filo conduttore: rafforzamento operativo della giurisdizione

I commi 290-292 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) condividono un comune filo conduttore: il rafforzamento operativo dell'apparato giudiziario e amministrativo connesso, attraverso autorizzazioni di spesa puntuali e una deroga al limite generale di spesa per auto di servizio. Si tratta di norme strumentali, ma con effetti concreti sull'efficienza della funzione giurisdizionale, che la Costituzione tutela come uno dei tre poteri dello Stato (artt. 101-113 Cost.).

Comma 290 - duplice autorizzazione di spesa

Il comma 290 introduce una duplice autorizzazione di spesa connessa alle finalità del comma 289. Da un lato, viene autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il perseguimento delle finalità di cui al comma 289. Dall'altro lato, la dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto richiamato dal comma 289 viene incrementata di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026. Si tratta di una tecnica di stanziamento parallelo: nuove risorse e incremento di una dotazione preesistente per garantire continuità al servizio.

Comma 291 - deroga al limite auto di servizio

Il comma 291 dispone una deroga importante. L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 135) impone, da oltre un decennio, un limite di spesa stringente per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni. Il comma 291 stabilisce che, per gli anni 2026, 2027 e 2028, tale limite non si applica ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale. La ratio è chiara: garantire la mobilità operativa dei magistrati e del personale giudiziario in funzioni sensibili (notifiche di atti urgenti, sopralluoghi, trasferte processuali) senza che il tetto generale comprima l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Confini della deroga

La deroga è circoscritta sotto il profilo soggettivo (solo i mezzi destinati a servizi strumentali alla funzione giurisdizionale) e temporale (triennio 2026-2028). Sul piano interpretativo, «servizi strumentali alla funzione giurisdizionale» comprende gli spostamenti di magistrati per attività processuali (sopralluoghi, ispezioni), il trasporto di atti riservati, le esigenze logistiche degli uffici giudiziari periferici. Resta invece soggetto al limite generale il parco auto destinato a funzioni amministrative ordinarie. La deroga non incide sul regime ordinario delle gare per l'acquisto e il noleggio dei veicoli (D.Lgs. 36/2023, codice dei contratti pubblici) né sulle norme di trasparenza relative all'utilizzo delle auto blu (cfr. monitoraggio Funzione pubblica).

Comma 292 - copertura della deroga

Il comma 292 dispone la copertura: per l'attuazione del comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'importo riflette la stima delle maggiori spese consentite dalla deroga al tetto del 2012. La copertura specifica garantisce il rispetto del principio di copertura ex art. 81 della Costituzione e dell'art. 17 della L. 196/2009 sulla legge di contabilità.

Profili di responsabilità e trasparenza

Gli enti dell'amministrazione della giustizia (Ministero della Giustizia, uffici giudiziari, CSM per i magistrati in servizio) restano soggetti, anche per la spesa derogata, agli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e ai controlli ordinari della Ragioneria Generale dello Stato (D.Lgs. 123/2011) e della Corte dei conti (art. 100 Cost.; L. 20/1994). L'eventuale uso delle auto in deroga per finalità estranee alla funzione giurisdizionale espone i responsabili a contestazioni in sede di danno erariale.

Rapporto con le riforme della giustizia

L'intervento si colloca in continuità con il più ampio piano di efficientamento della giustizia avviato con la riforma Cartabia (L. 134/2021 e relativi decreti delegati come il D.Lgs. 149/2022) e con il PNRR, che impongono target stringenti di riduzione dei tempi processuali. Le risorse dei commi 290 e 292 si inseriscono in quel quadro come ulteriori leve operative per garantire i risultati attesi.

Significato sistemico della deroga

La deroga prevista dal comma 291 ha un significato sistemico che va oltre il dato finanziario. Il tetto generale alle auto di servizio introdotto nel 2012 dal D.L. 95 (la cosiddetta «spending review Monti») ha rappresentato uno dei pilastri della politica di contenimento della spesa pubblica del decennio scorso, ed è rimasto sostanzialmente intatto nelle leggi di bilancio successive. La scelta di derogare a quel tetto per le auto destinate alla funzione giurisdizionale segnala una priorità politica esplicita: l'efficienza dell'amministrazione della giustizia non può essere compromessa da vincoli economici trasversali. La temporaneità della deroga (limitata al triennio 2026-2028) ne attenua però la portata, lasciando intatto il principio generale di contenimento per il resto della pubblica amministrazione.

Gestione operativa dell'incremento

Sul piano operativo, l'incremento delle dotazioni di bilancio previsto dal comma 290 e l'autorizzazione di spesa derivante dal comma 292 dovranno essere allocati sui capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia e degli altri enti destinatari. Le procedure di acquisto e noleggio dei veicoli resteranno disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con il ricorso prevalente a procedure aperte o ad accordi quadro Consip per il parco auto della pubblica amministrazione. La rendicontazione annuale dell'utilizzo delle risorse, pubblica per legge (D.Lgs. 33/2013), consentirà di valutare l'effettivo impiego delle risorse aggiuntive e l'opportunità di rinnovare la deroga oltre il 2028.

Domande frequenti

Cosa autorizza il comma 290?

Il comma 290 introduce una duplice autorizzazione di spesa connessa alle finalità del comma 289 della Legge di Bilancio 2026. In primo luogo, autorizza una spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il perseguimento delle finalità di cui al comma 289. In secondo luogo, dispone l'incremento di 1.600.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026 della dotazione di bilancio destinata alle finalità di cui all'articolo 11, comma 10, del medesimo decreto richiamato. Si tratta di una tecnica di stanziamento parallelo che combina nuove risorse e potenziamento di una dotazione già esistente.

Quale deroga prevede il comma 291?

Il comma 291 stabilisce che il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), non si applica, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai mezzi utilizzati per i servizi strumentali all'esercizio della funzione giurisdizionale. La disposizione del 2012 imponeva un tetto stringente alla spesa per l'acquisto, la manutenzione e il noleggio di auto di servizio delle pubbliche amministrazioni. La deroga consente di garantire mobilità operativa adeguata per magistrati e personale giudiziario in attività processuali, ispezioni, sopralluoghi e trasferimenti di atti riservati.

Cosa significa «servizi strumentali alla funzione giurisdizionale»?

Per servizi strumentali alla funzione giurisdizionale si intendono le attività logistiche e di mobilità direttamente connesse all'esercizio della giurisdizione: trasferimento di magistrati per sopralluoghi, ispezioni e attività processuali fuori sede; trasporto di atti e documenti riservati; esigenze operative degli uffici giudiziari periferici; spostamenti per udienze straordinarie o in sedi distaccate. Resta invece soggetto al limite generale ex art. 5 c. 2 D.L. 95/2012 il parco auto destinato a funzioni amministrative ordinarie. L'interpretazione di confine sarà affidata al Ministero della Giustizia, anche in coordinamento con la Funzione pubblica e con i pareri della Corte dei conti.

Come è coperta la deroga?

Il comma 292 dispone la copertura finanziaria della deroga prevista dal comma 291: per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 291 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. L'importo riflette la stima dei maggiori oneri consentiti dalla deroga al tetto generale del 2012. La copertura specifica garantisce il rispetto del principio di copertura finanziaria sancito dall'articolo 81 della Costituzione e dei principi della legge di contabilità pubblica (L. 196/2009). La spesa autorizzata è limitata al triennio 2026-2028, in coerenza con la durata stessa della deroga.

Quali controlli si applicano alle spese?

Tutte le spese autorizzate dai commi 290 e 292, pur in regime di deroga al tetto generale, restano soggette ai controlli ordinari della finanza pubblica. La Ragioneria Generale dello Stato esercita il controllo preventivo amministrativo-contabile ex D.Lgs. 123/2011 sugli atti di impegno e pagamento. La Corte dei conti, ai sensi degli artt. 100 e 103 della Costituzione e della L. 20/1994, esercita il controllo preventivo di legittimità e quello successivo sulla gestione. Si applicano inoltre gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013 sul parco auto pubblico. L'eventuale uso dei mezzi in deroga per finalità estranee alla funzione giurisdizionale espone i responsabili a contestazioni in sede di responsabilità erariale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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