← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ex art. 19, c. 3, D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006.
  • Importi: 5,5 milioni di euro per il 2026; 9 milioni per il 2027; 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
  • Finalità di destinazione: art. 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio).
  • L'art. 105-bis disciplina interventi di sostegno per gli orfani di crimini domestici e per le vittime di crimini violenti.
  • Incremento progressivo con dotazione a regime permanente di 4 milioni annui dal 2028.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 229 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

Per le finalità di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

Inquadramento normativo: incremento finalizzato del Fondo pari opportunità

Il comma 229 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ex art. 19, c. 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248, prevedendo un incremento finalizzato a specifiche destinazioni assistenziali. La disposizione opera in coordinamento con il comma 228, che ha analogamente incrementato lo stesso Fondo per finalità diverse: il quadro complessivo dei due interventi rafforza, su più fronti, la capacità di tutela e sostegno alle vittime di violenza e ai loro familiari.

La traiettoria finanziaria pluriennale

Gli importi sono articolati su più annualità: 5,5 milioni di euro per il 2026; 9 milioni di euro per il 2027; 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. La dinamica decrescente dei primi due anni rispetto alla dotazione a regime segnala probabilmente l'avvio di interventi straordinari di natura una tantum o di completamento di programmi già in corso, con una stabilizzazione successiva su una dotazione strutturale di 4 milioni annui. La differenza tra il picco del 2027 (9 milioni) e il regime stabile dal 2028 (4 milioni) si attesta a 5 milioni annui, importo significativo che presumibilmente copre interventi di natura accelerata.

L'art. 105-bis del D.L. 34/2020

Le finalità di destinazione richiamano l'art. 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio). Tale disposizione, introdotta in fase di conversione, disciplina interventi di sostegno per gli orfani di crimini domestici e, in particolare, di femminicidio. La norma costituisce un tassello del sistema di tutela e sostegno predisposto dall'ordinamento per le vittime indirette dei reati di violenza domestica, ovvero i figli minorenni o non autosufficienti delle vittime, che si trovano nella condizione di aver perso uno o entrambi i genitori a causa di un crimine domestico.

Il sistema di sostegno agli orfani di crimini domestici

La tutela degli orfani di crimini domestici è stata progressivamente strutturata nell'ordinamento italiano attraverso una pluralità di interventi normativi. La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha introdotto modifiche al codice penale e al codice civile per rafforzare la tutela degli orfani di crimini domestici; in particolare, sono stati previsti benefici economici, esoneri da contribuzione, agevolazioni nell'accesso a borse di studio e percorsi formativi. L'art. 105-bis del D.L. 34/2020 ha implementato e rafforzato tale architettura, prevedendo finanziamenti specifici per programmi di assistenza materiale e psicologica.

Coordinamento con la disciplina civilistica e successoria

Sotto il profilo civilistico, gli orfani di crimini domestici si trovano in situazioni particolarmente complesse, in quanto la condizione di vittima indiretta del reato interseca questioni delicate di affidamento e protezione del minore (art. 330 ss. c.c.), tutela e curatela (artt. 343 ss. c.c.), nonché vicende successorie complicate dalla potenziale operatività dell'indegnità a succedere (art. 463 c.c.) nei confronti del genitore reo. Il quadro è ulteriormente complicato dall'eventuale necessità di attivare meccanismi di rappresentazione successoria (artt. 467 ss. c.c.) e dall'applicazione delle norme in materia di responsabilità genitoriale.

Profili operativi per il professionista

Sul piano operativo, il comma 229 non genera adempimenti diretti per i singoli destinatari delle prestazioni, ma comporta un incremento delle risorse disponibili per i programmi di sostegno. Per i professionisti che assistono familiari di vittime di femminicidio o crimini domestici, è rilevante: (i) verificare la possibilità di accesso agli aiuti economici previsti dall'art. 105-bis del D.L. 34/2020 e dalla normativa correlata; (ii) coordinare gli aiuti con i benefici previsti dalla L. 4/2018 (borse di studio, esoneri contributivi, agevolazioni); (iii) presidiare le vicende successorie e di tutela del minore, anche in funzione delle previsioni in materia di indegnità a succedere; (iv) verificare l'eventuale costituzione di parte civile nel procedimento penale e l'attivazione del Fondo di rotazione per il risarcimento delle vittime dei reati violenti ex L. 7 luglio 2016, n. 122.

Considerazioni di sistema

L'incremento finalizzato del Fondo per le pari opportunità conferma l'attenzione del legislatore al fenomeno dei femminicidi e alle ricadute sui familiari delle vittime, in coerenza con il quadro penalistico rafforzato e con gli strumenti civilistici di tutela del minore. La stabilizzazione delle risorse a regime (4 milioni annui dal 2028) consente di programmare interventi di durata pluriennale, superando la logica emergenziale che spesso caratterizza tali finanziamenti. Il professionista deve monitorare le modalità di erogazione, anche attraverso bandi e graduatorie, e l'eventuale coordinamento con il Fondo di rotazione di cui alla L. 122/2016.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 105-bis del D.L. 34/2020?

L'art. 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio), disciplina interventi di sostegno per gli orfani di crimini domestici e, in particolare, di femminicidio. La norma costituisce un tassello del sistema di tutela e sostegno predisposto dall'ordinamento per le vittime indirette dei reati di violenza domestica, ovvero i figli minorenni o non autosufficienti delle vittime, che si trovano nella condizione di aver perso uno o entrambi i genitori a causa di un crimine domestico. L'incremento finanziario disposto dal comma 229 della LB 2026 ha lo scopo di rafforzare le risorse destinate a tali programmi di sostegno, con una traiettoria pluriennale articolata.

Qual è la dinamica finanziaria dell'incremento?

Gli importi sono articolati su più annualità: 5,5 milioni di euro per il 2026; 9 milioni di euro per il 2027; 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 (incremento strutturale). La dinamica iniziale segnala probabilmente l'avvio di interventi straordinari di natura una tantum o di completamento di programmi già in corso, con una stabilizzazione successiva su una dotazione strutturale di 4 milioni annui. La differenza tra il picco del 2027 (9 milioni) e il regime stabile dal 2028 (4 milioni) si attesta a 5 milioni annui, importo significativo che presumibilmente copre interventi di natura accelerata. La permanenza del livello base segnala l'intenzione di stabilizzare strutturalmente il sostegno.

Come si coordina la disciplina con la L. 4/2018 sugli orfani di crimini domestici?

La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha introdotto modifiche al codice penale e al codice civile per rafforzare la tutela degli orfani di crimini domestici. In particolare, sono stati previsti benefici economici, esoneri da contribuzione, agevolazioni nell'accesso a borse di studio e percorsi formativi. L'art. 105-bis del D.L. 34/2020 ha implementato e rafforzato tale architettura, prevedendo finanziamenti specifici per programmi di assistenza materiale e psicologica. Il comma 229 della LB 2026 incrementa la dotazione finanziaria del Fondo pari opportunità destinata a tali finalità. Il professionista deve coordinare gli aiuti previsti dai diversi strumenti normativi, verificando la cumulabilità e la corretta attribuzione ai destinatari delle prestazioni.

Quali profili civilistici e successori rilevano nei casi di crimini domestici?

I profili civilistici e successori sono particolarmente complessi. Gli orfani si trovano in situazioni che intersecano questioni di affidamento e protezione del minore (artt. 330 ss. c.c.), tutela e curatela (artt. 343 ss. c.c.), nonché vicende successorie complicate dalla potenziale operatività dell'indegnità a succedere (art. 463 c.c.) nei confronti del genitore reo. Possono inoltre attivarsi meccanismi di rappresentazione successoria (artt. 467 ss. c.c.) e applicarsi le norme in materia di responsabilità genitoriale. Il professionista deve presidiare con attenzione tutti questi aspetti, anche coordinandosi con il curatore speciale del minore eventualmente nominato dal tribunale per i minorenni, e verificare le possibilità di costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del genitore reo.

Qual è il rapporto con il Fondo di rotazione ex L. 122/2016?

La L. 7 luglio 2016, n. 122, ha istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dei reati intenzionali violenti e ai loro superstiti, in attuazione della Direttiva 2004/80/CE. Il Fondo opera in via complementare rispetto agli interventi del Fondo pari opportunità di cui al comma 229 e prevede il pagamento di un'indennità a favore delle vittime di reati violenti, anche in caso di mancata identificazione, irreperibilità o insolvenza dell'autore del reato. Il professionista deve coordinare gli strumenti, verificando la possibilità di accesso a entrambi gli aiuti per le vittime indirette dei crimini domestici, tenendo conto dei diversi presupposti soggettivi e oggettivi e delle modalità di istanza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.