← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 897 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. L’autorizzazione di spesa di cui all’ , èarticolo 2, comma 1-quinquies, della legge 20 dicembre 2012, n. 238 rifinanziata per l’importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

In sintesi

  • Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa ex art. 2, comma 1-quinquies, della L. 238/2012.
  • Importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
  • Destinazione: sostegno alle associazioni di promozione della cultura italiana all'estero.
  • Misura strutturale a regime, non episodica.
  • Slittamento temporale: l'effetto si produce solo dal 2028, non nel 2026 e 2027.
Il quadro normativo

Il comma 897 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-quinquies, della legge 20 dicembre 2012, n. 238. Si tratta di una legge dedicata al sostegno delle associazioni culturali italiane all'estero, soggetti che svolgono attività di promozione della lingua, della cultura e della identità nazionale presso le comunità italiane residenti all'estero e nei Paesi ospitanti.

L'importo e la decorrenza

Il rifinanziamento ammonta a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Si tratta di una previsione strutturale, non one-shot: l'effetto finanziario si produce ogni anno dal 2028 in poi, senza limite temporale. Il differimento al 2028 risponde a esigenze di compatibilità con i saldi di finanza pubblica nel triennio 2026-2028: nel biennio 2026-2027 la spesa è già sostenuta dalle autorizzazioni preesistenti, mentre dal 2028 occorre il rifinanziamento per garantire continuità.

I destinatari: le associazioni di italianità

Le risorse sono destinate alle associazioni culturali italiane all'estero, riconosciute ai sensi della L. 238/2012 e del relativo regolamento attuativo. Si tratta tipicamente di soggetti del Terzo settore o di enti di diritto del Paese ospitante, costituiti da italiani residenti all'estero (espatriati e discendenti) per la promozione della lingua, cultura, tradizioni italiane. I criteri di selezione e le modalità di erogazione dei contributi sono definite con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), che gestisce la materia attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari ex art. 35 del D.Lgs. 18 giugno 2000, n. 105.

Il regime fiscale delle erogazioni

I contributi pubblici erogati alle associazioni rientrano nell'ambito delle erogazioni a fondo perduto in favore di enti senza scopo di lucro. Per le associazioni qualificate come enti del Terzo settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), si applicano le regole speciali sulla deducibilità e sulle attività istituzionali. Per gli enti italiani non commerciali ex art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR (D.P.R. 917/1986), i contributi non concorrono alla formazione del reddito se utilizzati per attività istituzionali. Per i soggetti esteri il regime varia in funzione della legislazione del Paese ospitante, ferma restando l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia (oltre 100 convenzioni vigenti).

Il coordinamento con la rete diplomatico-consolare

L'erogazione dei contributi passa tipicamente attraverso le Ambasciate, i Consolati e gli Istituti Italiani di Cultura, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (riforma degli Istituti Italiani di Cultura) e del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri). Le rappresentanze diplomatiche svolgono funzioni di istruttoria, monitoraggio e rendicontazione, in raccordo con la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del MAECI. Il quadro normativo specifico delle politiche per gli italiani all'estero comprende anche la legge 27 dicembre 2002, n. 286 e successive modificazioni.

La portata della misura nel contesto della LB 2026

L'importo di 1 milione di euro annui è contenuto rispetto alle esigenze complessive del settore, ma significativo perché opera come rifinanziamento strutturale, cioè consolida una linea di sostegno già esistente. Il differimento al 2028 esprime una scelta di gradualità nella programmazione finanziaria. La misura si inserisce nel quadro più ampio degli interventi LB 2026 per la promozione della cultura italiana, della diplomazia culturale e dei rapporti con le comunità italiane all'estero. Le associazioni di italianità svolgono un ruolo strategico di soft power culturale, in coerenza con l'art. 9 della Costituzione (promozione della cultura) e con l'art. 35 della Costituzione (tutela del lavoro italiano all'estero e libertà di emigrazione).

Domande frequenti

A chi spetta il contributo previsto dal comma 897?

Il contributo è destinato alle associazioni culturali italiane all'estero, riconosciute ai sensi della legge 20 dicembre 2012, n. 238 e del relativo regolamento attuativo. Si tratta tipicamente di soggetti del Terzo settore o enti di diritto del Paese ospitante, costituiti da italiani residenti all'estero (espatriati e discendenti italiani), che svolgono attività di promozione della lingua, della cultura e dell'identità italiana. La selezione dei beneficiari e i criteri di erogazione sono definiti con decreto del Ministero degli affari esteri (MAECI), attraverso la rete diplomatico-consolare. Gli Istituti Italiani di Cultura (L. 401/1990) svolgono funzioni di coordinamento. Per accedere ai contributi le associazioni devono essere iscritte negli appositi registri e presentare progetti coerenti con la programmazione MAECI.

Perché il rifinanziamento parte solo dal 2028?

La decorrenza dal 2028 risponde a esigenze di compatibilità con i saldi di finanza pubblica programmati per il triennio 2026-2028. Nel biennio 2026-2027 le associazioni di italianità sono sostenute dalle autorizzazioni di spesa preesistenti, mentre dal 2028 l'esaurimento delle risorse renderebbe necessario il rifinanziamento, qui anticipato dalla LB 2026. Si tratta di una scelta tipica del legislatore di bilancio: programmare il rifinanziamento con anticipo, per garantire continuità alle linee di sostegno già consolidate. L'autorizzazione è strutturale (1 milione di euro annui senza limite temporale) e non episodica, garantendo così certezza programmatica alle associazioni beneficiarie e alle rappresentanze diplomatiche.

Come vengono erogati concretamente i contributi alle associazioni?

L'erogazione passa attraverso la rete diplomatico-consolare italiana all'estero: Ambasciate, Consolati Generali, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. La regia è del MAECI, attraverso la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie. La procedura prevede bandi pubblici o avvisi, con presentazione di progetti culturali da parte delle associazioni; istruttoria della sede diplomatica competente; valutazione comparativa secondo criteri di qualità, impatto culturale e radicamento territoriale; erogazione del contributo previa rendicontazione delle spese sostenute. Il quadro normativo include la legge 22 dicembre 1990, n. 401 (riforma IIC) e il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (ordinamento esteri). I contributi sono soggetti a controlli successivi sulla destinazione delle risorse.

I contributi ricevuti dalle associazioni sono soggetti a tassazione?

Dipende dalla natura giuridica dell'associazione e dal Paese di residenza fiscale. Se l'associazione italiana è un ente non commerciale ex art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR (D.P.R. 917/1986), i contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile quando utilizzati per attività istituzionali (statutarie). Se l'associazione è qualificata come Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), si applicano le regole speciali sulle attività di interesse generale. Per associazioni estere, si applica la legislazione del Paese di residenza, con la mediazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. In ogni caso, le erogazioni a fondo perduto pubblico non rientrano tra le operazioni imponibili IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Quale è il quadro costituzionale di riferimento?

L'intervento si fonda su più norme costituzionali. L'art. 9, comma 1, della Costituzione affida alla Repubblica la promozione dello sviluppo della cultura, principio che include la cultura italiana all'estero come componente identitaria. L'art. 35, comma 4, riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all'estero. L'art. 48, comma 3, prevede la rappresentanza politica degli italiani all'estero attraverso la circoscrizione estero. L'art. 22 della Carta sancisce che nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici, principio che protegge il legame con l'Italia degli emigrati. Le associazioni culturali italiane all'estero attuano concretamente questi principi, mantenendo viva l'identità italiana presso le comunità di emigrati e discendenti. La cura della lingua italiana è ulteriore presidio identitario (art. 6 e art. 9 Cost.).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.