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Comma 666 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 legge 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al primo periodo nonagosto 2013, n. 98, al comma 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse».
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 666): Competenze esclusive statali su sistema tributario e contabile
- Art. 119 Costituzione (comma 666): Rapporti finanziari tra Stato ed enti pubblici
- Art. 1 DPR 600/73 Accertamento (comma 666): Riflessi della novella sui flussi contabili e dichiarativi
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Quadro normativo
Il comma 666 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 inserisce in coda al comma 7 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, due periodi di chiusura: il primo stabilisce che le disposizioni del primo periodo del comma 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026; il secondo esclude espressamente il rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse. L'articolo 56-bis del DL 69/2013 disciplina meccanismi di natura contabile-finanziaria tra Stato ed enti coinvolti nel sistema dei trasferimenti e dei fondi perequativi.
La portata temporale della novella
La modifica risponde a esigenze di certezza temporale: identifica un nuovo dies a quo (1° gennaio 2026) per l'applicazione della disciplina del primo periodo del comma 7, evitando contestazioni sull'efficacia di previsioni transitorie o sovrapposte. La precisazione è coerente con il principio di certezza del diritto e con la regola dell'efficacia prospettica delle norme tributarie (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente, ove applicabile).
La clausola di non rimborso
La seconda parte della novella ha portata sostanziale: esclude espressamente che gli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse possano essere oggetto di restituzione. La previsione rafforza la cristallizzazione delle posizioni già definite e blocca eventuali pretese restitutorie, qualunque sia la base di tali pretese (errore, illegittimità sopravvenuta, mutamento di indirizzo interpretativo). La tecnica è analoga a quella utilizzata in altre disposizioni di bilancio per evitare contenzioso seriale di natura contabile.
Profili di legittimità costituzionale
La clausola di non rimborso è coerente con l'articolo 81 della Costituzione (equilibrio di bilancio) e con il principio di razionalità ex articolo 3 della Costituzione, in quanto evita che modifiche prospettiche generino effetti restitutori non sostenibili sul piano della finanza pubblica. La giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto la legittimità di norme di tale tenore, purché non incidano su situazioni già consolidate da giudicato o da titolo esecutivo. La cornice rimane quella dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sistema tributario e contabile statale).
Implicazioni operative per gli operatori
Gli enti e i soggetti destinatari della disciplina dell'articolo 56-bis del DL 69/2013 devono prendere atto del nuovo termine di decorrenza e organizzare la contabilità di conseguenza, evitando di rivendicare restituzioni su annualità pregresse. Sotto il profilo contabile, l'effetto della novella è di chiusura definitiva delle posizioni passate. Per i soggetti potenzialmente lesi resta la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi al giudice ordinariamente competente, ferma restando la presunzione di legittimità della legge.
Coordinamento con il sistema tributario e di bilancio
La disposizione si raccorda al sistema generale del bilancio dello Stato di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e al complesso di norme che presiedono ai rapporti finanziari tra Stato ed enti pubblici. Per le imprese eventualmente coinvolte come sostituti d'imposta o come operatori contabili, restano fermi gli obblighi del D.P.R. 600/1973 (Accertamento) e del D.P.R. 633/1972 (TUIVA), nella misura in cui i meccanismi del comma 7 dell'articolo 56-bis interferiscano con le posizioni IVA e con gli adempimenti dichiarativi.
Domande frequenti
Cosa cambia in concreto dal 1° gennaio 2026?
Dal 1° gennaio 2026 si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 56-bis del DL 69/2013 (conv. L. 98/2013). La novella del comma 666 della Legge di Bilancio 2026 fissa il nuovo dies a quo, evitando incertezze interpretative sulla data di efficacia. Per gli operatori destinatari significa adeguare la propria contabilità e i propri flussi finanziari alla disciplina del primo periodo a partire da tale data, mentre per le annualità precedenti vale la regola di chiusura definitiva. La precisazione temporale ha la funzione di evitare contenzioso sull'efficacia delle modifiche.
Sono ammessi rimborsi sugli importi versati in passato?
No. Il comma 666 esclude espressamente che si dia luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse. Si tratta di una clausola di cristallizzazione delle posizioni passate, intesa a evitare che la nuova disciplina possa essere invocata per fondare pretese restitutorie. La clausola è di carattere sostanziale e si applica a tutti i soggetti potenzialmente interessati, indipendentemente dalla base teorica della pretesa restitutoria. Eventuali contenziosi pendenti dovranno essere riletti alla luce della nuova disposizione, che opera come ius superveniens.
La clausola di non rimborso è conforme alla Costituzione?
La clausola di non rimborso è in linea di principio compatibile con la Costituzione, in quanto risponde a esigenze di equilibrio di bilancio (articolo 81 Cost.) e di certezza dei rapporti contabili (principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.). La giurisprudenza costituzionale ha più volte ammesso clausole analoghe, purché non incidano su situazioni già consolidate da giudicato. Il limite costituzionale si pone nel divieto di toccare diritti soggettivi già riconosciuti da sentenze definitive, mentre è tendenzialmente legittima la chiusura di posizioni amministrative non ancora definite o di pretese astratte. Spetterà al giudice valutare caso per caso.
Quali soggetti sono interessati dalla disciplina dell'articolo 56-bis?
L'articolo 56-bis del DL 69/2013 disciplina meccanismi contabili-finanziari tra Stato ed enti, spesso connessi ai trasferimenti o ai fondi perequativi. La platea dei soggetti varia a seconda del periodo cui ci si riferisce, in quanto la disposizione è stata oggetto di stratificazione normativa. Per identificare con precisione i soggetti destinatari della disciplina al 1° gennaio 2026 occorre fare riferimento al testo consolidato dell'articolo 56-bis come risulta dalle successive modifiche. La novella del comma 666 della LB 2026 incide sull'aspetto temporale e sulla chiusura delle annualità pregresse, lasciando inalterato il campo soggettivo.
Quali tutele restano per chi si ritiene leso?
I soggetti che si ritengano lesi dalla disciplina possono sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi al giudice ordinariamente competente, secondo le regole del giudizio incidentale di cui alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e alla legge 11 marzo 1953, n. 87. La presunzione di legittimità della legge resta ferma fino alla pronuncia della Corte costituzionale. Sul piano amministrativo, eventuali atti applicativi della disciplina sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo nei termini di legge, fatta salva la verifica della giurisdizione in concreto. Le pretese restitutorie su annualità pregresse restano però escluse dall'espressa previsione.