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Comma 437 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 legge , le parole: «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «di26 aprile 2012, n. 44 importo unitario non inferiore a euro 5.000».
Norme modificate da questi commi
- Art. 29 DPR 600/73 Accertamento (comma 437): Avviso di accertamento esecutivo e formazione del titolo affidato alla riscossione
- Art. 43 DPR 600/73 Accertamento (comma 437): Termini di decadenza dell’accertamento sui carichi da riscuotere
- Art. 63 CCII (comma 437): Transazione fiscale per i soggetti in crisi con carichi sotto la nuova soglia
- Art. 53 Costituzione (comma 437): Principio di capacità contributiva applicato alla razionalizzazione della riscossione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento normativo
Il comma 437 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) opera una modifica testuale all’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La modifica riguarda l’importo unitario minimo dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) per l’applicazione di una specifica disciplina di gestione semplificata: la soglia passa da 1.000 a 5.000 euro. Si tratta di un intervento puntuale ma significativo perché incide sul perimetro applicativo della norma originaria e sulle prassi di gestione del magazzino della riscossione.
La cornice della L. 44/2012 e la gestione dei piccoli carichi
L’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 16/2012 si inserisce nel filone normativo che ha cercato di gestire le inefficienze del sistema della riscossione coattiva, in particolare il problema dei carichi di modesto importo che generano costi di gestione sproporzionati rispetto al gettito atteso. La norma originaria fissava a 1.000 euro la soglia minima dei carichi su cui operare una determinata procedura semplificata di gestione. Il legislatore del 2026 ha ritenuto adeguato innalzare la soglia a 5.000 euro, allineando il regime alla soglia di accesso ad altre misure di favore (rateazione, definizioni agevolate) e tenendo conto dell’evoluzione del valore reale della moneta dal 2012.
Coordinamento con la riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024)
L’innalzamento della soglia va letto nel quadro della riforma della riscossione attuata con il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. Il D.Lgs. 110/2024 ha introdotto il principio del discarico automatico delle quote non riscosse entro un determinato lasso temporale dall’affidamento, superando la storica permanenza nel magazzino di AdER di carichi di modestissimo importo o di soggetti incapienti. L’innalzamento della soglia del comma 437 a 5.000 euro è coerente con questa logica: per i carichi di piccolo importo si privilegia la rapida definizione (con discarico, con rateazione semplificata o con definizione agevolata) rispetto alla coazione individualizzata.
Tecnica della novella e ambito temporale
La modifica utilizza la tecnica della novella per sostituzione di parole: le parole «di importo unitario non inferiore ad euro 1.000» sono sostituite da «di importo unitario non inferiore a euro 5.000». La novella opera sul testo normativo permanentemente. Sul piano temporale, salvo diversa indicazione, le modifiche di disciplina della riscossione operano per i carichi affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della novella (1° gennaio 2026). I carichi già affidati anteriormente continuano a essere regolati dalla disciplina previgente, con possibilità di applicazione delle regole sopravvenute solo se favorevoli al contribuente, secondo i principi generali dell’art. 11 delle preleggi e dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).
Impatto sul contenzioso tributario
L’innalzamento della soglia potrebbe avere effetti indiretti sul contenzioso tributario. I carichi di importo inferiore a 5.000 euro che, per effetto della nuova soglia, escono dal regime semplificato della L. 44/2012 confluiscono nelle ordinarie procedure di riscossione e nelle possibili definizioni agevolate. Per il contribuente cambia il quadro di riferimento: occorrerà verificare in concreto quale procedura risulti più conveniente (rateazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973, definizioni agevolate periodicamente reintrodotte, transazione fiscale ex art. 63 CCII per i soggetti in crisi). Il difensore tributario dovrà quindi conoscere le diverse opzioni e suggerire la più idonea al caso concreto.
Profili tributari e accertativi
La disciplina della riscossione si innesta sul sistema dell’accertamento delle imposte (D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 602/1973 per le imposte sui redditi, D.P.R. 633/1972 per l’IVA). Il momento dell’affidamento del carico ad AdER coincide tipicamente con la formazione del titolo (avviso di accertamento esecutivo ex art. 29 D.L. 78/2010 o ruolo). I termini di prescrizione e decadenza per la riscossione sono quelli dell’art. 25 D.P.R. 602/1973 (notifica della cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di affidamento) e degli artt. 2946 e 2948 del codice civile per la prescrizione. L’innalzamento della soglia non modifica questi termini, ma incide sul regime di gestione interna del carico.
Impatto operativo per AdER e per il bilancio dello Stato
Per AdER l’innalzamento della soglia comporta la necessità di aggiornare le procedure interne di classificazione e gestione dei carichi. I carichi sotto soglia confluiscono nei regimi standard di gestione del magazzino, con potenziale aumento del tasso di stralcio per anti-economicità ai sensi delle norme che disciplinano il discarico. Sul piano del bilancio dello Stato, l’effetto netto dipende dal mix concreto: a fronte di un’eventuale riduzione del gettito da riscossione spontanea, la semplificazione gestionale dovrebbe ridurre i costi operativi e migliorare la qualità del magazzino.
Considerazioni conclusive
Il comma 437 è un’ordinaria operazione di manutenzione normativa coerente con la riforma generale della riscossione. L’innalzamento della soglia da 1.000 a 5.000 euro testimonia la presa d’atto che la disciplina del 2012 era ormai inadeguata e che il regime di gestione semplificata deve operare su carichi di importo significativo per essere effettivamente utile alla riscossione.
Domande frequenti
Da quando opera la nuova soglia di 5.000 euro?
La modifica del comma 437 opera dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. Salvo diverse indicazioni nella disciplina di dettaglio, l’innalzamento della soglia si applica ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere da tale data. I carichi già affidati anteriormente al 2026 continuano a essere regolati dalla disciplina previgente, salvo applicazione delle regole sopravvenute solo se favorevoli al contribuente in base ai principi generali dell’art. 11 delle preleggi e dello Statuto del contribuente (L. 212/2000). I contribuenti che ricevono cartelle relative a ruoli affidati nel 2025 o anni precedenti devono quindi fare riferimento alla soglia di 1.000 euro originaria per valutare l’applicabilità del regime ex art. 3, c. 2-bis, D.L. 16/2012.
Quale è il contesto della disciplina ex art. 3, c. 2-bis, D.L. 16/2012?
L’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 16/2012, convertito dalla L. 44/2012, fa parte di un pacchetto di misure di razionalizzazione della riscossione coattiva. La disposizione fissa una soglia di importo unitario minimo del carico al di sopra della quale opera una specifica disciplina di gestione. Il legislatore del 2012 aveva fissato la soglia a 1.000 euro, considerando antieconomica la gestione dei carichi di importo inferiore. Negli anni successivi la disciplina si è intrecciata con le periodiche definizioni agevolate (rottamazioni) e con la riforma della riscossione attuata con il D.Lgs. 110/2024, che ha introdotto il principio del discarico automatico delle quote non riscosse entro un determinato lasso temporale. L’innalzamento a 5.000 euro deve essere letto in questo quadro evolutivo.
Come si coordina la modifica con la rottamazione e con il discarico automatico?
L’innalzamento della soglia del comma 437 si combina con le altre misure di gestione del magazzino della riscossione: le definizioni agevolate periodicamente reintrodotte dal legislatore consentono al contribuente di chiudere le pendenze a condizioni vantaggiose; il discarico automatico introdotto dal D.Lgs. 110/2024 ridimensiona la permanenza dei carichi non riscossi nel magazzino di AdER. Per i carichi di piccolo importo (sotto 5.000 euro) il combinato disposto delle misure favorisce un esito alternativo alla coazione individualizzata: definizione agevolata, rateazione, discarico per anti-economicità o decorrenza dei termini. Il difensore tributario deve quindi consigliare il contribuente sulla strategia più conveniente in concreto, tenendo conto della consistenza patrimoniale e della situazione complessiva del soggetto.
Quali norme generali della riscossione restano applicabili?
L’intero impianto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sulla riscossione delle imposte sui redditi resta applicabile, integrato dalle modifiche del D.Lgs. 110/2024. Restano in particolare operativi: l’art. 25 sui termini di notifica della cartella di pagamento, l’art. 19 sulla rateazione, gli artt. 49 e seguenti sull’espropriazione forzata, gli artt. 76 e seguenti sull’ipoteca e il fermo. Per i tributi diversi dalle imposte sui redditi (IVA, imposte indirette, tributi locali) si applicano le rispettive discipline speciali. Sul fronte delle prescrizioni si applicano gli artt. 2946 e 2948 del codice civile in base alla natura del credito, con la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e della Corte costituzionale sul punto. Il comma 437 incide solo sul perimetro applicativo dell’art. 3, c. 2-bis, D.L. 16/2012, senza modificare l’architettura generale.
L’innalzamento della soglia avvantaggia o penalizza i contribuenti?
L’effetto dipende dal contenuto sostanziale della disciplina di cui all’art. 3, c. 2-bis, D.L. 16/2012, che il comma 437 non modifica. In termini generali, l’innalzamento della soglia restringe il perimetro applicativo del regime particolare: i carichi di importo compreso tra 1.000 e 5.000 euro escono dal regime e rientrano nella disciplina ordinaria. A seconda che il regime ex art. 3, c. 2-bis sia favorevole o sfavorevole al contribuente, l’esclusione comporterà un peggioramento o un miglioramento della posizione. In ogni caso il contribuente conserva la facoltà di accedere alle ordinarie procedure di rateazione (art. 19 D.P.R. 602/1973), alle eventuali definizioni agevolate previste da norme speciali e, per i soggetti in crisi, alla transazione fiscale ai sensi dell’art. 63 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019).