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Comma 431 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’ .articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Norme modificate da questi commi
- Art. 102 TUIR (comma 431): Regole generali sull’ammortamento dei beni materiali su cui si innesta la maggiorazione del costo
- Art. 103 TUIR (comma 431): Ammortamento dei beni immateriali e applicabilità della maggiorazione su software innovativi
- Art. 88 TUIR (comma 431): Sopravvenienze attive da contributi pubblici incidenti sulla base di calcolo al netto
- Art. 43 DPR 600/73 Accertamento (comma 431): Termini di accertamento entro i quali conservare la documentazione probatoria del cumulo
- Art. 22 DPR 600/73 Accertamento (comma 431): Obblighi di tenuta delle scritture contabili rilevanti per la prova della base agevolabile
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento normativo
Il comma 431 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) definisce le regole di cumulo del beneficio fiscale previsto dal comma 427 (maggiorazione del costo degli investimenti in innovazione, da interpretare alla luce della disciplina del citato comma) con altre agevolazioni nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi. La disposizione esprime tre principi fondamentali: la cumulabilità di base è ammessa; il sostegno complessivo non può coprire le medesime quote di costo né superare il costo effettivamente sostenuto; la base di calcolo della maggiorazione va depurata dalle altre sovvenzioni già percepite. Un quarto principio, di natura sostanziale, esclude tassativamente il cumulo con la disciplina di Transizione 5.0 di cui all’art. 1, comma 446, della L. 207/2024.
Il principio del divieto di doppio finanziamento
La struttura del comma 431 ricalca il principio europeo del divieto di doppio finanziamento, oggi codificato negli artt. 188-190 del Regolamento finanziario UE 2018/1046 e ribadito nella disciplina del PNRR (artt. 9 del Regolamento UE 2021/241). Il principio è chiaro: una stessa quota di costo non può essere finanziata più volte. Le regole del comma 431 traducono questo principio in modalità operative: il cumulo è possibile, ma solo a condizione che le agevolazioni insistano su quote distinte del medesimo investimento (per esempio, una agevolazione finanzia il 30 per cento del costo, un’altra finanzia un ulteriore 20 per cento sulla quota residua) e che la somma dei sostegni non superi il costo complessivo sostenuto.
La regola della base di calcolo al netto
L’assunzione della base di calcolo della maggiorazione al netto delle altre sovvenzioni ricevute per i medesimi costi ammissibili è il fulcro operativo della norma. In pratica, se l’impresa ha già ricevuto contributi a fondo perduto o crediti d’imposta su una quota dell’investimento, la maggiorazione si applicherà solo alla parte residua del costo. La formulazione è coerente con la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate sui crediti d’imposta per investimenti, che ha sempre richiesto la determinazione del costo agevolabile al netto dei contributi pubblici (Circolare 8/E del 2019 sul credito d’imposta beni strumentali e successive prassi sui crediti d’imposta Transizione 4.0).
L’esclusione del cumulo con Transizione 5.0
L’ultimo periodo del comma 431 introduce un’esclusione tassativa: la maggiorazione del comma 427 non si applica agli investimenti che beneficiano dell’art. 1, comma 446, della L. 207/2024, cioè del piano Transizione 5.0. La ratio è evidente: Transizione 5.0 è già una misura di particolare intensità (con maggiorazioni per riduzione dei consumi energetici), e il cumulo con un’ulteriore maggiorazione costituirebbe sovracompensazione. L’esclusione opera a monte: non si tratta di una regola di cumulo, ma di un’incompatibilità tra discipline. L’impresa che ha aderito a Transizione 5.0 non può in alcun modo accedere alla maggiorazione del comma 427 per quegli investimenti.
Disciplina degli aiuti di Stato
Sul piano del diritto UE, le agevolazioni a contenuto fiscale ai sensi del comma 427 e le regole di cumulo del comma 431 si inquadrano nella disciplina degli aiuti di Stato e, ove rilevante, nei limiti previsti dal Regolamento UE 651/2014 (GBER), dal Quadro Temporaneo di crisi e transizione e dalle norme de minimis del Regolamento UE 2023/2831. Il superamento dei massimali di intensità previsti dai regolamenti di esenzione comporta l’illegittimità dell’aiuto e l’obbligo di recupero, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento UE 2015/1589.
Profili fiscali della maggiorazione
La maggiorazione del costo opera tipicamente come deduzione fiscale extra-contabile: aumenta la base ammortizzabile o deducibile ai fini IRES e IRPEF, riducendo il reddito imponibile dell’esercizio o degli esercizi successivi (a seconda della tecnica scelta dal legislatore: super-ammortamento, deduzione una tantum, credito d’imposta). Le regole generali sulla deducibilità degli ammortamenti restano quelle degli artt. 102 e 103 TUIR per beni materiali e immateriali. La maggiorazione, in quanto componente negativa di natura fiscale, non incide sul costo civilistico e non altera l’ammortamento di bilancio.
Adempimenti documentali
Per beneficiare della maggiorazione del comma 427 nel rispetto delle regole di cumulo del comma 431, l’impresa deve mantenere documentazione idonea a dimostrare: (a) i costi sostenuti per gli investimenti in innovazione, distinti per fattura e per componente; (b) le altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi; (c) il calcolo della base agevolata al netto delle sovvenzioni. La perizia tecnica o l’attestazione di conformità, ove previste dalla disciplina del comma 427, devono evidenziare la corretta applicazione delle regole di cumulo. La conservazione documentale segue le regole dell’art. 22 del D.P.R. 600/1973 sulle scritture contabili obbligatorie e dei termini di accertamento dell’art. 43 del D.P.R. 600/1973.
Considerazioni conclusive
Il comma 431 fornisce un quadro chiaro per la corretta convivenza tra il beneficio del comma 427 e le altre agevolazioni nazionali ed europee. Le imprese che pianificano investimenti in innovazione devono valutare in anticipo il mix di incentivi disponibili e l’impatto del calcolo al netto sulla base agevolabile. La scelta tra accedere a Transizione 5.0 (esclusa dal cumulo) o utilizzare la maggiorazione del comma 427 va effettuata con un’analisi comparativa.
Domande frequenti
È possibile cumulare il beneficio del comma 427 con altri crediti d’imposta per investimenti?
Sì, ma con limiti precisi. Il comma 431 ammette espressamente la cumulabilità con altre agevolazioni nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno complessivo non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non porti al superamento del costo effettivamente sostenuto. In pratica le agevolazioni devono insistere su quote distinte dell’investimento e la somma dei sostegni non può eccedere il costo. La base di calcolo della maggiorazione del comma 427 va assunta al netto delle altre sovvenzioni già ricevute per i medesimi costi ammissibili. L’unica esclusione assoluta riguarda gli investimenti che beneficiano di Transizione 5.0 ex art. 1, c. 446, L. 207/2024: in tal caso la maggiorazione del comma 427 è del tutto preclusa.
Come si calcola la base agevolabile al netto delle sovvenzioni?
La base di calcolo della maggiorazione del comma 427 si determina sottraendo dal costo ammissibile l’importo delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi. Se per esempio un’impresa sostiene 100 di costo per un investimento e riceve un contributo a fondo perduto di 30, la base agevolabile per la maggiorazione è pari a 70. La maggiorazione del costo opera quindi solo sulla quota residua non coperta da altri aiuti. Il principio è coerente con la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate sui crediti d’imposta per investimenti, che ha sempre richiesto la determinazione del costo agevolabile al netto dei contributi pubblici. La documentazione di supporto (fatture, contratti, perizie tecniche, atti di concessione di altri aiuti) deve essere conservata per i termini ordinari di accertamento.
Perché è escluso il cumulo con Transizione 5.0?
Il piano Transizione 5.0 di cui all’art. 1, comma 446, della L. 207/2024 è già una misura di particolare intensità, costruita per incentivare investimenti con effetti significativi di riduzione dei consumi energetici. L’esclusione del cumulo con la maggiorazione del comma 427 evita la sovracompensazione, in coerenza con il principio europeo del divieto di doppio finanziamento e con i massimali di intensità degli aiuti previsti dal Regolamento UE 651/2014 (GBER). L’esclusione opera a monte: l’impresa che ha aderito a Transizione 5.0 per uno specifico investimento non può in alcun modo applicare la maggiorazione del comma 427 sullo stesso investimento. Per investimenti distinti, l’impresa può scegliere quale incentivo utilizzare in base alla convenienza economica complessiva.
Quale è il rapporto tra le regole di cumulo nazionali e il diritto UE sugli aiuti di Stato?
Le regole del comma 431 traducono in disciplina nazionale principi già consolidati nel diritto UE. Il divieto di doppio finanziamento è codificato negli artt. 188-190 del Regolamento finanziario UE 2018/1046 e ribadito dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241 sul PNRR. La disciplina europea degli aiuti di Stato (Regolamento UE 651/2014 GBER, Quadro Temporaneo, Regolamento de minimis UE 2023/2831) fissa massimali di intensità che non possono essere superati neanche per effetto di cumuli interni nazionali. Il superamento dei massimali comporta illegittimità dell’aiuto e obbligo di recupero ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento UE 2015/1589. Le imprese devono quindi verificare il rispetto sia delle regole interne sia dei vincoli UE prima di applicare la maggiorazione.
Quali documenti deve conservare l’impresa per dimostrare il rispetto del comma 431?
L’impresa deve mantenere documentazione idonea a tracciare in modo verificabile: i costi sostenuti per gli investimenti in innovazione, distinti per fattura, per componente e per cespite; le altre sovvenzioni, contributi o agevolazioni ricevuti per i medesimi costi (atti di concessione, decreti, comunicazioni di credito d’imposta); il calcolo della base agevolabile della maggiorazione al netto delle sovvenzioni; eventuali perizie tecniche o attestazioni di conformità richieste dalla disciplina sostanziale del comma 427. La conservazione segue i termini ordinari delle scritture contabili obbligatorie (art. 22 D.P.R. 600/1973) e si estende fino alla decadenza dei poteri di accertamento (art. 43 D.P.R. 600/1973). In caso di contestazione l’onere della prova della corretta applicazione delle regole di cumulo grava sull’impresa beneficiaria.