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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 119 modifica il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TU accise) con incrementi pluriennali per gli anni 2026, 2027 e 2028 dell'accisa specifica su sigarette, trinciato, sigari, prodotti da inalazione senza combustione e liquidi da inalazione.
  • È introdotto un nuovo calendario di versamento dell'accisa con scadenze speciali per luglio e dicembre, derogando al versamento unitario dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
  • Il comma 120 impone obblighi di etichettatura dei prodotti contenenti nicotina dell'art. 62-quater.1 del TU accise: ingredienti, dose, avvertenze d'uso e sanitarie.
  • Il comma 121 fissa standard di sicurezza: chiusura a prova di bambino certificata ISO 8317 e limite massimo di 16,6 mg di nicotina per singolo involucro.
  • È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti del comma 1 dell'art. 62-quater.1, con sanzioni amministrative da 30.000 a 150.000 euro per fabbricanti e importatori.
  • Le disposizioni di alcune lettere (b, e, f) si applicano ai prodotti immessi in consumo dal 1° gennaio 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 119-121 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, con effetti pluriennali fino al 2028.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per contenuto e modalità delle comunicazioni trimestrali tra depositi autorizzati. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al , sono apportate le seguentidecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 modificazioni: a) all’articolo 39-octies: 1) al comma 3, lettera a), le parole da: «per l’anno 2023» fino a: «29,50 per 1.000 sigarette» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, in 32 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 38,50 euro per 1.000 sigarette»; 2) al comma 5: 2.1) alla lettera b), le parole: «euro 37 il chilogrammo convenzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2026, euro 47 il chilogrammo convenzionale, per l’anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall’anno 2028, euro 51 il chilogrammo convenzionale»; 2.2) alla lettera c), le parole da: «euro 140» fino a: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 161,50 il chilogrammo per l’anno 2026, euro 165,50 il chilogrammo per l’anno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028»; 3) al comma 6, le parole da: «, per l’anno 2023» fino a: «a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a un importo specifico fisso per unità di prodotto determinato, per l’anno 2026, in 216 euro per 1.000 sigarette, per l’anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette»; b) all’articolo 39-decies, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i tabacchi lavorati immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’ »;articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 c) all’articolo 39-terdecies, comma 3, le parole da: «trenta per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «40,50 per cento per l’anno 2026, al 41 per cento per l’anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall’anno 2028»; d) all’articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole da: «, rispettivamente, al quindici per cento» fino a: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l’anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l’anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall’anno 2028»; e) all’articolo 62-quater, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. Per i prodotti di cui al comma 1-bis immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’articolo 17 del decreto »;legislativo 9 luglio 1997, n. 241 f) all’articolo 62-quater, comma 4, le parole: «Con determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-quater, con determinazione»; g) all’articolo 62-quater.1: 1) al comma 9-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate, in forma telematica, con cadenza trimestrale, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni»; 2) al comma 12, il secondo periodo è soppresso; 3) dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti: «13-bis.

1. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l’articolo 102 del , convertito, con modificazioni, dalla .decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 legge 13 ottobre 2020, n. 126 13-bis.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all’importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.

000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000»; h) all’allegato I, voce: «Tabacchi lavorati»: 1) alla lettera b), le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento per l’anno 2026, 27,5 per cento per l’anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall’anno 2028»; 2) alla lettera c), le parole: «49,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «49,23 per cento per l’anno 2026, 48,50 per cento per l’anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall’anno 2028»; 3) alla lettera d), le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60,7 per cento per l’anno 2026, 60,9 per cento per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall’anno 2028». . Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al , devono riportare i seguenti elementi:decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 a) informazioni sugli ingredienti; b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro; c) avvertenze d’uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»; d) le seguenti avvertenze sanitarie: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto superiore di sanità» e «Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari». Alla collocazione delle avvertenze sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all’ .articolo 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 . I prodotti di cui al comma 120 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e di manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg.

Inquadramento generale

Il blocco normativo composto dai commi 119, 120 e 121 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) rappresenta uno degli interventi più corposi in materia di fiscalità sui tabacchi degli ultimi anni. La disciplina interviene a tutto campo sul Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), incrementando le aliquote di accisa su sigarette, tabacchi trinciati, sigari, sigaretti, tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti contenenti nicotina, con un calendario pluriennale che dispiega effetti fino al 2028. Accanto alla manovra fiscale, i commi 120 e 121 introducono un quadro regolatorio rafforzato per i prodotti del nuovo comparto della nicotina senza tabacco, con prescrizioni di etichettatura, standard di sicurezza e divieti di vendita a distanza che hanno chiara finalità di tutela della salute pubblica.

L'architettura degli aumenti di accisa - sigarette

La lettera a) del comma 119 modifica l'art. 39-octies del TUA, che disciplina la struttura dell'accisa sulle sigarette. La componente specifica passa dai 29,50 euro per 1.000 sigarette del regime previgente a 32 euro per il 2026, 35,50 euro per il 2027 e 38,50 euro per il 2028. Cresce parallelamente l'onere fiscale minimo (comma 6 dell'art. 39-octies) che passa a 216 euro per 1.000 sigarette nel 2026, 221 nel 2027 e 227 dal 2028. Sono ritoccati anche i parametri dell'allegato I del TUA, voce «Tabacchi lavorati»: la componente ad valorem della sigaretta sale al 27 per cento per il 2026, 27,5 per il 2027 e 28 per cento dal 2028 (lettera b), mentre l'incidenza fiscale minima è armonizzata su nuovi valori (lettere c e d).

Trinciato, sigari e prodotti da inalazione

L'art. 39-octies, comma 5, lettera b) vede l'aliquota sul trinciato per sigarette passare da 37 a 47 euro/kg convenzionale nel 2026, 49 nel 2027 e 51 dal 2028. La lettera c) del medesimo comma alza l'accisa sui sigari/sigaretti rispettivamente a 161,50, 165,50 e 169,50 euro/kg negli anni considerati. Per i prodotti da inalazione senza combustione, il comma 119 lettera c) modifica l'art. 39-terdecies, comma 3, alzando l'aliquota dal 30 per cento al 40,50 per cento per il 2026, 41 per cento per il 2027 e 42 per cento a decorrere dal 2028.

I liquidi da inalazione (sigaretta elettronica)

La lettera d) modifica l'art. 62-quater, comma 1-bis, sui liquidi da inalazione: l'aliquota sale al 18 e 13 per cento per il 2026 (a seconda della categoria), al 20 e 15 per cento per il 2027 e al 22 e 17 per cento dal 2028. Si tratta di un incremento significativo che riflette la scelta di policy di equiparare progressivamente la fiscalità dei nuovi prodotti a quella dei tabacchi tradizionali.

Il calendario dei versamenti

La lettera b) del comma 119 modifica l'art. 39-decies, comma 3, del TUA introducendo un nuovo calendario di versamento dell'accisa sui tabacchi lavorati: regola generale entro il giorno 16 del mese successivo all'immissione in consumo; per luglio versamento entro il 20 agosto; per immissioni dal 1° al 15 dicembre versamento entro il 27 dicembre dello stesso mese, con esplicita esclusione del versamento unitario dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Una disciplina analoga è introdotta dalla lettera e) per i prodotti contenenti nicotina dell'art. 62-quater.1, con un nuovo comma 3-quater. La modifica risponde a esigenze di cassa per l'erario (anticipo versamenti di fine anno) e di tracciabilità.

I prodotti contenenti nicotina - regime regolatorio

I commi 120 e 121 affrontano il segmento più innovativo del settore: i prodotti contenenti nicotina senza tabacco di cui all'art. 62-quater.1 TUA, includendo bustine orali (pouches), inhalable e altri formati che hanno conquistato negli ultimi anni quote di mercato significative. Il comma 120 impone requisiti dettagliati di etichettatura: informazioni sugli ingredienti, dose di nicotina per involucro, avvertenze d'uso («tenere fuori dalla portata dei bambini»), avvertenze sanitarie obbligatorie sul rischio di dipendenza e controindicazioni per ipertesi e cardiopatici, con indicazione del numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità. Le modalità di apposizione richiamano l'art. 21, comma 9, lettera d), del D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, che recepisce la direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco.

Sicurezza del prodotto e divieto di vendita a distanza

Il comma 121 stabilisce due requisiti di product safety: chiusura a prova di bambino e di manomissione certificata ISO 8317 (Child Resistant Packaging) e limite massimo di 16,6 mg di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo. La lettera g) del comma 119, modificando l'art. 62-quater.1 TUA, introduce un divieto assoluto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti contenenti nicotina ai consumatori che acquistano nel territorio italiano. Le sanzioni sono pesanti: per fabbricanti e importatori 30.000-150.000 euro, per distributori e rivenditori 500-5.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Il rinvio all'art. 102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) consente l'inibizione tecnica dei siti che offrono in violazione.

Tracciabilità e comunicazioni

La lettera g) del comma 119 introduce inoltre, al comma 9-ter dell'art. 62-quater.1, l'obbligo di comunicare trimestralmente in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) le spedizioni tra depositi autorizzati, con indicazione di quantità e tipologia. Una determinazione del direttore ADM stabilirà contenuto e modalità di trasmissione. L'obiettivo è rafforzare la tracciabilità lungo la filiera e contrastare il mercato illegale, in coerenza con la direttiva 2014/40/UE e con il Protocollo OMS per l'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco.

Profili costituzionali

L'intervento si inserisce nel quadro dell'art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa economica privata) che può essere limitata da ragioni di utilità sociale, salute e sicurezza. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto al legislatore ampia discrezionalità nel disciplinare la fiscalità dei beni voluttuari, in particolare quelli nocivi alla salute, in coerenza con gli artt. 32 (tutela della salute) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione. Il sistema delle accise armonizzate trova fondamento anche nella direttiva 2008/118/CE (regime generale delle accise) e nella direttiva 2011/64/UE (struttura delle accise sui tabacchi lavorati).

Adempimenti operativi per gli operatori

Gli operatori della filiera devono: (i) aggiornare i sistemi gestionali con le nuove aliquote pluriennali; (ii) ricalibrare il pricing tenendo conto degli incrementi pluriennali; (iii) implementare i nuovi calendari di versamento, in particolare la scadenza del 27 dicembre per le immissioni della prima quindicina; (iv) per i prodotti nicotina, adeguare confezioni, etichette e packaging entro il 1° gennaio 2026 (con la finestra di smaltimento scorte del comma 123); (v) dismettere i canali di vendita a distanza, eventualmente convertendo l'e-commerce in click-and-collect presso punti vendita autorizzati; (vi) predisporre i sistemi di comunicazione trimestrale ad ADM; (vii) curare la formazione del personale di vendita sui nuovi obblighi.

Conseguenze contabili e fiscali per gli operatori

Sul piano del bilancio d'esercizio, gli aumenti pluriennali richiedono una stima accurata dell'impatto sui flussi futuri ai sensi dei principi contabili applicabili (OIC o IFRS). L'imposta di consumo grava sui contribuenti definiti dal TUA (essenzialmente i depositi autorizzati e i destinatari registrati), ma viene economicamente traslata sui consumatori finali. Per le imprese fabbricanti, gli incrementi possono incidere sull'elasticità della domanda e sui volumi: la giurisprudenza europea ha più volte ricordato che gli Stati membri restano liberi di calibrare le accise per scoraggiare i consumi nocivi (Corte di Giustizia UE, in materia di accise armonizzate), purché nel rispetto del principio di proporzionalità e di non discriminazione.

L'impatto IVA e il ruolo del prezzo finale

L'accisa sui tabacchi lavorati è per costruzione un'imposta indiretta che si somma al prezzo al consumo come base imponibile dell'IVA al 22 per cento, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (TUIVA). L'aumento dell'accisa pluriennale produce dunque un effetto cascata: il prezzo finale comprende la nuova accisa più l'IVA calcolata sulla somma di prezzo industriale e accisa, secondo i meccanismi consolidati di formazione del prezzo dei tabacchi lavorati. Le tariffe di vendita al pubblico sono determinate con provvedimento ADM su istanza dei fabbricanti e degli importatori, sulla base della tabella di ripartizione che separa la quota produttore, la quota distributore, la quota rivenditore, l'accisa e l'IVA. La revisione delle tariffe sarà quindi un adempimento tipico del primo trimestre 2026.

I controlli dell'ADM e i poteri ispettivi

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercita i poteri di vigilanza e controllo sulla filiera dei tabacchi e dei prodotti contenenti nicotina ai sensi del TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per i profili tributari connessi. Le nuove comunicazioni trimestrali sulle spedizioni tra depositi autorizzati introdotte dalla lettera g) del comma 119 rafforzano la capacità di analisi del rischio: l'incrocio con i dati di immissione in consumo permette di individuare anomalie nei flussi. Le sanzioni amministrative sono modulate, da 30.000 a 150.000 euro per fabbricanti e importatori e da 500 a 5.000 euro per distributori e rivenditori, ma resta salva l'autonomia delle ipotesi penali quando la condotta integra reati di contrabbando o frode tributaria del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 e del codice penale.

Le criticità interpretative aperte

L'attuazione del comma 119, lettera g), pone alcuni interrogativi che la prassi dovrà sciogliere. Il primo riguarda la nozione di vendita a distanza: la giurisprudenza europea ha già affrontato il tema (la Corte di Giustizia UE ha rinviato alla definizione del Codice del consumo recepito dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ma resta da definire il confine con le forme di vendita assistita a domicilio o di consegna su ordinazione effettuata in negozio. Il secondo riguarda la portata della certificazione ISO 8317: il riferimento allo standard internazionale impone l'adesione alla procedura di test riconosciuta, ma occorrerà chiarire se è ammessa una certificazione equivalente da parte di organismi accreditati. Il terzo riguarda i prodotti già immessi in consumo: il comma 124 fissa l'efficacia di alcune disposizioni al 1° gennaio 2026 ma il regime transitorio del comma 123 sulle scorte non è temporalmente illimitato e richiederà un'interpretazione coordinata.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Il fabbricante di prodotti nicotina che pianifica il 2026

La Alfa S.r.l., con sede in Lombardia, produce e distribuisce bustine orali contenenti nicotina (pouches) commercializzate in Italia tramite circa 4.000 tabaccherie e un proprio e-shop dedicato. Il direttore generale convoca una riunione con il consulente fiscale Tizio per pianificare gli adempimenti del 2026. Tizio illustra i tre fronti di intervento. Sul piano fiscale, dal 1° gennaio 2026 le aliquote dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del TUA salgono al 18 e 13 per cento (a seconda della categoria di prodotto), con ulteriori incrementi nel 2027 e 2028. La Alfa deve quindi rivedere il pricing tenendo conto del nuovo carico fiscale e dell'elasticità della domanda. Sul piano regolatorio, le confezioni devono essere riconvertite entro il 1° gennaio 2026 con le nuove avvertenze del comma 120 (ingredienti, dose, «tenere fuori dalla portata dei bambini», avvertenze sanitarie con numero verde ISS), oltre alla chiusura a prova di bambino certificata ISO 8317 e al limite di 16,6 mg di nicotina per involucro. Tizio raccomanda di avviare immediatamente le commesse al fornitore di packaging, prevedendo però la finestra di smaltimento scorte del comma 123 per i prodotti già giacenti, evitando rese commerciali. Sul piano commerciale, lo shock più rilevante è il divieto di vendita a distanza: la Alfa deve dismettere l'e-shop B2C, mantenendolo solo come canale B2B verso rivenditori autorizzati. Tizio suggerisce di convertire l'e-commerce in modalità click-and-collect presso le tabaccherie partner, riducendo l'impatto sui ricavi. La sanzione amministrativa per fabbricanti che vendono a distanza arriva a 150.000 euro per singolo episodio, oltre a poteri di polizia giudiziaria se la condotta costituisce reato. Tizio predispone infine il sistema di comunicazione trimestrale ad ADM sulle spedizioni tra depositi autorizzati, in attesa della determinazione del direttore che fisserà contenuto e modalità tecniche.

Caso pratico 2 - La tabaccheria che gestisce la transizione

Caio gestisce una tabaccheria di medie dimensioni nel centro di Roma, con un assortimento che comprende sigarette tradizionali, trinciato, sigari e prodotti contenenti nicotina di vari marchi. Si rivolge al commercialista Sempronio per organizzare la gestione fiscale e gestionale del 2026. Sempronio chiarisce che, dal punto di vista di Caio rivenditore, l'accisa è già incorporata nel prezzo di acquisto dai depositi autorizzati: l'impatto sul margine commerciale del rivenditore al dettaglio è quindi indiretto, mediato dal pricing dei fabbricanti. Sempronio raccomanda comunque di aggiornare il software di cassa con le nuove aliquote per evitare errori di rendicontazione. Sul fronte dei prodotti nicotina, la tabaccheria deve verificare con i fornitori che le confezioni siano conformi alle prescrizioni dei commi 120 e 121 entro la data di vendita al consumatore; il comma 123 consente però lo smaltimento delle scorte già giacenti alla data di entrata in vigore della legge, anche se non conformi alle nuove prescrizioni. Caio non vende a distanza, quindi non è toccato dal nuovo divieto, ma Sempronio gli ricorda che, qualora intendesse attivare un servizio di consegna a domicilio, dovrebbe configurarlo come ritiro presso negozio (click-and-collect) per non rientrare nel divieto. Lato fiscale, Sempronio rivede la stima del fatturato 2026 tenendo conto di possibili contrazioni dei volumi sui prodotti più rincarati e raccomanda di diversificare l'assortimento verso prodotti non interessati dagli aumenti pluriennali, anche per stabilizzare il margine di intermediazione.

Domande frequenti

Quali sono gli aumenti effettivi di accisa sulle sigarette dal 2026 al 2028?

Il comma 119, lettera a), modifica l'art. 39-octies del TUA (D.Lgs. 504/1995) prevedendo un incremento pluriennale dell'accisa specifica: si passa dai 29,50 euro per 1.000 sigarette del regime previgente a 32 euro per il 2026, 35,50 euro per il 2027 e 38,50 euro a decorrere dal 2028. Aumenta parallelamente l'onere fiscale minimo (art. 39-octies, comma 6), che sale a 216 euro per 1.000 sigarette nel 2026, 221 nel 2027 e 227 dal 2028. La componente ad valorem (allegato I, voce Tabacchi lavorati) cresce dal 24 al 27 per cento per il 2026, 27,5 per cento per il 2027 e 28 per cento dal 2028. Si tratta di un percorso pluriennale che ha l'effetto di rendere prevedibile l'impatto sui prezzi al consumo.

Cosa cambia nel calendario di versamento delle accise sui tabacchi?

La lettera b) del comma 119 sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'art. 39-decies del TUA. La regola generale resta il versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'immissione in consumo. Sono introdotte due deroghe: per le immissioni del mese di luglio il versamento è spostato al 20 agosto, per quelle del 1°-15 dicembre il versamento è anticipato al 27 dicembre dello stesso mese. In quest'ultimo caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. La medesima disciplina è estesa, con il nuovo comma 3-quater dell'art. 62-quater, ai prodotti contenenti nicotina. Si applicano ai prodotti immessi in consumo dal 1° gennaio 2026.

Quali obblighi di etichettatura impone il comma 120 sui prodotti contenenti nicotina?

Il comma 120 prescrive che le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti dell'art. 62-quater.1 del TUA debbano riportare quattro elementi: informazioni sugli ingredienti; indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro; avvertenze d'uso comprensive della dicitura «tenere fuori dalla portata dei bambini»; avvertenze sanitarie obbligatorie sulla dipendenza e sull'uso fortemente sconsigliato per ipertesi e cardiopatici, con indicazione del numero verde 800554088 dell'Istituto superiore di sanità. Le modalità di collocazione, dimensioni e tipologie testuali delle avvertenze seguono l'art. 21, comma 9, lettera d), del D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, che attua la direttiva 2014/40/UE.

Quali standard tecnici devono rispettare i prodotti contenenti nicotina ai sensi del comma 121?

Il comma 121 fissa due requisiti tecnici cumulativi: il prodotto deve essere dotato di chiusura a prova di bambino e di manomissione, certificata secondo la norma ISO 8317 (Child Resistant Packaging - test di efficacia secondo procedure internazionali); il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non deve superare 16,6 mg. Si tratta di prescrizioni di product safety finalizzate a prevenire l'esposizione accidentale dei minori e a limitare il dosaggio per ridurre il rischio di intossicazione. La commercializzazione di prodotti non conformi è vietata, salva la finestra di smaltimento scorte prevista dal comma 123 per i prodotti già giacenti presso depositi e punti vendita alla data di entrata in vigore della legge.

Quali sanzioni si applicano alla vendita a distanza vietata dei prodotti nicotina?

La nuova disciplina vieta la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti contenenti nicotina dell'art. 62-quater.1, comma 1, del TUA ai consumatori che acquistano nel territorio italiano. Salvo che il fatto costituisca reato, ai fabbricanti e agli importatori che vendono a distanza si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro; ai distributori o rivenditori da 500 a 5.000 euro. Il rinvio all'art. 102 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di inibire tecnicamente i siti web non conformi. Restano fermi i poteri di polizia giudiziaria nei casi in cui la condotta integri ipotesi di reato.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
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Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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