Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Comma 852 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , le parole: «50.000 euro perarticolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

In sintesi

  • Modifica testuale all’art. 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
  • Le parole «50.000 euro per l’anno 2025» sono sostituite da «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
  • Effetto: prorogato di un anno il contributo, replicando l’importo nel 2026.
  • Norma di tecnica legislativa "novella" che non istituisce un fondo autonomo ma rafforza quello preesistente.
  • Continuità di erogazione senza necessità di nuovo decreto attuativo, salvo rinvio espresso al provvedimento già adottato.
Indice dei contenuti

Tecnica della novella e portata della modifica

Il comma 852 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) opera con la tecnica della novella legislativa, sostituendo nel testo dell’art. 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) le parole «50.000 euro per l’anno 2025» con «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026». L’effetto sostanziale è raddoppiare lo stanziamento complessivo, mantenendo invariato l’importo annuale e prorogando di un esercizio la durata della misura. La tecnica della novella, regolata dalla circolare del 20 aprile 2001 sui criteri di redazione degli atti normativi, è preferibile rispetto alla creazione di un nuovo fondo perché preserva l’unità sistematica della disciplina e permette di riutilizzare il decreto attuativo già emanato.

Individuazione del contenuto del comma 758 modificato

Per comprendere la portata del comma 852 occorre risalire al comma 758 dell’art. 1 della L. 207/2024. Si tratta di un contributo di piccola entità (50.000 euro annui) tipicamente riferito a iniziative locali, celebrazioni, supporto a enti culturali o associazioni operanti sul territorio. Senza il testo integrale del comma 758 disponibile in questo contesto, ci si limita a registrare la struttura della modifica e le sue implicazioni operative, rimandando il lettore al testo della L. 207/2024 per il dettaglio sostanziale.

Effetti sul bilancio dello Stato e degli enti beneficiari

L’ampliamento temporale comporta uno stanziamento aggiuntivo di 50.000 euro a valere sul 2026, da coprire nell’ambito delle compensazioni interne della LB 2026. Per gli enti locali beneficiari, l’estensione consente programmazione pluriennale e maggiore certezza operativa: il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull’armonizzazione dei bilanci consente, in presenza di copertura statale assicurata per più esercizi, di accantonare correttamente le risorse nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e di programmare l’attività oltre l’esercizio corrente.

Continuità del decreto attuativo

Se il decreto attuativo del comma 758 della L. 207/2024 è già stato emanato, la modifica del comma 852 non impone una nuova procedura attuativa: la base giuridica per il riparto resta il provvedimento esistente, salvo che il decreto contenga limitazioni temporali espresse al solo 2025. In tal caso il Ministero competente dovrà adottare un’integrazione che estenda l’ambito di operatività al 2026. Si tratta di un’ipotesi frequente: i decreti ministeriali annuali tendono a riferirsi specificatamente all’esercizio di stanziamento, rendendo necessari atti integrativi.

Implicazioni per la programmazione comunale

Gli enti locali destinatari del contributo possono iscrivere fin dal bilancio di previsione 2026-2028 (art. 162 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL) l’entrata vincolata per l’esercizio 2026, sulla base della certezza giuridica derivante dalla novella. Sul piano contabile, l’entrata si imputa al Titolo II (trasferimenti correnti) e la spesa correlata segue la destinazione originaria del comma 758. La rendicontazione resta soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla normativa sull’Anagrafe nazionale dei sussidi (BDAP).

Inquadramento sistematico nelle politiche di proroga

La proroga di contributi di piccola entità rappresenta una prassi consolidata della legislazione di bilancio italiana. L’art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità) consente alla manovra annuale di rimodulare e prorogare misure preesistenti, purché sia assicurata la copertura finanziaria nell’ambito dei saldi complessivi. Il comma 852 si inserisce in una serie di interventi simili (commi 850-870 della LB 2026) destinati a confermare misure territoriali già sperimentate, evitando soluzioni di continuità.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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