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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 852 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , le parole: «50.000 euro perarticolo 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

In sintesi

  • Modifica testuale all'art. 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
  • Le parole «50.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite da «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
  • Effetto: prorogato di un anno il contributo, replicando l'importo nel 2026.
  • Norma di tecnica legislativa "novella" che non istituisce un fondo autonomo ma rafforza quello preesistente.
  • Continuità di erogazione senza necessità di nuovo decreto attuativo, salvo rinvio espresso al provvedimento già adottato.
Tecnica della novella e portata della modifica

Il comma 852 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) opera con la tecnica della novella legislativa, sostituendo nel testo dell'art. 1, comma 758, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) le parole «50.000 euro per l'anno 2025» con «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026». L'effetto sostanziale è raddoppiare lo stanziamento complessivo, mantenendo invariato l'importo annuale e prorogando di un esercizio la durata della misura. La tecnica della novella, regolata dalla circolare del 20 aprile 2001 sui criteri di redazione degli atti normativi, è preferibile rispetto alla creazione di un nuovo fondo perché preserva l'unità sistematica della disciplina e permette di riutilizzare il decreto attuativo già emanato.

Individuazione del contenuto del comma 758 modificato

Per comprendere la portata del comma 852 occorre risalire al comma 758 dell'art. 1 della L. 207/2024. Si tratta di un contributo di piccola entità (50.000 euro annui) tipicamente riferito a iniziative locali, celebrazioni, supporto a enti culturali o associazioni operanti sul territorio. Senza il testo integrale del comma 758 disponibile in questo contesto, ci si limita a registrare la struttura della modifica e le sue implicazioni operative, rimandando il lettore al testo della L. 207/2024 per il dettaglio sostanziale.

Effetti sul bilancio dello Stato e degli enti beneficiari

L'ampliamento temporale comporta uno stanziamento aggiuntivo di 50.000 euro a valere sul 2026, da coprire nell'ambito delle compensazioni interne della LB 2026. Per gli enti locali beneficiari, l'estensione consente programmazione pluriennale e maggiore certezza operativa: il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione dei bilanci consente, in presenza di copertura statale assicurata per più esercizi, di accantonare correttamente le risorse nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e di programmare l'attività oltre l'esercizio corrente.

Continuità del decreto attuativo

Se il decreto attuativo del comma 758 della L. 207/2024 è già stato emanato, la modifica del comma 852 non impone una nuova procedura attuativa: la base giuridica per il riparto resta il provvedimento esistente, salvo che il decreto contenga limitazioni temporali espresse al solo 2025. In tal caso il Ministero competente dovrà adottare un'integrazione che estenda l'ambito di operatività al 2026. Si tratta di un'ipotesi frequente: i decreti ministeriali annuali tendono a riferirsi specificatamente all'esercizio di stanziamento, rendendo necessari atti integrativi.

Implicazioni per la programmazione comunale

Gli enti locali destinatari del contributo possono iscrivere fin dal bilancio di previsione 2026-2028 (art. 162 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL) l'entrata vincolata per l'esercizio 2026, sulla base della certezza giuridica derivante dalla novella. Sul piano contabile, l'entrata si imputa al Titolo II (trasferimenti correnti) e la spesa correlata segue la destinazione originaria del comma 758. La rendicontazione resta soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla normativa sull'Anagrafe nazionale dei sussidi (BDAP).

Inquadramento sistematico nelle politiche di proroga

La proroga di contributi di piccola entità rappresenta una prassi consolidata della legislazione di bilancio italiana. L'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità) consente alla manovra annuale di rimodulare e prorogare misure preesistenti, purché sia assicurata la copertura finanziaria nell'ambito dei saldi complessivi. Il comma 852 si inserisce in una serie di interventi simili (commi 850-870 della LB 2026) destinati a confermare misure territoriali già sperimentate, evitando soluzioni di continuità.

Domande frequenti

Cosa fa concretamente il comma 852 della LB 2026?

Il comma 852 modifica testualmente l'art. 1, comma 758, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), sostituendo l'espressione «50.000 euro per l'anno 2025» con «50.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026». L'effetto pratico è prorogare di un anno il contributo di 50.000 euro originariamente previsto solo per il 2025, replicandolo nello stesso importo anche per il 2026. La tecnica utilizzata è la novella legislativa, che mantiene l'unità sistematica della disciplina e consente di riutilizzare il decreto attuativo eventualmente già adottato. La modifica non incide sulla destinazione del fondo né sui beneficiari, che restano quelli individuati dalla norma originaria del 2024.

Serve un nuovo decreto attuativo per il 2026?

Dipende dalla formulazione del decreto attuativo originariamente adottato in base al comma 758 della L. 207/2024. Se il decreto contiene riferimenti puntuali al solo 2025, sarà necessaria un'integrazione amministrativa per estendere l'ambito al 2026. Se invece il decreto è redatto in termini generali con rinvio al comma sostanziale, la novella opera automaticamente. In ogni caso, il Ministero competente deve verificare i propri atti applicativi e, se necessario, emanare un decreto integrativo o un avviso pubblico aggiornato. La buona pratica suggerisce comunque una comunicazione esplicita agli enti beneficiari, anche per consentire la corretta programmazione contabile sul bilancio 2026-2028.

Come iscrivere l'entrata nel bilancio comunale 2026?

L'entrata di 50.000 euro per il 2026 va iscritta al Titolo II (trasferimenti correnti) del bilancio armonizzato (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), con vincolo di destinazione coerente con la finalità del comma 758 della L. 207/2024. La novella del comma 852 fornisce la certezza giuridica necessaria per l'iscrizione fin dal bilancio di previsione 2026-2028 ex art. 162 TUEL. Nel caso in cui l'ente abbia già impegnato somme nel 2025 sulla base del contributo originario, le risorse 2026 vanno tenute distinte sia in entrata sia nei correlati impegni di spesa, mantenendo la tracciabilità per esercizio. L'eventuale avanzo vincolato del 2025 non utilizzato segue le regole ordinarie del principio della competenza finanziaria potenziata.

La modifica vale per tutti i beneficiari del comma 758 originario?

Sì, la modifica del comma 852 opera in via testuale sull'art. 1, comma 758, primo periodo, della L. 207/2024 senza modificare la platea dei beneficiari, i criteri di accesso né le finalità del contributo. L'ampliamento riguarda esclusivamente la durata temporale, estesa di un esercizio. Pertanto tutti i soggetti che erano legittimati ad accedere al contributo per il 2025 conservano la stessa posizione per il 2026, salvo che il decreto attuativo o un atto successivo introduca modifiche soggettive. La continuità soggettiva è coerente con la finalità della novella, che mira a garantire continuità operativa a misure già sperimentate.

Quale tecnica legislativa utilizza il comma 852 e perché?

Il comma 852 utilizza la tecnica della "novella legislativa", ossia la modifica diretta del testo di una disposizione preesistente mediante sostituzione di parole o periodi. Questa tecnica, codificata dalla circolare 20 aprile 2001 sui criteri di redazione degli atti normativi, è preferita rispetto all'introduzione di una norma autonoma perché: (i) mantiene l'unità sistematica della disciplina, evitando frammentazione fra fonti diverse; (ii) consente di riutilizzare provvedimenti attuativi già emanati; (iii) facilita la lettura coordinata del testo normativo. Lo svantaggio è la minore leggibilità del comma novellatore se letto isolatamente, problema mitigato dalle versioni consolidate dei testi normativi pubblicati su Normattiva e dai principali repertori commerciali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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