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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Commi 801-804 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Ambiente Energia

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Il comma 804 prevede decreto MIMIT-MASE-MEF entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per criteri e modalità di erogazione del contributo. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l’importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto, alle condizioni di cui al comma 802, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. . Il contributo di cui al comma 801 è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell’anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l’anno 2025, in 3,68 GJ per l’anno 2026 e in 3,50 GJ per l’anno 2027. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6 per cento e il 10,5 per cento, cromo in una percentuale compresa tra il 16 per cento e il 18,5 per cento e molibdeno in una percentuale minore del 3 per cento. Il contributo è inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH). . Il contributo di cui al comma 801 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione. . Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, sono stabiliti i criteri per la determinazione e l’erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 801, registrato dalle imprese beneficiarie nell’anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

In sintesi

  • Comma 801: contributo a produttori italiani di acciaio inossidabile da rottami e materiali riciclati, 35 milioni annui per il triennio 2026-2028.
  • Comma 802: soglie di efficienza energetica (GJ per tonnellata) e composizione (Ni, Cr, Mo) per accedere al beneficio; estensione ad acciai speciali austenitici, ferritici, martensitici, duplex e PH.
  • Comma 803: contributo cumulabile con altre agevolazioni a condizione che non si determini sovracompensazione.
  • Comma 804: decreto MIMIT-MASE-MEF entro il 28 febbraio di ogni anno per criteri e modalità di erogazione.
  • Finalità: decarbonizzazione e riduzione importazioni asiatiche ad elevata impronta di carbonio.
Razionale della misura

I commi 801-804 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introducono un contributo a favore dei produttori italiani di acciaio inossidabile basato sul riciclo di rottami metallici, con duplice finalità: ridurre le importazioni di semilavorati asiatici ad elevata impronta di carbonio e promuovere processi industriali a minore intensità energetica. La logica si inscrive nel quadro del Green Deal europeo e del Regolamento (UE) 2023/1542 sull'economia circolare delle batterie e dei rifiuti industriali, oltre che del meccanismo CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) introdotto dal Regolamento (UE) 2023/956.

Comma 801: ambito soggettivo e dotazione

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando «prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo», alle condizioni di efficienza energetica e composizione previste dal successivo comma 802. La dotazione è di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, con un tetto di spesa che impone, in caso di richieste eccedenti, meccanismi di riparto o di selezione che saranno definiti dal decreto attuativo.

Comma 802: requisiti tecnici e soglie

La norma fissa requisiti molto puntuali. Il primo è di natura energetica: l'impresa deve avere utilizzato, in media annuale, una quantità di energia elettrica per tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico inferiore alle soglie indicate (3,88 GJ/t per il 2025, 3,68 GJ/t per il 2026 e 3,50 GJ/t per il 2027). Si tratta di soglie discendenti, che premiano il continuo miglioramento dell'efficienza energetica.

Il secondo requisito è di natura quantitativa rispetto al riciclo: utilizzo di rottami e materiali di riciclo per una quota superiore al 90% (regola base) o superiore al 70% (per le tipologie speciali di acciaio).

Il terzo requisito riguarda la composizione chimica: nichel tra 6% e 10,5%, cromo tra 16% e 18,5%, molibdeno inferiore al 3%. Sono ammessi al beneficio anche acciai inossidabili ferritici, martensitici, duplex e indurenti per precipitazione (PH), purché classificabili secondo le norme tecniche EN ed ASTM di riferimento.

Comma 803: cumulabilità e divieto di sovracompensazione

Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che incidano sui costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, purché non si determini sovracompensazione, principio cardine della disciplina europea degli aiuti di Stato (Reg. UE 651/2014 GBER, art. 8). Il rispetto del divieto di sovracompensazione è condizione di compatibilità del regime con l'art. 107 TFUE e con la pertinente cornice del Quadro temporaneo per le crisi e transizione (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF).

Comma 804: il decreto interministeriale

Entro il 28 febbraio di ciascun anno (2026, 2027 e 2028), il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto che stabilisce i criteri di determinazione ed erogazione del contributo. Il decreto deve tenere conto del costo medio di produzione del semilavorato registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente e del minor costo di importazione dei semilavorati provenienti dall'Asia.

Inquadramento fiscale

Sotto il profilo tributario, il contributo dovrebbe assumere natura di sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell'art. 88 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) per la quota corrispondente all'esercizio di competenza, salvo diversa qualificazione del decreto attuativo. Trattandosi di contributo in conto esercizio, segue il regime ordinario di imposizione ai fini IRES, mentre per l'IRAP rileva il valore della produzione netta (art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Sotto il profilo IVA, i contributi pubblici sono in genere fuori campo IVA se erogati senza controprestazione (art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Aiuti di Stato e notifica europea

Il regime, pur essendo di importo elevato, potrebbe beneficiare delle esenzioni del GBER (Regolamento UE 651/2014) come aiuto a finalità ambientale o, in alternativa, essere notificato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE. Le imprese beneficiarie dovranno garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza (registrazione sul Registro Nazionale Aiuti di Stato) e di cumulo.

Implicazioni operative

Per le imprese siderurgiche italiane (Acciaierie Valbruna, Cogne Acciai Speciali, Marcegaglia Specialties, gruppo Arvedi e altri operatori), la misura rappresenta un importante sostegno strategico. La presentazione delle domande presupporrà documentazione tecnica relativa ai consumi energetici e ai mix di materie prime, certificata da soggetti qualificati. Sarà cruciale predisporre fin da subito un sistema di rendicontazione conforme ai requisiti del decreto attuativo, anche per evitare contestazioni in sede di controllo. Il professionista che assiste tali imprese deve coordinare la consulenza fiscale (regime sopravvenienza, IRES, IRAP) con la consulenza tecnico-ambientale (certificazione ISO 14001, EPD di prodotto, verifica conformità EN/ASTM).

Cumulo con altri incentivi

La cumulabilità con altre agevolazioni richiama gli incentivi già vigenti per l'industria energivora: agevolazioni sui costi indiretti CO2 (gestori energy intensive), riduzione oneri di sistema, Piano Transizione 5.0 (D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024), credito d'imposta R&S (art. 1, c. 198-209, L. 160/2019 e successivi). La verifica del rispetto del divieto di sovracompensazione richiederà una mappatura completa di tutti gli aiuti percepiti.

Conclusioni

I commi 801-804 LB 2026 costituiscono una misura settoriale di rilievo strategico per la siderurgia inox italiana, allineata agli obiettivi della transizione verde. La complessità tecnica dei requisiti (soglie energetiche, composizione chimica, quota di riciclo) impone un'attenta preparazione delle imprese in vista del decreto MIMIT-MASE-MEF previsto entro il 28 febbraio di ogni anno. La cumulabilità con altri incentivi amplifica l'impatto della misura, ma richiede un rigoroso controllo del rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato.

Domande frequenti

Quali imprese possono accedere al contributo dei commi 801-804 LB 2026?

Possono accedere al contributo i produttori italiani di acciaio inossidabile che rispettano tre requisiti cumulativi previsti dal comma 802. Primo: utilizzo prevalente di rottami inossidabili e materiali di riciclo, per una quota superiore al 90% in via ordinaria, o superiore al 70% per acciai speciali austenitici, ferritici, martensitici, duplex e PH. Secondo: efficienza energetica in forno elettrico, con consumi medi annui per tonnellata di acciaio liquido inferiori a 3,88 GJ (2025), 3,68 GJ (2026) e 3,50 GJ (2027). Terzo: composizione chimica con nichel 6-10,5%, cromo 16-18,5% e molibdeno inferiore al 3% per gli acciai standard. Le tipologie speciali sono ammesse anche al di fuori di tali forcelle se rispettano i parametri EN/ASTM.

Come avviene la richiesta del contributo e quando saranno noti i criteri?

Il comma 804 LB 2026 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione. Il decreto è adottato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le imprese interessate dovranno presentare domanda secondo le forme che saranno individuate dal decreto, allegando documentazione tecnica certificata su consumi energetici, quote di riciclo e composizione chimica del prodotto. Il contributo, secondo il dettato normativo, tiene conto del costo medio di produzione del semilavorato registrato nell'anno precedente e del minor costo di importazione dei semilavorati asiatici.

Il contributo è cumulabile con il credito d'imposta Transizione 5.0?

Il comma 803 LB 2026 prevede la cumulabilità con altre agevolazioni aventi ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, alla condizione che il cumulo non determini sovracompensazione, principio derivato dalla disciplina europea degli aiuti di Stato (art. 8 Reg. UE 651/2014 GBER). Il Piano Transizione 5.0 (D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024) ha una finalità analoga di sostegno agli investimenti green ed energy efficient, e in via di principio risulta cumulabile, sempre nel rispetto del divieto di sovracompensazione. L'impresa deve mantenere un registro accurato di tutti gli aiuti ricevuti e calcolare l'intensità complessiva di aiuto sugli stessi costi ammissibili, evitando duplicazioni.

Come si dichiara fiscalmente il contributo ricevuto?

Il contributo dei commi 801-804 LB 2026, salvo diversa qualificazione del decreto attuativo, dovrebbe assumere natura di sopravvenienza attiva o contributo in conto esercizio, tassabile per competenza ai fini IRES ai sensi dell'art. 88 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Per l'IRAP rileva nel valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, salvo che il decreto preveda specifiche esclusioni. Ai fini IVA, il contributo erogato senza controprestazione è fuori campo applicazione dell'imposta ex art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L'impresa deve registrare il contributo in contabilità secondo il principio OIC 16 o IFRS 20, a seconda del bilancio adottato.

È un aiuto di Stato compatibile con il diritto europeo?

Il regime dei commi 801-804 LB 2026, presentando le caratteristiche dell'aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, TFUE (selettività, vantaggio, risorse statali, alterazione della concorrenza), richiede compatibilità con il diritto europeo. Le strade percorribili sono due: l'esenzione per categoria ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 GBER (aiuti per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica, artt. 36 e seguenti) o la notifica alla Commissione europea ex art. 108, par. 3, TFUE. La scelta dipenderà dalla configurazione finale del decreto attuativo e dall'intensità di aiuto. Le imprese beneficiarie devono garantire iscrizione al Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e rispetto degli obblighi di trasparenza.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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